Assegno Postale
This topic has 2 voices, contains 1 reply, and was last updated by Ludmilla Karadzic 93 giorni ago.
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| Domanda di luca.80 | |
| 20 febbraio 2012 at 00:00 | |
Assegno postale: lo emetto intorno al 20 gennaio. Il 9 febbraio sempre del 2012 vedo nella lista movimenti: 9 febbraio 2012 assegno impagato 15 euro addebito. Intanto mi ricontatta colui a cui ho rilasciato l’assegno e che per dimenticanza mi sono dimenticato di aver emesso e quindi era scoperto. Mi dice che l’assegno scoperto è tornato indietro alla banca e che comunque per fortuna per non farlo protestato è riuscito a recuperarlo e lo ha lui. Quindi mi comunica di avere in mano l’assegno e chiede il pagamento. Rispondo che non ho problemi a pagare l’assegno e i 15 euro che mi ha chiesto in più (l’assegno è di 250 euro) e gli e li posso dare a mano però li comunico di aver bisogno di una quietanza liberatoria. A quel punto lui mi dice che non mi rilascia nessuna quietanza liberatoria o comunque la rilascia ma non perde tempo per farla autenticare e io dico che su consiglio delle poste è importante che appena ricevo un modulo predisposto dalle poste stesse a casa lo faccia compilare e autenticare per quanto riguarda la firma e che se non lo pago domani (21 febbraio 2012) va e lo fa protestare. Ho anche proposto di versarlo allo sportello postale e ritirare i soldi ma dice che non ha tempo da perdere. Cosa devo fare? La posta mi dice tra l’altro che accetta solo un modulo da loro predisposto per la quietanza liberatoria e non un modulo generico: è vero questo? essendo l’assegno su piazza può protestarlo (i soldi ci sono nel conto) o prima deve riversarlo alla banca ovvero può chiedere direttamente il protesto? Pensavo anche di dare i soldi a mano ritirare l’assegno e girarlo ad un amico per farlo versare all’ufficio postale e prendere 250 euro dal mio conto così versandolo alle poste risulta pagato ed equivale a liberatoria ma non so se si può fare. | |
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| Risposta di Ludmilla Karadzic | |
| 20 febbraio 2012 at 04:21 | |
L’assegno non è più protestabile. Ma lei, entro sessanta giorni, deve effettuare il pagamento, detto “tardivo”, che comprende gli interessi legali, alcune spese di gestione, nonche’ una penale che normalmente si aggira intorno al 10% dell’importo dell’assegno. Questo se vuole evitare l’iscrizione in CAI (Centrale di Allarme Interbancaria), la conseguente revoca di sistema (ovvero il divieto ad emettere assegni per sei mesi contestuale all’obbligo di restituire quelli posseduti) e la successiva irrogazione di sanzioni amministrative da parte del Prefetto. Il pagamento deve avvenire direttamente nelle mani del creditore, che rilascia quietanza alla posta su un modulo predisposto. Se ciò non è possibile, come nel suo caso sembra essere, il pagamento può essere disposto presso l’ufficio postale tramite la costituzione di deposito infruttifero vincolato al portatore del titolo impagato. | |
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