Diversamente abili – Guida alle agevolazioni fiscali seconda parte

1. LA MAGGIORE DETRAZIONE IRPEF PER I FIGLI PORTATORI DI HANDICAP

Dal 1° gennaio 2007 le deduzioni per i familiari a carico sono state sostituite da detrazioni d’imposta. Anche queste, come le precedenti deduzioni, sono di importo variabile in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta. La norma ha stabilito detrazioni di base (o teoriche), disponendo che tale importo diminuisca con l’aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro per le detrazioni dei figli e a 80.000 euro per quelle del coniuge e degli altri familiari.

È rimasto invece invariato il limite di reddito personale complessivo per ritenere una persona fiscalmente a carico che, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l’abitazione principale e pertinenze, non deve essere superiore a 2.840,51 euro.

La detrazione per i figli è stata fissata in 800 euro e in 900 euro per i figli di età inferiore a tre anni.

Essa aumenta dei seguenti importi:

  • 220 euro, per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992;
  • 200 euro, per tutti i figli, quando sono più di tre.

tabella-disabili1

Per determinare la detrazione effettiva è necessario moltiplicare la detrazione teorica per il coefficiente (assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento) che si ottiene dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo, e 95.000.

In presenza di più figli, l’importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi l’importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

La detrazione per i figli deve essere ripartita al 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In alternativa, e se c’è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa facoltà consente a quest’ultimo, come per esempio nel caso di incapienza dell’imposta del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni.

E’ il caso di ricordare che l’incapienza si verifica quando tutte le detrazioni di cui un contribuente può beneficiare sono superiori all’imposta lorda. In queste situazioni, l’importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi. In sostanza, parte delle detrazioni spettanti andrebbero perdute.

2. AGEVOLAZIONI IRPEF PER ALCUNE SPESE SANITARIE E PER I MEZZI D’AUSILIO

Le spese mediche generiche (es.: prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo.

Si considerano di “assistenza specifica” le spese relative all’assistenza infermieristica e riabilitativa, quelle sostenute dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, semprechè esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona, le spese per le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

Tali spese, inoltre, sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili che non risultano fiscalmente a carico.

In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.

Le spese sanitarie specialistiche (es.: analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche), invece, danno diritto ad una detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro; la detrazione
è fruibile anche dai familiari quando il disabile è fiscalmente a carico.

Oltre alle spese viste in precedenza sono ammesse alla detrazione del 19%, per l’intero ammontare (senza togliere la franchigia di 129,11 euro) le spese sostenute per:

  • trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto invece costituiscono spese sanitarie, e danno diritto a detrazione solo sulla parte eccedente i 129,11 euro);
  • acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
  • acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
  • costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (ma non si può fruire contemporaneamente di questa detrazione e di quella del 36% di cui all’art. 1 della L. 449/97 e successive modifiche, per cui la detrazione del 19% per spese sanitarie spetta solo sulla somma eccedente la quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36% per ristrutturazioni);
  • trasformazione dell’ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella;
  • sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio le spese sostenute per l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa.

Sono inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19% (quindi senza applicazione di franchigia) le altre spese riguardanti i mezzi necessari:

  1. all’accompagnamento;
  2. alla deambulazione;
  3. al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell’articolo 3 della legge n.104 del 1992, indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento.

Dal 2002 è prevista la detrazione del 19% anche per le spese sostenute dai sordomuti (riconosciuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381) per i servizi di interpretariato. Per poter fruire della detrazione, i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato. Tali certificazioni devono essere conservate dal contribuente ed essere esibite agli uffici delle entrate in caso di apposita richiesta.

La detrazione del 19% sull’intero importo per tutte le spese sopraesposte spetta anche al familiare del disabile se questo risulta fiscalmente a carico.

Spese sanitarie per particolari patologie sostenute dal familiare

Il contribuente che, nell’interesse di un familiare titolare di redditi tali da non poter essere considerato fiscalmente a carico, e cioè redditi bassi ma comunque non superiori a 2.840,51 euro, sostenga spese sanitarie relative a patologie esenti dal ticket (e che quindi possono riguardare anche i disabili ) come cardiopatie, allergie o trapianti, può considerare onere detraibile dall’Irpef la parte di spesa che non trova capienza nell’imposta dovuta dal familiare affetto dalle predette patologie.

In questo caso, l’ammontare massimo delle spese sanitarie, sulle quali il familiare può fruire della detrazione del 19% (dopo aver tolto la franchigia di 129,11 euro), è complessivamente pari a 6.197,48 euro.

La documentazione da conservare

Ai fini della deduzione e della detrazione sono considerati disabili, oltre alle persone che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104 del 1992, anche coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera.

Anche i grandi invalidi di guerra di cui all’articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978, e le persone ad essi equiparate, sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104 del 1992. In tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici. I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidità. Sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo (v. righi 6 e 7 del Quadro riassuntivo delle agevolazioni sulle spese, cap. 5) occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture, ricevute o quietanze) per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari.

In particolare:

  • per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, se la fattura, ricevuta o quietanza non è rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, il medesimo dovrà attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere, a richiesta degli uffici, un’autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari), per attestare la necessità della protesi per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata;
  • per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorreacquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992;
  • dal 1° gennaio 2008 l’unica prova per documentare l’acquisto di farmaci è costituita dallo”scontrino parlante”che deve contenere: natura, (farmaco o medicinale) qualità, quantità e il codice fiscale del destinatario del farmaco. Poiché l’apposizione del codice fiscale deve essere effettuata dal farmacista, è interesse dell’acquirente al momento dell’acquisto esibire o comunicare il proprio codice fiscale. Non è più possibile allegare allo scontrino fiscale l’attestazione rilasciata dal farmacista o
    l’autocertificazione.

3. DETRAZIONE PER GLI ADDETTI ALL’ASSISTENZA

Le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, sono detraibili, dal 1° gennaio 2007, nella percentuale del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro, purchè il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.

Sono considerate tali coloro che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, deve essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

Accertamento dello stato di non autosufficienza

La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. La deduzione non compete, ad esempio, per l’assistenza prestata a bambini, se la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie.

La documentazione

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza. La documentazione deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e di chi presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.

Altre precisazioni

L’importo di 2.100 euro deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza. In pratica, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l’importo teorico utilizzabile resta comunque quello di 2.100 euro.
Nell’ipotesi in cui più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare, l’importo teorico deve essere diviso tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa.

Cumulabilità

Sia la deduzione dal reddito imponibile che la detrazione d’imposta per gli addetti all’assistenza non pregiudica la possibilità di dedurre i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare che, si ricorda, sono deducibili nel limite di 1.549,37 euro.

4. L’ALIQUOTA IVA AGEVOLATA PER AUSILI TECNICI E INFORMATICI

L’aliquota agevolata per i mezzi di ausilio

Si applica l’aliquota Iva agevolata del 4% per l’acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili (es. servoscala).

L’aliquota agevolata per i sussidi tecnici e informatici

Si applica l’aliquota Iva agevolata al 4% ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati. Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:

a) facilitare

  • la comunicazione interpersonale
  • l’elaborazione scritta o grafica
  • il controllo dell’ambiente
  • l’accesso all’informazione e alla cultura

b) assistere la riabilitazione.

La documentazione da consegnare per i sussidi tecnici e informatici

Per fruire dell’aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto, la seguente documentazione:

  • specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico;
  • certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.

5. ALTRE AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI

In favore dei non vedenti sono state da ultimo introdotte le seguenti agevolazioni:

La detrazione dall’Irpef del 19% delle spese sostenute per l’acquisto del cane guida

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale; spetta per un solo cane e può essere calcolata su un importo massimo di 18.075,99 euro. In questo limite rientrano anche le spese per l’acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente. La detrazione è fruibile o dal disabile o dal familiare di cui il non vedente risulta fiscalmente a carico.

Detrazione forfetaria di 516,46 euro delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida

La detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia necessario documentare l’effettivo sostenimento della spesa. Al familiare del non vedente non è invece consentita la detrazione forfetaria anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso.

Aliquota Iva agevolata del 4%

L’agevolazione è prevista per l’acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro: giornali e notiziari, quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici per non vedenti ed ipovedenti. L’applicazione dell’aliquota Iva del 4% si estende alle prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se realizzati in scrittura braille e su supporti audiomagnetici per non vedenti ed ipovedenti.

6. ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Fino al 31 dicembre 2011 è possibile fruire della detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione edilizia.

Rientrano tra queste, oltre alle spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche riguardanti ad esempio ascensori e montacarichi, anche quelle effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. La detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.

La detrazione del 19% su tali spese, pertanto, spetta solo sulla eventuale parte in più rispetto alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36% .

Si ricorda che la detrazione è applicabile alle spese sostenute per realizzare interventi previsti unicamente sugli immobili, per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile.

Non si applica, invece, alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, sia pure ugualmente diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna del disabile: non rientrano, pertanto, in questa tipologia di agevolazione, ad esempio, l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse.

Tali beni, infatti, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali è già previsto l’altro beneficio consistente nella detrazione del 19%.

La sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, può essere considerata intervento che determina il diritto alla detrazione se risulta conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche (fermo restando, tuttavia, il diritto alla detrazione secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria).

Tra gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione rientra anche la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione. Per le prestazioni di servizi relative all’appalto dei lavori in questione, è applicabile l’aliquota Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria del 20%.

7. EREDITÀ E DONAZIONI A FAVORE DEL DISABILE GRAVE

Con la legge n. 286 del 2006 (di conversione del decreto legge n. 262 del 2006) e la legge
n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), è stata reintrodotta nel sistema tributario l’imposta sulle successioni e sulle donazioni. Tuttavia se il beneficiario è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di 1.500.000 euro.

Per fare una domanda sulle agevolazioni fiscali previste per i disabili, sul 730, sulla  dichiarazione dei redditi in genere, sulle modalità di compilazione dei modelli, sulle detrazioni e deduzioni ammesse, nonchè su tutti gli argomenti correlati cliccaqui.

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