Diffida e messa in mora del debitore

A cosa serve la raccomandata A/R di diffida

La raccomandata A/R di diffida serve ad avvertire un soggetto che, se mettesse in pratica o continuasse a praticare determinate azioni, illegittime o indesiderate, ci si rivolgera’ all’autorita’ competente.

Esempi pratici:

- continuano ad arrivare solleciti di pagamento quando avete gia’ provveduto o a cui non siete tenuti;
- vi vogliono attivare un servizio telefonico non richiesto;
- vi tempestano di telefonate per vendervi prodotti/servizi.

La diffida si struttura idealmente in tre parti.

- Descrizione dell’accaduto.
- Intimazione a non fare: non disturbare, non inviatemi illegittime richieste, non attivatemi nessun servizio non richiesto, ecc.
- Avvertimento che in difetto si adira’ le vie legali con beneplacito di spese e danni.

Cosa è la messa in mora

La messa in mora e’ una procedura per intimare UFFICIALMENTE alla controparte (che non rispetta il contratto) un determinato adempimento. E’ importante ricordare che la controparte e’ il soggetto col quale si e’ concluso il contratto, quindi occorre non farsi rimandare ad altri soggetti.

Cosa prevede l’articolo 1219 del Codice civile

LA MESSA IN MORA NECESSITA DI FORMA SCRITTA LEGALE.

FAX, SEMPLICI E-MAIL E TELEFONATE NON SERVONO. GIURIDICAMENTE RICONOSCIUTE SONO:

  1. LA RACCOMANDATA A/R

  2. e, quando sara’ operativa, LA CORRISPONDENZA INFORMATICA CON VALORE LEGALE, la cosiddetta Posta Elettronica Certificata.

Come scrivere una raccomandata A/R di messa in mora

La lettera deve essere incisiva e sintetica. Possiamo dire che si compone di 4 parti:

  1. DESCRIZIONE DEI FATTI che danno il diritto a una certa prestazione. E’ utile evidenziare le discrepanze tra gli obblighi contrattuali e quello che in realta’ e’ accaduto;

  2. RICHIESTE PUNTUALI: consegna del bene, risoluzione del problema, e quantificazione del risarcimento danni richiesto;

  3. FISSAZIONE DI UN TERMINE: di solito si concedono 15 giorni dal momento in cui la controparte riceve la raccomandata, ma per casi urgenti il tempo concesso puo’ essere anche di 24/48 ore;

  4. MINACCIA DI ADIRE LE VIE LEGALI, CON BENEPLACITO DI SPESE E DANNI: nel caso la controparte non provvedesse a quanto richiesto.

E se non adempiono?

Trascorso il tempo concesso, grazie alla messa in mora, il consumatore e’ autorizzato a rivolgersi ll’autorita’ competente, che varia a secondo dei casi o degli importi:

  • GIUDICE DI PACE, fino a 2.582,28 euro in contenzioso, o senza limiti in conciliazione;

  • TRIBUNALE CIVILE, per importi superiori;

  • Nel caso di controversie con le Banche puo’ essere tentato, come passo sostitutivo alla classica conciliazione, il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Conclusioni

La DIFFIDA si differenzia dalla MESSA IN MORA per alcuni elementi, rimanendo immutata la valenza come azione propedeutica all’azione legale davanti al giudice di pace, Tribunale o Corecom (per i servizi delle telecomunicazioni).

Semplificando possiamo dire che le differenze importanti sono due: in sostanza la messa in moradice: “Se non fai questa cosa entro X giorni vado da un giudice”. La diffida dice: “Se fai questa cosa vado da un giudice”.

Quindi, la messa in mora e’ un’intimazione a fare entro un certo tempo, la diffida un’intimazione a non fare.

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  • Rosaria Proietti 28 aprile 2012 at 12:05

    La DIFFIDA si differenzia dalla MESSA IN MORA per alcuni elementi, rimanendo immutata la valenza come azione propedeutica all’azione legale davanti al giudice di pace, Tribunale o Corecom (per i servizi delle telecomunicazioni).

    Semplificando possiamo dire che le differenze importanti sono due: in sostanza la messa in moradice: “Se non fai questa cosa entro X giorni vado da un giudice”. La diffida dice: “Se fai questa cosa vado da un giudice”.

    Quindi, la messa in mora e’ un’intimazione a fare entro un certo tempo, la diffida un’intimazione a non fare.

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