Prescrizione esigibilità tassa automobilistica

This topic has 2 voices, contains 1 reply, and was last updated by  Ludmilla Karadzic 96 giorni ago.

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Domanda di dinox51
17 febbraio 2012 at 09:00

Il 24 Gennaio 2012 mi è stata recapitata dal postino tramite raccomandata una cartella di pagamento da Equitalia per tassa automobilistica 2005 – 2006 per un importo complessivo di 717,40.

Leggendo la cartella si evince che mi è stata notificata dalla Regione Calabria il 6-1-2009 e già qui comincio a pensare che l’esigibilità del bollo 2005 è scaduta.

Valutando inoltre che l’eventuale perfezionamento della notifica del bollo 2006 si è perfezionato quando mi è stato notificato (anche questo il 6-1-2009) e valutando che la cartella esattoriale mi è stata notificata dal postino in data 24-1-2012 mi chiedo … anche la cartella di pagamento deve essere notificata entro il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Secondo voi, ci sono le condizioni affinchè possa fare un’istanza in autotutela o fare ricorso alla commissione tributaria?

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Risposta di
17 febbraio 2012 at 13:46

Secondo il nostro parere (che presumo non le piacerà) c’è una altissima probabilità che tutte le cartelle a lei notificate siano legittime e da pagare.

La Cassazione nella sentenza n. 13970 del 26.07.2004 ha precisato: ”… deve ritenersi operante nell’ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato.”

In altre parole al fine del rispetto di un termine pendente a carico del notificante, è sufficiente che l’atto sia tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario (o al messo o alle poste).

Mentre i termini per la tutela in giudizio del destinatario vengono fatti decorrere dal momento in cui è concreta la conoscibilità dell’atto a lui notificato, ovvero con il ricevimento dell’atto (o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione nel caso di irreperibilità).

Tanto premesso, non resta che andare a leggere la data in cui l’Agente per la riscossione ha consegnato alle poste le cartelle esattoriali perché le venissero notificate.

Per quella notificata il 6 gennaio 2009, probabilmente leggerà una consegna anteriore al 31 dicembre 2008. (Può darsi anche che non sia riportata non essendo al tempo obbligatoria, ma può chiedere la relata all’esattore). Speriamo sia così, perchè se così non fosse, lei non potrebbe comunque presentare ricorsi né istanze in autotutela, ora per allora.

Stesso discorso per la cartella notificata il 24 gennaio 2012. Almeno in questo caso, se la consegna alle poste della cartella non datasse ante 31 dicembre 2011, lei avrebbe la possibilità di ricorrere o presentare istanza in autotutela.



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