Emissione di assegni a vuoto e archivio CAI della Banca d'Italia

Cosa è un assegno a vuoto, cosa comporta l’emissione di assegni a vuoto e quali sono le sanzioni comminate dopo la depenalizzazione intervenuta con il decreto legislativo 507/99. Informazioni chiare e concise tali da consentire una scelta consapevole al lettore che si appresta a rilasciare un assegno senza avere la certezza che al momento della sua presentazione all’incasso vi sia la copertura adeguata.

1. Definizione di assegno a vuoto
2. Modifiche alla legge 386-90 — depenalizzazione dell’assegno a vuoto
2.1 Sanzioni comminate nei casi meno gravi di assegno a vuoto
2.2 Sanzioni comminate nei casi più gravi di assegno a vuoto
3. CAI — Archivio Banca d’Italia
4. Letture consigliate su emissione di assegni a vuoto e sull’archivio CAI della Banca d’Italia

1. Definizione di assegno a vuoto

Si definisce “assegno a vuoto” l’assegno emesso senza che sul conto corrente bancario del soggetto che l’ha emesso vi sia la provvista, ovvero l’ammontare portato dal titolo. La Banca, di norma, non lo pagherà, ma il portatore dell’assegno potrà agire contro il traente (colui che l’ha emesso), facendo valere l’assegno quale titolo esecutivo.

Con il Decreto Legislativo 507/99 è entrata in vigore la depenalizzazione di alcuni reati. Tra questi è ricompresa anche l’emissione di assegni a vuoto. Secondo la vecchia disciplina normativa, la legge 15/12/90 n. 386, esistevano due fattispecie di reato:

  1. emissione di assegni bancari senza l’autorizzazione del trattario (cioè, la Banca): è il caso in cui si emetta un assegno bancario senza che esista la relativa convenzione di assegno con la Banca stessa. La sanzione prevista per questo reato era la reclusione da 3 mesi ad 1 anno;
  2. emissione si assegni bancari senza provvista: è il caso in cui non vi siano i relativi fondi presso la Banca che possano coprire l’ammontare dell’assegno. La sanzione prevista era una multa da 300 mila Lire a 5 milioni o la reclusione fine a 8 mesi.

2. Modifiche alla legge 386-90 – depenalizzazione dell’assegno a vuoto

La riforma operata dal D.Lgs. 507/99 ha modificato le precedenti previsioni normative della Legge 386/90. In particolare, come già detto, ha operato una forte depenalizzazione delle due ipotesi di reato appena esposte, modificandone il regime sanzionatorio: al posto della reclusione, ha inserito una sanzione amministrativa pecuniaria (variabile a seconda dell’illecito e dell’importo dell’assegno.

La legge 386/90, modificata dal d.lgs.507/99 che ha trasformato l’emissione di assegni irregolari da reato in illecito amministrativo, stabilisce le sanzioni applicabili in caso di emissione di assegni emessi senza provvista (scoperti) e non regolarizzati entro 60 giorni oppure emessi senza autorizzazione.

Per gli assegni senza provvista si applica la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 516,45 a 3.098,74 euro. Se l’assegno supera i 10.329 euro, e in tutti i casi di reiterazione, la sanzione varia da 1.032,92 a 6197,48 euro.

Per gli assegni senza autorizzazione le sanzioni variano da 1.032,92 a 6.197,48 euro. Se l’assegno supera i 10.329 euro, e in tutti i casi di reiterazione, le sanzioni variano da 2.065,82 a 12.394,96 euro.

In ambedue i casi la sanzione accessoria consiste nel divieto di emettere assegni per un periodo variabile da due a cinque anni.

Nel primo caso tale divieto si applica quando l’importo dell’assegno emesso senza provvista (oppure l’importo di piu’ assegni emessi in tempi ravvicinati) e’ superiore ai 2.582,28 euro.

Quando invece l’importo dell’assegno (o di piu’ assegni emessi in tempi ravvicinati) supera i 51.645,69 euro scattano sanzioni accessorie piu’ pesanti (come l’interdizione all’esercizio dell’attivita’ professionale, etc.etc.) per un periodo che varia da un minimo di due mesi ad un massimo di due anni.

Se le suddette sanzioni accessorie vengono trasgredite puo’ scattare la reclusione da sei mesi a tre anni e il divieto di emettere assegni per un periodo tra i due e i cinque anni.

Tutte le sanzioni vengono applicate dal Prefetto che ne decide l’entita’ a seconda della gravita’ dell’illecito e dell’importo dell’assegno.

2.1 Sanzioni comminate nei casi meno gravi di assegno a vuoto

Divieto di emettere assegni per un periodo compreso tra i 2 e i 5 anni (escluso nel caso di emissione senza provvista per un importo inferiore ai 2500 euro);

2.2 Sanzioni comminate nei casi più gravi di assegno a vuoto
  • interdizione dall’esercizio di un’attività professionale o imprenditoriale;
  • interdizione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  • incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Per tali divieti, è mantenuta la sanzione penale della reclusione da 6 mesi a 3 anni, nonché la pubblicazione della sentenza ed il divieto di emettere assegni per non meno di 2 anni.

3. CAI – Archivio BANKITALIA

Con la normativa del Decreto Legislativo 507/99, è stato istituito presso la Banca d’Italia un apposito archivio informatizzato, la CAI, in cui vengono inseriti i nominativi di:

  • coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione (dalla Banca) o senza provvista (senza fondi);
  • coloro ai quali è stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento (carte di credito);
  • coloro che abbiano denunciato lo smarrimento o il furto di assegni o carte di credito

Questo archivio informatizzato ha il preciso scopo di garantire l’organica raccolta delle informazioni e l’uniforme gestione delle stesse.

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  • vincenzo 7 agosto 2010 at 09:59

    spett.le
    vorrei porvi un quesito gradirei sapere se una volta ottenuta l’ autorizzazione del rilascio carnet assegni dalla mia banca( cosa che ho gia in essere) la quantità di carnet è vincolata a una certa cifra a disposizione sul conto corrente.
    tale richiesta perchè sebbene avessi conto in attivo ed utilizzando tale mezzo di pagamento per la mia attività ho richiesto alla mia banca il rilascio di un secondo carnet. tale richiesta mi è stata rifiutata, rispondendomi che necessitano prima rientrare i 10 assegni emessi per ottenere un secondo carnet. la cosa mi pare in primo luogo un abuso di potere in secondo luogo , sul contratto stipulato non vi è alcuna clausula in merito alla quantità di carnet, in terzo luogo prima della stipula contrattuale avevo parlato chiaramente della modalità di pagamento di cui necessitavo ( dato che trattasi di attività commerciale), quarto al momento il conto è in attivo, quinto la responsabilità finale di eventuali assegni a vuoto resta la mia, io sarei perseguito dalla legge; ne tanto meno necessito di alcun tutore che mi salvaguardi da eventuali atti irresponsabili. se tali provvedimenti adottati sono relativi a disposizioni interne, penso che io cliente ne dovrei essere messo al corrente prima di farmi aprire un conto corrente societario no?…tale atteggiamento da parte della mia banca mi sta davvero mettendo in seria difficoltà visto che trattasi ripeto di un conto societario di una piccola attività in start up…..come devo comportarmi? cosa posso fare? gradirei in merito delle risposte attendo fiducioso

    • cocco bill 7 agosto 2010 at 11:11

      Salve Vincenzo e benvenuto fra gli utenti di bancari scambiati dalle banche per potenziali protestati o per soggetti bisognosi di balia. Il suo quesito andrebbe inserito nella sezione “debiti e sovraindebitamento” di questo forum.

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