nucleo familiare nella dichiarazione sostitutiva ISEE – guida alla individuazione dei componenti

Per aver diritto all’erogazione di prestazioni sociali agevolate,  gli assegni familiari o il bonus elettrico (sconti sulla bolletta della luce) è richiesta la presentazione della dichiarazione sostitutiva ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

La dichiarazione sostitutiva unica DSU/ISEE

La dichiarazione sostitutiva unica DSU/ ISEE non è un adempimento necessario per tutti gli utenti dei servizi sociali. La dichiarazione è necessaria solo quando il cittadino intende richiedere una prestazione sociale agevolata la cui  modalità di erogazione  dipende dalla sua situazione economica e patrimoniale.

Una delle difficoltà insite nella compilazione della dichiarazione sostitutiva ISEE è la determinazione del nucleo familare. Dalla composizione del nucleo familiare, infatti, dipende poi la valutazione della situazione patrimoniale e reddituale del richiedente che, a sua volta,  determina il diritto a fruire delle prestazioni sociali agevolate concesse dallo Stato, dalle Regioni o dai Comuni.

Questo articolo vuole essere una guida utile (si spera) a comprendere come, nella determinazione del nucleo familiare ai fini ISEE, si intersechino spesso  concetti legati alla famiglia anagrafica, ai soggetti fiscalmente a carico ed alla convivenza anagrafica del richiedente.

L’articolo potrà essere utile anche quando sono previsti tetti al reddito del nucleo familiare per godere di  benefici statali, regionali e comunali (bonus famiglie ad esempio).  In questi casi, infatti, pur non entrando in gioco direttamente la dichiarazione ISEE, è sempre necessario individuare quali siano i componenti del nucleo familiare.

Composizione del nucleo familiare

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Criteri per l’individuazione del nucleo familiare

  1. art. 1 co. 1 del DPCM 4 aprile 2001 n. 242.
    “Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 , salvo quanto stabilito nei commi seguenti.”
  2. art. 2 co. 2 D.L.vo 3 maggio 2000, n. 130
    “Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. Soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F.  fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone , fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

Salvo casi particolari, il nucleo familiare si identifica con la famiglia anagrafica:

art. 4 del DPR. 30 maggio 1989, n. 223: Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, legate da:

  1. Vincoli di matrimonio
  2. Parentela
  3. Affinità
  4. Adozione
  5. Tutela
  6. Vincoli affettivi

Famiglia anagrafica

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In cosa consista  il vincolo di matrimonio è, purtroppo, cosa nota a tutti.

Il vincolo di parentela

Più interessante è capire invece cosa si intenda per vincolo di parentela.

  • art. 74 c.c. Parentela – La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.
  • art. 75 c.c. Linee della parentela – Sono parenti in linea retta le persone di cui l’una discende dall’altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra.
  • art. c.c. 76 Computo dei gradi – Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite.
  • art. 77 c.c. Limite della parentela – La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (572), salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Il vincolo di affinità

Il vincolo di affinità è invece il rapporto che si stabilisce  tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d’uno dei due coniugi, egli è affine dell’altro coniuge. L’affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati (434).  Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all’art. 87, n. 4.

Tralasciando i vincoli meno frequenti che derivano dall’adozione e/o dalla tutela legale, veniamo ai vincoli affettivi. Si tratta del c.d.  legame “affectionis causa” derivante da libera scelta affettiva, con caratteristica di permanenza nel tempo, costanza e impegno reciproco alla coabitazione.

Non rientrano in tale concetto :

  1. rapporti occasionali (brevi coabitazioni con spirito di ospitalità)
  2. rapporti che danno origine ad un obbligo giuridico di fonte contrattuale (es. collaborazione familiare)

Esempio di composizione del nucleo familiare

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Regole sulle persone coniugate

I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare, anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia.

  • i coniugi conviventi, anche se uno o entrambi a carico ai fini IRPEF di altre persone, formano un nucleo familiare a sé stante;
  • se i coniugi invece hanno diversa residenza anagrafica e sono a carico di altre persone, faranno comunque parte del medesimo nucleo familiare ma non a sé stante, bensì identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi, scelta di comune accordo come residenza familiare.

I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare, anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, tranne che

  1. in caso di separazione legale;
  2. se e’ stata ordinata la separazione in pendenza di domanda di nullità di matrimonio;
  3. se e’ stata consentita la diversa residenza a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti del giudice;
  4. se uno dei coniugi e’ stato escluso dalla potestà sui figli;
  5. se e’ stata proposta domanda di divorzio;
  6. se sia in corso un procedimento da cui risulti l’abbandono del coniuge.

Ma attenzione:  è fondamentale che le predette situazioni siano oggetto di un provvedimento del giudice o di un procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

Procediamo con un esempio per rendere più chiare le regole per l’individuazione del nucleo familiare nel caso di persone coniugate.

Mario Rossi, dichiarante, è residente con sua figlia Rosaria; Rosaria è sposata  con Stefano, che risiede in un’altra abitazione con sua madre.

Rosaria e Stefano, in quanto coniugi, devono essere considerati nello stesso nucleo familiare.
Mario dovrà verificare se Rosaria e Stefano hanno scelto come residenza familiare quella di Rosaria (e di Mario) o quella di Stefano (e di sua madre):

  • nel primo caso, il nucleo familiare di Mario sarà composto da Mario stesso, Rosaria e Stefano;
  • nel secondo caso, sarà composto dal solo Mario (poiché in questo caso Rosaria e Stefano, per tutto il periodo di validità della dichiarazione, saranno nel nucleo familiare della mamma di Stefano).

Regole sui minori

In linea generale valgono i seguenti assunti:

  1. i figli minori che convivono con un genitore sono sempre iscritti nel nucleo familiare di cui fa parte il genitore stesso;
  2. se i figli minori sono coniugati (over 16 anni) sono tenuti a seguire le regole dei soggetti coniugati;
  3. i minori in affidamento preadottivo e temporaneo, affidati con provvedimento del giudice al dichiarante, al coniuge o ad altre persone che sono nello stesso stato di famiglia, fanno parte del nucleo familiare del dichiarante (o del coniuge, se con diversa residenza e lo stato di famiglia di riferimento è questo);
  4. se affidati a terzi con provvedimento del giudice, fanno parte del nucleo della persona a cui sono stati affidati, anche se inseriti in altra famiglia anagrafica o a carico ai fini IRPEF di altro soggetto;
  5. i minori in affidamento e collocati presso istituti di assistenza o comunità sono considerati nucleo familiare a sé stante.

Composizione del nucleo familiare – Soggetti a carico IRPEF

Fanno parte del nucleo familiare anche i soggetti non conviventi che hanno redditi inferiori ad una soglia predeterminata annualmente (nell’anno 2000 L. 5.500.000 pari a Euro 2.840,5) e sono figli della persona di cui sono a carico o ricevono da questa assegni alimentari non risultanti da provvedimenti giudiziari.

Esempio: Mario Rossi è il dichiarante, non è coniugato e risiede con due suoi amici, ma è a carico IRPEF di suo padre Antonio Rossi. Mario farà parte del nucleo familiare ai fini ISEE di suo padre Antonio, e dovrà procedere indicando subito nella seconda riga della tabella Antonio Rossi; nella colonna Tipo, in corrispondenza di Antonio Rossi andrà indicata la lettera R; successivamente, Mario dovrà considerare la composizione del nucleo familiare di suo padre, indicando la moglie di Antonio, i figli minori, le altre persone che risultano nello stato di famiglia di Antonio, i coniugi di queste persone, i soggetti a carico ai fini IRPEF, ecc.

Per tutti vale l’indicazione dell’ art. 433 c.c. All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine:

  1. il coniuge;
  2. i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza i discendenti prossimi, anche naturali (nipoti);
  3. i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali (nonni ); gli adottanti;
  4. i generi e le nuore;
  5. il suocero e la suocera;
  6. i fratelli e le sorelle germani o in subordine unilaterali.

Se il soggetto è a carico di più persone tenute nello stesso grado alla  prestazione degli alimenti, è componente del nucleo di colui che è tenuto in  misura maggiore in base alle proprie condizioni economiche (ART.441 c.c.)

Inoltre bisogna considerare che:

  • soggetti a carico IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico, anche se risultano componenti di altra famiglia anagrafica;
  • se un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera componente del nucleo familiare della persona della cui famiglia anagrafica fa parte.

Esempio: Gabriele non è coniugato e risulta nello stato di famiglia di Antonio, di cui è anche a carico ai fini IRPEF; Gabriele è, tuttavia, anche a carico ai fini IRPEF di Giovanni, che non è convivente; in questo caso, Gabriele farà parte solo del nucleo familiare di Antonio.

La convivenza anagrafica

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In pratica, per poter costituire un nucleo familiare a sè stante, valido nel computo ISEE, è necessario non essere in coabitazione.

Quando si trasferisce la propria residenza in coabitazione con altri, per poter costituire un nucleo familiare a sè stante bisogna  dichiarare esplicitamente all’ufficiale di anagrafe che la convivenza è regolata da uno dei motivi seguenti (art. 5 del DPR. 30 maggio 1989, n. 223):

  1. religiosi
  2. di cura
  3. di assistenza
  4. militari
  5. di pena e simili

oppure dichiarare che la convivenza è motivata da:

  1. rapporti occasionali (brevi coabitazioni con spirito di ospitalità);
  2. rapporti che danno origine ad un obbligo giuridico di fonte contrattuale (es. collaborazione familiare).

In tutti i casi, valgono le seguenti  eccezioni:

  1. Un coniugato,  ai fini ISEE, forma sempre un nucleo familiare con il coniuge, anche se non convive con il coniuge;
  2. Un soggetto A che ha un reddito inferiore o uguale a 2840.5 euro forma sempre, ai fini ISEE, un nucleo familiare con il genitore (anche non convivente)  che produce un reddito superiore a 2840.5 euro.

ISE ed ISEE

L’Ise (indicatore della situazione economica) e l’Isee (indicatore della situazione economica equivalente) sono parametri che attestano la situazione economica del richiedente, utilizzati da Enti o da Istituzioni (ospedali pubblici, Asl, scuole, università ecc.) che concedono prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità.

La gestione della banca dati relativa al calcolo di tali indicatori è affidata all’Inps che acquisisce le notizie di base per il rilascio della certificazione che ha una validità annuale.

L’Ise è un parametro che determina la situazione economica del nucleo familiare. Questo parametro scaturisce dalla somma dei redditi e del 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare di tutto il nucleo familiare. L’Isee scaturisce invece dal rapporto tra l’Ise e il numero dei componenti del nucleo familiare in base ad una scala di equivalenza stabilita dalla legge.

Da chi e per che cosa viene richiesta la dichiarazione sostitutiva unica DSU/ISEE

  • dai Comuni, per agevolazioni rispetto a tributi locali (come la TARSU), alle rette delle mense scolastiche, alla riduzione di quote per soggiorni turistici rivolti agli anziani, per la concessione dell’assegno di maternità e dell’assegno a nuclei familiari nei quali sono presenti almeno tre figli minori
  • dalla TELECOM per la riduzione del canone di abbonamento telefonico
  • dalle Università per la riduzione delle tasse universitarie
  • dagli Enti locali (Comuni, Province e Regioni) per buoni di acquisto dei libri scolastici
  • dalle Agenzie Territoriali per la casa in merito alla determinazione dei canoni di locazione
  • per l’accesso a prestazioni socio economiche da parte della Pubblica Amministrazione e del Servizio Sanitario Nazionale

Sintesi sulla composizione del nucleo familiare ai fini ISEE

Fanno parte del nucleo familiare, in linea generale, il dichiarante, il coniuge, i figli nonché altre persone conviventi e altri soggetti a carico ai fini dell’Irpef, anche se non presenti nello stato di famiglia del dichiarante.

La situazione reddituale è rappresentata dal reddito complessivo assoggettabile all’Irpef conseguito da tutti i componenti il nucleo nell’ultimo anno fiscale.

La situazione patrimoniale immobiliare è costituita dal valore dei fabbricati e dei terreni edificabili o agricoli intestati a persone fisiche, definito ai fini dell’ICI (imposta comunale sugli immobili) entro il 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva. Viene applicata una detrazione per l’importo dell’eventuale mutuo residuo da pagare o, in alternativa, se più favorevole, il valore della casa di proprietà in cui risiede il nucleo, nel limite di 51.645,69 euro.

La situazione patrimoniale mobiliare è rappresentata dal valore dei titoli, conti correnti, buoni postali, azioni ecc., posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Il patrimonio mobiliare e immobiliare è considerato nella valutazione complessiva solo per il 20%.

La scala di equivalenza è composta da coefficienti che indicano, in base al numero dei componenti il nucleo familiare, il valore con il quale va rapportato l’Ise per ottenere l’Isee. Questo coefficiente viene aumentato se, ad esempio, il nucleo familiare è composto da un solo genitore con figli minori, se nel nucleo sono presenti persone disabili oppure se entrambi i genitori di figli minori hanno lavorato almeno sei mesi nell’anno in cui sono stati prodotti i redditi.

Cosa bisogna fare per ottenere la dichiarazione sostitutiva unica DSU/ISEE  dal CAF

L’attestazione ISE/ISEE viene rilasciata GRATUITAMENTE dal Caf dopo aver provveduto a redigere, sulla base della documentazione esibita e di quanto dichiarato dal cittadino, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) che viene sottoscritta dall’interessato.

Elaborati i dati esposti nella dichiarazione, il Caf  rilascia l’attestazione, valida per tutti i componenti del nucleo familiare e che dovrà essere consegnata all’ente o amministrazione che concede il beneficio o la prestazione richiesta dal cittadino.

Tutti i dati sono conservati nell’Archivio Nazionale ISE gestito dall’INPS e resi disponibili agli Enti ed Amministrazioni per eventuali controlli ed accertamenti che possono essere eseguiti tramite la Guardia di Finanza.

Dati e documenti necessari per richiedere la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) relativa all’ISE/ISEE

Il Cittadino deve esibire al Caf un documento di identità non scaduto o la carta di soggiorno.

Gli altri dati devono essere o documentati o autocertificati dal cittadino.Il cittadino si assume comunque ogni responsabilità civile e penale di quanto dichiarato o autocertificato al Caf.

  • Composizione del nucleo familiare, dati anagrafici e codici fiscali dei componenti;
  • Sigla ASL di appartenenza;
  • Ultima dichiarazione dei redditi presentata (Mod. 730, UNICO) oppure, se non tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, l’ultimo Mod. CUD dei componenti del nucleo familiare;
  • Redditi dei terreni posseduti;
  • Rendita catastale dei fabbricati posseduti;
  • Ammontare del capitale residuo dei mutui in essere;
  • Importo dell’affitto pagato per la casa di abitazione principale ed estremi di registrazione del contratto di locazione;
  • Redditi mobiliari posseduti o saldo bancario/postale – conto corrente o libretto di risparmio – con codice CAB e ABI della Banca o della Posta o ammontare capitale investito in BOT, azioni o altri titoli o fondi di investimento o ammontare premi assicurativi.

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  • Rosaria Proietti 28 aprile 2012 at 11:54

    Il vincolo di affinità è invece il rapporto che si stabilisce tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d’uno dei due coniugi, egli è affine dell’altro coniuge. L’affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati (434). Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all’art. 87, n. 4.

    Tralasciando i vincoli meno frequenti che derivano dall’adozione e/o dalla tutela legale, veniamo ai vincoli affettivi. Si tratta del c.d. legame “affectionis causa” derivante da libera scelta affettiva, con caratteristica di permanenza nel tempo, costanza e impegno reciproco alla coabitazione.

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