Matrimonio 2012, vale ancora ISEE 2011?
This topic has 2 voices, contains 1 reply, and was last updated by Tullio Solinas 131 giorni ago.
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| Domanda di andre20 | |
| 12 gennaio 2012 at 18:07 | |
Un paio di giorni fa ho posto su questo forum una domanda. La mia domanda era questa: http://www.indebitati.it/domanda/calcolo-isee-coppia-collaboratore-occasionale-e-studentessa-incinta/ Ora vengo alla mia nuova domanda: io e la mia compagna (che è incinta) chiedevamo delucidazioni sulla situazione ISEE nel caso in cui non ci fossimo sposati, e siamo arrivati alla conclusione che essere nel 2012 una coppia di fatto, è un lusso per chi se lo può permettere. Per noi, essere sposati o non esserlo, non aggiunge e non toglie nulla al nostro rapporto, e quindi se decidessimo di sposarci, sarà solo per accedere alle agevolazioni di cui abbiamo diritto, essendo noi una famiglia che sta mettendo al mondo un figlio e ha un progetto comune di vita. Al comune di residenza della mia compagna, mi hanno detto che, presentando una domanda entro 6 mesi dal parto e allegando l’ISEE dello scorso anno, è possibile ottenere un bonus di circa 1500 euro; se noi ci sposassimo in tempi utili e in separazione dei beni, quale ISEE dovremmo presentare? Sposandosi nel 2012, non esisterebbe un “nostro” ISEE del 2011. Stesso discorso con le tasse universitarie: se fossimo sposati, lei dovrebbe comunque presentare l’ISEE del 2011 nel quale era a carico dei suoi genitori? Ma questo non sarebbe corretto… perchè dal 2012 noi ci manterremo con le nostre poche/pochissime risorse, e non sarebbe giusto non ottenere il bonus famiglia, e pagare le tasse universitarie come se ancora lei fosse mantenuta dai suoi genitori. | |
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| Risposta di Tullio Solinas | |
| 12 gennaio 2012 at 22:01 | |
Non può valere l’ISEE dell’anno precedente (nè l’ultimo presentato anche nello stesso anno) se varia lo stato di famiglia e quindi il nucleo familiare: nascite, morte, cambi di residenza ed appunto matrimoni. Andando a vivere da soli, dopo il matrimonio, il nucleo familiare sarà costituito esclusivamente dai coniugi e dagli eventuali figli. Questo indipendentemente dal livello di reddito percepito da ciascuno dei coniugi. Anche per l’ISEEU, in riferimento alle agevolazioni previste per le tasse universitarie, il reddito del nucleo familiare sarà quello risultante dall’ultima dichiarazione fiscale dei due coniugi rispetto alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Se non c’è stata presentazione della dichiarazione dei redditi perché non c’era obbligo, o perchè il soggetto era a carico fiscale di altri, andrà indicato il reddito effettivamente percepito che potrà essere anche nullo, naturalmente. Il patrimonio immobiliare, i titoli e la disponibilità del conto corrente saranno quelli posseduti dai due coniugi al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui viene presentata la DSU. | |
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