Mancato protesto assegno
This topic has 2 voices, contains 1 reply, and was last updated by Marzia Ciunfrini 95 giorni ago.
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| Domanda di Stanzione | |
| 18 febbraio 2012 at 10:57 | |
Sempre più spesso mi capita di vedere restituiti assegni con la dicitura “insoluto” con codice 20 (mancanza fondi) ma senza protesto perchè diretti, anche se questi sono negoziati e restituiti ampiamente nei termini. Mi rendo conto che il protesto tutela l’azione di regresso che, nel caso di un’unica girata, non esiste, però la pubblicazione dell’evento non dovrebbe essere garantita, oltre ad essere un obbligo di legge (Legge n.77 del 12 febbraio 1955), e non dovrebbe fungere da deterrente affinchè il titolo vada a buon fine? In sostanza, non pago un assegno, non vengo protestato, vengo iscritto in CAI per sei mesi dopo di cio’ apro un nuovo conto corrente in altro istituto e continuo nella mia condotta? Vi chiedo puo’ una banca in modo del tutto arbitrario decidere se protestare un assegno o meno anche se questo è presentato in tempo utile? Si puo’ considerare inadempiente qualora non lo faccia e se posso agire legalmente contro la banca per il mancato protesto? | |
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| Risposta di Marzia Ciunfrini | |
| 18 febbraio 2012 at 14:17 | |
E’ indubitabile che l’art. 45 della legge sugli assegni bancari. richieda la formalità del protesto al solo fine di legittimare le azioni di regresso contro gli ulteriori giratari. La norma in questione in effetti sancisce espressamente che il beneficiario mantiene i suoi diritti contro il traente anche qualora il protesto non sia stato levato. Tale conclusione trova del resto conforto nella giurisprudenza in materia (cfr. ad es. Cass. 4.5.1978, n. 2090) secondo la quale la mancata levata del protesto dell’assegno non importa decadenza dall’azione di regresso contro il traente, nei cui confronti il portatore dell’assegno mantiene integri – a norma del secondo comma dell’art. 45 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 – i suoi diritti. Ora, se l’assegno è, ad esempio, di importo superiore a 999 euro (e quindi non trasferibile) ciò esclude a priori la circolabilità del titolo al di fuori dell’ambito soggettivo costituito dai titolari del rapporto causale. Dovrebbe pertanto concludersi che la mancata levata del protesto – non essendo di per sé tale da pregiudicare l’esercizio dell’azione cartolare da parte del benificiario contro il traente insolvente – non determini alcun danno al beneficiario. E che quindi, per un assegno di importo superiore a 999 euro il protesto sia inutile, dal momento che resta impregiudicata l’azione di regresso verso il traente.E’ questa la linea difensiva adottata dalle banche quando per motivazioni spesso riconducibili a rapporti poco trasparenti con il traente, non procedono a levare, come dovrebbero, il protesto dell’assegno privo dei fondi necessari. Incorrendo in comportamenti senz’altro illegittimi, oltre che semplicemente inadempienti ed omissivi.La funzione del protesto, infatti, non è soltanto quella di impedire la decadenza dalle azioni di regresso, che ormai, come dicevamo, con l’introduzione della non trasferibilità di assegni con importo superiore a 999 euro è peraltro garantita. Il protesto serve a far attestare, in forma pubblica, e ad ogni altro possibile effetto, il mancato pagamento da parte dell’obbligato “ex titulo” (così in particolare, Cass. 10.3.2000, n. 2742). Tale funzione è stata coerentemente riaffermata anche dall’Arbitro Bancario Finanziario, il quale pone giustamente l’accento sull’efficacia coercitiva del protesto connessa al regime di pubblicità che è ad esso proprio. | |
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