Divorzio – il diritto dell’ex coniuge ad una quota del TFR

Divorzio: il diritto dell’ex coniuge ad una quota del TFR

In caso di divorzio, l’ex coniuge ha diritto al 40% del TFR percepito dall’altro dopo la proposizione della domanda di divorzio.

L’art. 12-bis della L. 898/70 stabilisce che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno di mantenimento divorzile, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto (TFR) percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza di divorzio.

Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

Non può richiedersi la quota di TFR se la corresponsione dell’assegno di mantenimento in sede di divorzio è stata concordata in unica soluzione.

In sintesi l’ex coniuge ha diritto alla quota del tfr se:

  • non è passato a nuove nozze
  • gode dell’assegno di mantenimento

La percentuale  del quaranta per cento va calcolata sull’indennità riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

Secondo la giurisprudenza prevalente, si considerano anche gli anni della separazione.

Per calcolare la quota da versare all’ex coniuge, quindi, occorre fare le seguenti operazioni:

  1. dividere il TFR totale per il numero di anni lavorativi;
  2. moltiplicare il risultato ottenuto per il numero di anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, inclusi  gli anni della separazione legale, fino alla sentenza del divorzio;
  3. calcolare sul valore ottenuto il 40%. L’importo ottenuto sarà la quota da versare all’ex coniuge.

Per porre una domanda sul diritto dell’ex coniuge ad una quota TFR, accedi al forum. Clicca qui.

Per ulteriori approfondimenti sul diritto dell’ex coniuge ad una quota TFR, consulta questa sezione.

Antonella Pedone per indebitati.it
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  • Giuseppe Mannino 15 dicembre 2010 at 16:22

    L’Avv. Pedone trascura un aspetto importantissimo riguardante l’argomento TFR e 40% al coniuge. Se la liquidazione è avvenuta in epoca antecendente alla proposizione della domanda di divorzio nulla è dovuto.

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