Riscossione coattiva delle cartelle esattoriali – vademecum delle procedure Equitalia

CARTELLA ESATTORIALE

Nella cartella di pagamento si trova la descrizione di quanto si deve pagare e del perché; dove, come ed entro quale scadenza effettuare il versamento; i soggetti a cui rivolgersi per presentare un eventuale ricorso; come e a chi chiedere la rateazione delle cartelle.

È molto importante leggere attentamente la cartella perché, dalla data di notifica, il contribuente ha 60 giorni di tempo per pagare. Superato tale termine, all’importo dovuto si aggiungono gli interessi di mora (maturati giornalmente dalla data di notifica).

Sul contribuente, inoltre, grava l’onere per l’aggio dovuto all’Agente della riscossione (Adr)  nella misura fissata dalla norma (attualmente il 4,65% di quanto iscritto a ruolo, se il pagamento é effettuato nei 60 giorni dalla notifica e, mediamente, l’8% per i pagamenti oltre tale data) e tutte le eventuali ulteriori spese che deriveranno dalla cartella (iscrizione e cancellazione di ipoteca o fermo amministrativo, pignoramento).

SGRAVI E SOSPENSIONI

Lo sgravio è il provvedimento dell’ente creditore, che annulla, in tutto o in parte, l’ordine di riscuotere le somme richieste con cartella di pagamento.

Il ricorso contro una cartella di pagamento non comporta automaticamente la sospensione della riscossione da parte dell’ Agente della riscossione (Adr).

Pertanto, se il contribuente che ha presentato un formale ricorso contro la cartella vuole evitare che l’Adr, trascorso il termine utile per il pagamento (60 giorni dalla notifica), attivi le procedure cautelari ed esecutive di recupero, deve richiedere la sospensione allo stesso ente creditore o al giudice competente.

RISCOSSIONE COATTIVA

E’ l’azione di recupero forzoso di un debito iscritto a ruolo. Se, a seguito della notifica della cartella o degli eventuali solleciti, il cittadino non paga e non interviene un provvedimento di sospensione o annullamento da parte dell’ente creditore, l’Agente della riscossione (Adr) procede al recupero forzato.

A questo fine, può:

1. Iscrivere Ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi co-obbligati nel caso in cui l’importo a debito sia superiore o uguale ad 8 mila euro.  Se l’importo è inferiore a 10 mila euro viene inviato preventivamente un invito al pagamento. Si tratta di una procedura cautelare.  L’ipoteca garantisce il   creditore (in questo caso l’Agente della riscossione) attribuendogli il diritto di essere soddisfatto con preferenza nel caso di espropriazione.  L’ipoteca può avere per  oggetto beni del debitore (cittadino-contribuente) o di un terzo, e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.

2. Iscrivere fermo amministrativo dei beni mobili registrati (per esempio autovetture). Il fermo amministrativo (detto anche “ganasce fiscali”) consiste in una misura cautelare attivata, l’Agente della riscossione (Adr) attraverso la trascrizione del fermo del bene mobile registrato, per esempio, un’automobile nel Pubblico registro automobilistico, non consentendole di circolare.  Se, dopo il fermo, il debito  continua a non essere pagato, l’Adr può sottoporre a pignoramento il bene fermato e venderlo all’asta.

3. Procedere direttamente all’espropriazione forzata dei beni immobili (se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente 8 mila euro), dei beni mobili e crediti anche presso terzi attraverso il pignoramento del quinto dello stipendio o della pensione o di somme disponibili su conto corrente.

ALTRI LIMITI DI IMPORTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA (legge 106/2011)

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 106/211 (12 luglio 2011) l’agente della riscossione non può iscrivere ipoteca esattoriale, né procedere ad espropriazione immobiliare, se l’importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a ventimila euro, qualora:

  1. la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio (ovvero sia ancora contestabile in tale sede);
  2. il debitore sia proprietario dell’unità immobiliare oggetto di ipoteca ed essa sia adibita a propria abitazione principale.

Prima di iscrivere ipoteca, inoltre, l’Agente della riscossione deve notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, si procederà all’iscrizione d’ipoteca.

Per i debiti fino a 2 mila euro l’applicazione di misure cautelari (incluso il fermo amministrativo) ed esecutive devono essere precedute dall’invio per posta ordinaria di due solleciti di pagamento, di cui il secondo a distanza di almeno sei mesi dal primo.

SOLLECITO O AVVISO BONARIO (SE NON È DECORSO UN ANNO DALLA NOTIFICA DELLA CARTELLA)

Per gli importi fino a 10 mila euro l’attività di recupero coattivo è preceduta dall’invio di un sollecito di pagamento (avviso bonario) o di un preavviso di fermo sul veicolo.

Il sollecito di pagamento, che viene inviato al cittadino per posta semplice, è un atto che Equitalia ha deciso di introdurre con lo scopo di instaurare un clima di maggiore collaborazione e trasparenza nei rapporti con i contribuenti.

Contiene tutte le informazioni utili sul debito scaduto: numero della cartella di pagamento, data di notifica, ente creditore, tipologia tributi, anno di riferimento e dettaglio delle spese accessorie; un bollettino precalcolato per effettuare  il pagamento delle somme scadute presso le banche, la Posta e gli Agenti della riscossione (Adr);     tutti gli estremi per contattare l’Adr.

AVVISI DI INTIMAZIONE (SE È DECORSO UN ANNO DALLA NOTIFICA DELLA CARTELLA)

Decorso un anno dalla notifica della cartella, l’Agente della riscossione (Adr), per attivare le procedure esecutive, deve notificare un avviso di intimazione.

Tale avviso riporta:

a) le generalità del destinatario dell’atto;

b) il riferimento della cartella di pagamento;

c) la descrizione dei tributi e degli oneri accessori dovuti dal cittadino.

Dalla data di notifica dell’avviso di intimazione, il cittadino ha a disposizione 5 giorni di tempo per effettuare il pagamento di quanto dovuto. L‘avviso di intimazione perde efficacia trascorsi 180 giorni dalla data di notifica.

RATEAZIONI

L’Agente della   riscossione (Adr), su  richiesta  del contribuente, può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni) nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Per le rateizzazioni di somme superiori a 50 mila euro non è più necessario presentare garanzie (fideiussione bancaria, polizza fideiussoria, ecc.).

E’ venuta meno  impossibilità, per il debitore, di ottenere la rateazione dopo l’inizio della procedura esecutiva.

DECADENZA

In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

1.  il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

2.  l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto si può riscuotere immediatamente e automaticamente in unica soluzione;

3.  il carico non può più essere rateizzato.

Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi con un piano di ammortamento a scalare (rate costanti, in cui la quota capitale cresce e la quota interessi decresce in relazione al tempo della rateazione).

RATEAZIONE MODALITA’

Per la concessione di rateazione di importi superiori a 50.000,00 euro, non dovranno più essere richieste né acquisite garanzie, neppure per le istanze di dilazione presentate anteriormente all’entrata in vigore del citato decreto legge n. 112/2008 (decreto anticrisi).

L’entità del debito (inferiore o superiore alla soglia di 5000 euro) viene calcolata considerando le somme iscritte a ruolo residue e, quindi, al netto di eventuali sgravi e/o pagamenti parziali e senza computare gli interessi di mora, gli aggi, le spese esecutive ed i diritti di notifica della cartella.

Per riconoscere la situazione di oggettiva difficoltà (e quindi modulare il numero di rate del piano di rientro) si fa riferimento all’ISEE in caso di debiti superiori a 5000 euro.

Allorché l’applicazione dei parametri sopra citati non consenta la concessione della rateazione, il debitore potrà, comunque, accedere al beneficio facendo valere particolari condizioni che abbiano determinato una radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale risultante dall’I.S.E.E.

Siffatte condizioni sono da ritenersi sussistenti, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

a) cessazione del rapporto di lavoro, per un lavoratore dipendente; crisi di mercato o eventi di forza maggiore per lavoratori autonomi;

b) insorgenza, nel nucleo familiare, di una grave patologia che abbia determinato ingenti spese mediche;

c) contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie anche relative  al pagamento corrente di tributi e contributi.

a condizione che le obbligazioni pecuniarie  in scadenza siano di entità rilevante in rapporlo all’ISEE del nucleo familiare del debitore.

RATEAZIONE SUCCESSIVA ALLA PRIMA (importo maggiore di 5000 euro)

Il debito da prendere in considerazione è pari alla somma dell’importo residuo, non ancora scaduto, da corrispondere in base al precedente provvedimento di rateazione (comprensivo degli interessi sia di rateazione che di mora ove presenti) e dell’importo oggetto della nuova richiesta di rateazione.

RATEAZIONE E PAGAMENTO PRIMA RATA

A seguito del pagamento della prima rata l’eventuale ipoteca (su doppio valore catastale) iscritta anteriormente all’istanza viene mantenuta.

La direttiva DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008 dispone di:

1.  rinunciare alle eventuali procedure esecutive avviate in precedenza;

2.  revocare il fermo amministrativo eventualmente iscritto ex art. 86 del DPR n. 602/1973 prima della presentazione dell’istanza di rateazione, previo inserimento nell’importo della prima delle spese di iscrizione e di revoca di tale fermo;

3. rimuovere, in capo al debitore moroso, la qualità di “soggetto inadempiente” ai fini di cui all’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e del DM n. 40/2008.

RATEAZIONE – PRESENTAZIONE  ISTANZA

Quanto, poi, agli effetti della presentazione della richiesta di rateazione sulle procedure coattive, precisiamo che tale presentazione, in attesa del completamento dell’esame della richiesta stessa:

  • non determinerà la revoca delle misure cautelari (fermi amministrativi ed ipoteche) precedentemente    adottate;

  • non inibirà l’adozione di nuove azioni cautelari;

  • precluderà l’avvio di nuove azioni esecutive e sospenderà la prosecuzione delle procedure esecutive già avviate.

Ciò, ferma restando, tuttavia, la necessità di valutare, caso per caso, se questa sospensione sia suscettibile di provocare il rischio di un irreversibile pregiudizio della possibilità di riscuotere le somme iscritte a ruolo, ad es. a causa dell’imminente scadenza dei termini per fissare le vendita di beni mobili pignorati per un valore significativo rispetto all’ammontare del credito.

A questo proposito, peraltro, la presentazione dell’istanza di dilazione non farà venire meno, in capo al debitore moroso – per il ristretto tempo tecnico necessario all’esame dell’istanza di dilazione ed alla conclusione del relativo procedimento – la qualità di “soggetto inadempiente” ai fini di cui all’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e del DM n. 40/2008, con la conseguenza che, ove lo stesso debitore sia beneficiario di un pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica (complessivamente denominate “soggetti pubblici”), questo pagamento verrà sospeso e le relative somme saranno oggetto di pignoramento presso terzi.

PROROGA DELLA RATEAZIONE

È possibile chiedere la proroga di una rateazione in corso, sulla base delle disposizioni introdotte dal decreto Milleproroghe (dl n. 225/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10). 

Secondo la norma, tutti i contribuenti a cui è stata concessa una rateazione entro il 27 febbraio 2011 e che non sono in regola con le scadenze dei pagamenti della prima rata oppure successivamente di due rate, possono richiedere una proroga a condizione che dimostrino di avere avuto un peggioramento della loro situazione economica.

La nuova rateazione può essere concessa al massimo per un ulteriore periodo di 6 anni (72 rate mensili). Le modalità di presentazione seguono la disciplina che regola la concessione delle rateazioni, differenziata a seconda dell’importo del debito:

  • per debiti fino a 5 mila euro è sufficiente presentare domanda motivata;
  • per debiti oltre 5 mila euro  la situazione di difficoltà economica è esaminata sulla base dell’importo del debito e di documenti idonei a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente.

Le persone fisiche o titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati attestano il temporaneo peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà mediante la presentazione di un nuovo modello ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) di valore inferiore rispetto al precedente, ovvero, in caso non sia trascorso il termine di validità annuale del modello ISEE, mediante la sola dimostrazione di eventi posteriori che hanno determinato una radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale.

Le richieste delle altre categorie giuridiche di soggetti vengono esaminate mediante l’applicazione dei parametri costituiti dall’Indice di Liquidità (che deve essere inferiore al precedente per accedere al beneficio della proroga) e dall’Indice Alfa (il cui valore determina il numero massimo di rate concedibili), presentando una situazione economico patrimoniale aggiornata.

ACCERTAMENTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

L’accertamento immediatamente esecutivo contiene l’intimazione ad adempiere e costituisce titolo esecutivo per la riscossione decorsi 60 giorni dalla notifica. Trascorsi 30 giorni dalla scadenza per il pagamento, il recupero delle somme non saldate e non contestate è affidato agli Agenti della riscossione. L’esecuzione forzata è comunque sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico agli Agenti della riscossione (Adr) degli avvisi di accertamento. La sospensione non si applica per le azioni cautelari e conservative e in presenza di fondato pericolo per la  riscossione.

RISCOSSIONE TRAMITE COMPENSAZIONE

In sede di erogazione di rimborsi d’imposta, lAgenzia delle Entrate verifica se i beneficiari risultao iscritti a ruolo. All’uopo trasmette in via telematica ad Equitalia Servizi un elenco con i nominativi dei beneficiari di tali rimborsi.

Equitalia Servizi, entro 12 giorni dal ricevimento di tale elenco, provvede a restituirlo all’Agenzia delle Entrate dopo aver effettuato la distinzione tra coloro che non risultino titolari di iscrizioni a ruolo e coloro che invece risultino iscritti a ruolo.

L’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dal ricevimento di tale elenco, mette a disposizione di ciascun Agente della Riscossione, relativamente ai soggetti che risultano iscritti a ruolo, un importo corrispondente alla somma iscritta a ruolo non riscossa alla data del riscontro comprensiva degli interessi e delle spese calcolate al 90° giorno successivo a tale data; il tutto nei limiti dell’importo dei rimborsi spettanti ai beneficiari degli stessi.

Contestualmente all’invio del riscontro, l’Agente della Riscossione è tenuto a sospendere le azioni di recupero e deve provvedere a notificare una proposta di compensazione agli aventi diritto al rimborso.

La mancata risposta entro 60 giorni dovrà essere considerata alla stregua di un rifiuto della proposta di compensazione. Di conseguenza, trascorsi 80 giorni dalla notifica della proposta di compensazione senza che si sia ricevuta una risposta favorevole,  gli Adr devono provvedere a revocare la sospensione delle azioni di recupero con la conseguente attivazione delle procedure di riscossione.

Entro 5 giorni lavorativi, che decorreranno dalla ricezione della risposta del contribuente o, nel caso di mancata risposta, dalla scadenza del suddetto termine di 80 giorni, gli Adr devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esito delle proposte di compensazione.

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Per porre una domanda sulla notifica, il pagamento e la dilazione della cartella esattoriale; sul pignoramento esattoriale, il fermo amministrativo e l’ iscrizione ipotecaria; e su qualsiasi argomento correlato alle procedure implementate da Equitalia nell’attività di riscossione coattiva dei debiti iscritti a ruolo, clicca qui.

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  • spally 23 aprile 2012 at 09:55

    E’ ufficiale: è illegittima l’adozione di ipoteche sugli immobili da parte dell’Equitalia-Agenzia della Riscossione per cifre inferiori 8 mila euro. E’ quanto stabilisce con la sentenza del 12 aprile 2012, n. 5771 la Corte di Cassazione anche se la notizia diventa ufficiale solo da poche ore. Costringere il contribuente a pagare la somma ipotecando il proprio appartamento è da oggi illegittimo e agisce contro la legge chiunque, comprese eventuali altre agenzie di riscossione se applicassero l’intervento.

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