Dichiarazione dei redditi – detrazioni per i familiari a carico

Dal 1º gennaio 2007, i contribuenti che hanno familiari a carico usufruiscono, in luogo delle vecchie deduzioni dal reddito, di detrazioni d’imposta, nella misura indicata dall’art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

familiari-a-carico

PRESUPPOSTI E PRINCIPALI REGOLE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DETRAZIONE

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2011 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche:

  •  le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
  •  la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  •  il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime agevolato previsto per i contribuenti minimi, introdotto dalla legge finanziaria 2008;
  •  il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Queste retribuzioni, anche se esenti, sono fiscalmente rilevanti soltanto per l’eventuale attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia.

Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:

  •  il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  •  i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:

  •  il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  •  i discendenti dei figli;
  •  i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
  •  i generi e le nuore;
  •  il suocero e la suocera;
  •  i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
  •  i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

Se nel corso del 2011 è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

Le detrazioni per carichi di famiglia variano in base al reddito quindi, chi presta l’assistenza fiscale, dovrà calcolare l’ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall’art. 12 del TUIR.

In base al risultato le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.

DETRAZIONE ORDINARIA PER FIGLI A CARICO

La detrazione prevista per ciascun figlio a carico è di 800,00 euro. Tale detrazione è sostituita da:

  • 900,00 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
  • 1.020,00 euro per ciascun figlio disabile di età superiore a tre anni;
    • 1.120,00 euro per ciascun figlio disabile di età inferiore a tre anni.
    • Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni sono aumentate di 200,00 euro per ciascun figlio e pertanto risultano pari a:
  • 1.000,00 euro per ciascun figlio di età superiore a tre anni;
  • 1.100,00 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
  • 1.220,00 euro per ciascun figlio disabile di età superiore a tre anni;
  • 1.320,00 euro per ciascun figlio disabile di età inferiore a tre anni.

Le detrazioni previste per i figli a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all’aumentare del reddito.

Se l’altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si ha diritto, se più conveniente, alla detrazione prevista per il coniuge a carico; pertanto, il soggetto che presta l’assistenza fiscale riconoscerà la detrazione più favorevole. Tali detrazioni sono alternative tra loro.

numero figli età figli importo detrazione per ciascuno figlio
(da rapportare alla percentuale di detrazione)
(1) (2) (3)
1 età inferiore a 3 anni 900x(95.000–reddito complessivo)/95.000
età non inferiore a 3 anni 800x(95.000–reddito complessivo)/95.000
2 età inferiore a 3 anni 900x(110.000–reddito complessivo)/110.000
età non inferiore a 3 anni 800x(110.000–reddito complessivo)/110.000
3 età inferiore a 3 anni 900x(125.000–reddito complessivo)/125.000
età non inferiore a 3 anni 800x(125.000–reddito complessivo)/125.000
4 età inferiore a 3 anni 1.100x(140.000–reddito complessivo)/140.000
età non inferiore a 3 anni 1.000x(140.000–reddito complessivo)/140.000
5 età inferiore a 3 anni 1.100x(155.000–reddito complessivo)/155.000
età non inferiore a 3 anni 1.000x(155.000–reddito complessivo)/155.000
oltre 5 L’importo sopraindicato di 155.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al 5°. Restano invariate le detrazioni (1.100 o 1.000 a seconda dell’età).
(1) Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. (2) Le detrazioni suddette (900, 800, 1.100 e 1.000) sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ognifiglio disabile. (3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

Come va divisa la detrazione

La detrazione per i figli non può essere ripartita liberamente tra i genitori come prevedeva il precedente ordinamento.

È prevista, infatti, la spartizione al 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.
In alternativa, e se c’è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa facoltà consente a quest’ultimo, nel caso di incapienza dell’imposta del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni.

È il caso di ricordare che l’incapienza si verifica quando tutte le detrazioni di cui un contribuente può beneficiare sono superiori all’imposta lorda. In queste situazioni, l’importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi. In sostanza, parte delle detrazioni spettanti andrebbero perdute.

Le regole per i figli degli ex-coniugi

Precise regole sono previste per i coniugi separati e divorziati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è disposto per legge che:

  • se non c’è accordo tra i genitori, la detrazione spetta al genitore affidatario o, se l’affidamento è congiunto o condiviso, va ripartita al 50 per cento;
  • quando il genitore affidatario (o uno dei genitori affidatari, in caso di affidamento congiunto) ha un reddito tale da non consentirgli di usufruire in tutto o in parte della detrazione (cioè nelle ipotesi di incapienza), questa è assegnata per intero all’altro genitore.

In quest’ultimo caso, salvo diverso accordo tra le parti, il genitore che sfrutta per intero la detrazione ha l’obbligo di riversare all’altro genitore affidatario un importo pari alla maggiore detrazione fruita.

DETRAZIONE PER IL CONIUGE A CARICO

La detrazione prevista per il coniuge a carico è pari a :

a) 800,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.000,00 euro ;

b) 690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro ;

c) 690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 40.000,00 euro ma non a 80.000,00 euro .

Le detrazioni di cui ai punti a) e c) sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all’aumentare del reddito .

La detrazione di cui al punto b) spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 29.000,00 euro e inferiore a

35.200,00 euro la stessa detrazione è aumentata di un importo che varia da 10 euro a 30 euro .

REDDITO COMPLESSIVO (1) IMPORTO DETRAZIONE ( EURO)
non superiore a euro 15.000 800 — (110 X reddito complessivo)/15.000 (2) (3)
da euro 15.001 a euro 29.000 690
da euro 29.001 a euro 29.200 700
da euro 29.201 a euro 34.700 710
da euro 34.701 a euro 35.000 720
da euro 35.001 a euro 35.100 710
da euro 35.101 a euro 35.200 700
da euro 35.201 a euro 40.000 690
da euro 40.001 a euro 80.000 690 X (80.000 — reddito complessivo)/40.000
oltre euro 80.000 0
(1) Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. (2) Se il rapporto è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro. (3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

La detrazione per il coniuge a carico spetta anche se questi non convive con il contribuente o non risiede in Italia.

DETRAZIONE PER GLI ALTRI FAMILIARI

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro. Anche questo importo diminuisce man mano che cresce il reddito complessivo.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo (considerato al netto dell’abitazione principale e delle sue pertinenze), e 80.000.

750 x ( 80.000 – reddito complessivo ) / 80.000

Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Il coefficiente derivante dal rapporto va assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del calcolo è pari a 0,486978, il coefficiente da prendere in considerazione sarà 0,4869).

Se il risultato del rapporto è uguale a zero o negativo la detrazione non spetta. Si annulla, infatti, quando il reddito complessivo arriva a 80.000 euro.

La detrazione per gli altri familiari a carico non può essere assegnata in modo discrezionale ma ripartita pro quota tra coloro che ne hanno diritto.

DETRAZIONE PER FAMIGLIE NUMEROSE

Dal periodo d’imposta 2007 è stata introdotta una specifica detrazione Irpef a favore delle famiglie in cui sono presenti almeno quattro figli a carico.

La detrazione, che va ad aggiungersi a quelle ordinarie già previste per ogni figlio a carico, è pari a 1.200 euro e deve essere ripartita, nella misura del 50 per cento, tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

A differenza di quanto previsto per le ordinarie detrazioni per i figli a carico, i criteri di ripartizione indicati dalla norma non possono essere modificati sulla base di accordi intercorsi tra i genitori. Ovviamente, se uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.

La detrazione di 1.200 euro spetta in misura piena, non dipende dal livello di reddito del beneficiario e non va ragguagliata al periodo dell’anno in cui si verifica l’evento che dà diritto alla detrazione stessa.

Se spettano le detrazioni per figli a carico e se il numero dei figli è superiore a tre, il soggetto che presta l’assistenza fiscale riconosce un’ulteriore detrazione di 1.200,00 euro.  Questa ulteriore detrazione per famiglie numerose spetta anche quando l’esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell’anno (nel prospetto dei familiari a carico per uno o più figli il numero dei mesi a carico è inferiore a 12).

Questa detrazione non spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro. La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le detrazioni ordinarie.  Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione compete per intero.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

Se l’ulteriore detrazione per figli a carico risulta superiore all’imposta lorda diminuita di tutte le altre detrazioni, l’importo pari alla quota della ulteriore detrazione che non ha trovato capienza verrà considerato nella determinazione dell’imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor importo a debito.

.

Per fare una domanda sugli adempimenti fiscali necessari per avvio attività, sui regimi fiscali semplificati ed altri argomenti correlati clicca qui.

Ricorda, fare una domanda non costa nulla, non farla a volte può costare caro!!!



ti ringrazia, anche a nome dello staff, per il contributo che vorrai fornire alla visibilità di indebitati.it

Se hai una account Facebook, segnala che ti piace la pagina di indebitati.it

Se disponi di un account Google+, condividi la pagina di indebitati.it

Pubblica il post su Facebook o invialo ai tuoi amici

Se l'articolo ti e' sembrato utile, consiglialo e condividilo su Google+

Se vuoi restare aggiornato sui contenuti del blog, iscriviti al feed degli articoli di indebitati.it

Da Andrea Ricciardi e dallo staff un invito a condividere questo articolo anche su Tumblr

Se non hai trovato cio' che cercavi nel blog di indebitati.it, accetta un paio di consigli da e dallo staff

Se non hai trovato cio' che cercavi, prova ad insistere, utilizzando la casella Google di ricerca personalizzata per il forum e per il blog, posizionata qui sotto.

Inserisci la parola o la frase chiave nella casella di ricerca e seleziona fra le seguenti opzioni:

  1. indebitati.it - per cercare anche le guide, le istruzioni, gli articoli che affrontano gli argomenti relativi alla chiave da te inserita;
  2. domande - per effettuare la ricerca delle domande gia' poste e correlate alla chiave da te inserita;
  3. risposte - per ottenere le riposte fornite dagli esperti in relazione alla chiave da te inserita;

Oppure, effettua la ricerca di argomenti che potrebbero rispondere alle tue esigenze di informazione, servendoti dei tag del forum e del blog. Apri le pagine linkate e clicca sul tag di interesse. Verranno cosi' selezionati gli articoli del blog nonche' le domande e le relative risposte del forum classificate con il tag che hai cliccato.

Puoi anche dare uno sguardo agli articoli correlati a quello che hai appena letto e che trovi elencati qui sotto, nella sezione "Una lista di articoli in cui potresti trovare altre informazioni utili". Bastera' un click sul titolo. Ti auguro una proficua lettura!

ti suggerisce la lettura degli articoli che seguono, in cui potresti trovare altre informazioni a te utili

  1. Dichiarazione dei redditi – deducibilità assegno di mantenimento e rivalutazione ISTAT Di seguito una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate sulla deducibilità di assegno di mantenimento e rivalutazione iSTAT nella dichiarazione dei redditi. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione 19.11.2008 n. 448/E IRPEF – Oneri deducibili — Art. 10, comma 1, lett. c), TUIR Rivalutazione assegno di mantenimento corrisposto al...
  2. Dichiarazione dei redditi – detrazione per il canone di locazione Questa detrazione è fruibile dai contribuenti titolari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale che si trovano in uno dei sottoelencati casi: avere stipulato o rinnovato il contratto ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431; avere stipulato o rinnovato il contratto secondo quanto disposto dall’art....
  3. Dichiarazione dei redditi – detrazioni per ristrutturazione di immobili Detrazioni per spese sostenute per la ristrutturazione di immobili Le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio per le quali è possibile fruire della detrazione sono: le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze; le...
  4. Dichiarazione dei redditi – detrazioni spese istruzione, funebri, asili nido ed altro Detrazioni per spese per istruzione Sono detraibili,  nella misura del 19 per cento, le spese sostenute  per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per...
  5. Dichiarazione dei redditi – detrazioni per spese mediche Sono detraibili nella misura del 19 per cento (sulla parte che eccede l’importo di euro 129,11) le spese sostenute per: prestazioni chirurgiche; analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; prestazioni specialistiche; acquisto o affitto di protesi sanitarie; prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure...
  6. Dichiarazione dei redditi – detrazioni per i familiari a carico e tabelle Coniuge figli ed altri  familiari a carico Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2011 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere...
  7. Dichiarazione dei redditi – tutte le detrazioni e le deduzioni per non pagare più del dovuto Occhio alle detrazioni ed alle deduzioni per evitare di pagare più di quanto dovuto SPESE DETRAIBILI Spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento Le detrazioni per coniuge figli ed altri familiari a carico Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e di pensione Spese sanitarie Asili nido...
  8. Dichiarazione dei redditi – detrazioni per interessi passivi sui mutui Detrazioni per interessi passivi Sono detraibili, nella misura del 19 per cento, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente...
  9. Dichiarazione dei redditi – oneri deducibili Contributi previdenziali ed assistenziali versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza Sono oneri deducibili  i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza. Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente...
  10. Dichiarazione dei redditi – precisazioni ADE su detrazione canoni di locazione studenti e corsi di istruzione Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede E’ possibile fruire della detrazione d’imposta anche per spese relative a “canoni relativi a contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto dello studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti,...
  • You must be logged in to comment. Collegati
  • Alberto 20 agosto 2010 at 11:38

    Ho percepito le detrazioni per figlio a carico da gennaio a novembre poi ho fatto presente all’INPS che mio figlio da dicembre lavora e loro mi hanno portato via le detrazioni da me percepite nel periodo gennaio/ novembre!!!!! perche’ la legge permette questa ingiustizia? Se mio figlio non ha lavorato e quindi era a mio carico perche’ devo restituire i soldi?????

    • cocco bill 20 agosto 2010 at 12:46

      Ciao Alberto, e benvenuto fra i contribuenti vessati da questo Fisco parassita che raschia ormai dal fondo del barile e si compiace degli aumenti delle entrate tributarie conseguite succhiando il sangue ai lavoratori. Il suo quesito andrebbe inserito nella sezione “tasse e cartelle esattoriali” di questo forum.

      La registrazione al forum è da noi gradita, ma non è ovviamente necessaria per poter ottenere risposta.

      Lei potrà inserire il suo quesito e leggere la risposta dei consulenti anche come semplice ospite visitatore, non registrato.

      Tenga anche conto che – a causa del periodo estivo – dovrà pazientare un pò prima di ottenere risposta dai consulenti (che sono andati tutti in ferie … naturalmente con pacchetti vacanza a pagamento rigorosamente rateale che non pagheranno mai).

      A rileggerla presto nel forum.



Facebook

Google Plus