convertire la comunione in separazione dei beni per debiti
This topic has 2 voices, contains 1 reply, and was last updated by Marzia Ciunfrini 96 giorni ago.
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| Domanda di floriana | |
| 16 febbraio 2012 at 17:48 | |
Vorrei sapere da esperti se è possibile e conveniente convertire la comunione dei beni in separazione, a causa di un debito contratto da me(moglie), prima del matrimonio. La casa è intestata a mio marito e acquistata prima del matrimonio. Sono però preoccupata di eventuali acquisti futuri per la famiglia. Riassumo brevemente la situazione. Circa 12 anni fa, avevo aperto una attività commerciale con il prestito d’onore,ma le cose sono andate malissimo.Ho lavorato saltuariamente e sono riuscita a pagare diversi debiti sorti in quel periodo, ma non il prestito fornito dallo stato. Poi mi sono sposata in comunione dei beni (stupidamente) e mio marito aveva già acquistato a suo nome la casa. Circa tre anni fa lo stato si è rifatto vivo chiedendomi una cifra di 23 mila euro. Assolutamente non possiedo questa cifra anche perchè mio marito è un semplice operaio e io non lavoro. Ho 2 figli una piccola macchina che ormai ha 10 anni di vita, paghiamo il mutuo della casa e del resto non abbiamo mai fatto grandi acquisti. Non ho un mio conto bancario e quello di mio marito, anche se quasi vuoto, è suo e cointestato con suo padre che gli fece da garante quando richiese il mutuo per la casa. Cosa rischio? Cosa è meglio fare? Aspetto una Vostra risposta,perchè ormai la paura di questo debito turba seriamente la mia serenità e quella della mia famiglia. Inoltre temo anche di trovare un lavoretto saltuario per paura di essere pignorata una parte dello stipendio e poi col licenziamento avere conseguenze sullo stipendio di mio marito. | |
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| Risposta di Marzia Ciunfrini | |
| 16 febbraio 2012 at 20:45 | |
La casa acquistata da suo marito prima del matrimonio non rientra nella comunione dei beni e non può essere ipotecata per i debiti della moglie contratti prima del matrimonio. In linea teorica le potrebbero pignorare i mobili di casa, che si presume siano stati acquistati in comunione dei beni. Sotto questo aspetto cambiare il regime economico patrimoniale coniugale non serve, a meno che suo marito non intenda acquistare tutto l’arredamento a suo nome. Va anche detto, comunque, che Equitalia non procede quasi mai al pignoramento presso la residenza del debitore, a meno che non si tratti di residenze di prestigio dove è ragionevolmente possibile rinvenire beni di valore artistico o di antiquariato che sarebbe poi relativamente semplice “piazzare sul mercato”. Per il conto corrente, in via precauzionale, sarebbe opportuno che il conto di suo marito fosse intestato solo al padre, con delega ad operare e a disporre. Infine, per quanto attiene il lavoro, non è economicamente conveniente per il creditore pignorare lo stipendio del debitore percepito nell’ambito di contratti di precariato. Il problema si porrebbe con un impiego a tempo indeterminato. Ma, anche qui, e di questi tempi, non avrebbe senso rifiutare un posto di lavoro solo perchè qualcuno potrebbe pignorare il 20% (è il massimo) della busta paga. | |
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