Decreto sviluppo convertito nella legge 106/2011 – nuove disposizioni
Il Decreto Sviluppo è stato convertito definitivamente in legge in data 7 luglio 2011.
Di seguito le principali misure adottate in tema di ipoteca esattoriale, fermo amministrativo, cattivi pagatori, esecuzione immobiliare, interessi di mora, mutui.
Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento (articolo 8-bis)
Al momento della regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni sui ritardi inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro cinque giorni lavorativi da intermediari e banche. Le segnalazioni già registrate dovranno essere estinte entro quindici giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame se relative al mancato pagamento di un numero di rate mensili inferiore a sei o di un’unica rata semestrale.
Avviso iscrizione ipoteca (articolo 7, comma 2 bis)
Prima di provvedere a iscrivere ipoteca sui beni immobili del contribuente, l’agente della riscossione deve notificare una comunicazione recante l’avviso che, in assenza di pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, si procederà con l’iscrizione.
Cartella di pagamento scaduta, interessi di mora sulle somme (articolo 7, commi 2-sexies e 2-septies)
Disposizioni ai fini del calcolo degli interessi dovuti sulle somme indicate nella cartella di pagamento scaduta. Tramite una novella all’articolo 30, comma 1, del Dpr 602/1973, concernente gli interessi di mora sulle somme dovute decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, dispone che sulle somme iscritte a ruolo gli interessi di mora non si applichino sulle somme corrispondenti alle sanzioni pecuniarie tributarie e agli interessi. Questa norma si applica ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sviluppo.
Detrazioni per ristrutturazioni edilizie (articolo 7, comma 1 lettera c)
Semplificazione delle procedure a favore dei soggetti che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, intendono avvalersi della detrazione d’imposta ai fini Irpef del 36% delle spese sostenute per la esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia. Eliminato l’obbligo della comunicazione. Il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi: i dati catastali identificativi dell’immobile; se i lavori sono effettuati dal detentore; gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Abrogato il comma 19 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008 (legge 244/2007) che condiziona la possibilità di detrazione Irpef delle spese per ristrutturazioni edilizie al fatto che il relativo costo della manodopera sia evidenziato in fattura.
Fermo amministrativo – cancellazione (articolo 7, comma 2 lettere gg-octies)
Nell’ipotesi in cui venga cancellato il fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell’articolo 86 del Dpr 602/1973, il debitore non è tenuto al pagamento delle spese dovute: all’agente della riscossione; al Pubblico registro automobilistico gestito dall’Aci; ai gestori degli altri pubblici registri.
Interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi dei tributi (articolo 7, comma 2-octies)
La misura degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi dei tributi è fissata nel limite massimo di un punto percentuale – in luogo di tre – rispetto al tasso al saggio legale pubblicato annualmente con decreto del ministro.
Iscrizione ipoteca ed espropriazione immobiliare, importi minimi dei debiti tributari (articolo 7, comma 2 lettere gg decies) – [a decorrere dal 12 luglio 2011]
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sviluppo, l’agente della riscossione non può procedere a iscrivere ipoteca se l’importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a ventimila euro, qualora: la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio (ovvero sia ancora contestabile in tale sede); il debitore sia proprietario dell’unità immobiliare oggetto di ipoteca ed essa sia adibita a propria abitazione principale. In tutti gli altri casi l’agente della riscossione non può comunque procedere ad iscrivere ipoteca se l’importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a 8mila euro. Rideterminato l’importo minimo del credito necessario per procedere all’espropriazione immobiliare.
Rinegoziazione mutui (articolo 8, commi 6 e 8)
Disciplinata la rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario a tasso variabile. varate anche misure per semplificare la portabilità dei mutui. Consentita, fino al 31 dicembre 2012, la rinegoziazione di alcune tipologie di mutui assistiti da garanzia ipotecaria, e in particolare quelli aventi le seguenti caratteristiche:
- stipulati, ovvero accollati anche a seguito di frazionamento, prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge;
- aventi un importo originario non superiore a 200 mila euro; finalizzati all’acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione;
- aventi tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto.
Il mutuatario ha diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo alle condizioni del comma in esame, qualora al momento della richiesta presenti un’attestazione, rilasciata da soggetto abilitato, dell’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 35 mila euro e, salvo diverso accordo tra le parti non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo.
Disciplinate le condizioni alle quali è effettuata la predetta rinegoziazione, tra l’altro applicando, al posto del tasso variabile, un tasso annuo nominale fisso con limiti quantitativi prefissati; l’applicazione del suddetto tasso di interesse potrà operare, in funzione delle esigenze del cliente, per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l’accordo con il cliente, per un periodo inferiore.
Semplificate le operazioni di portabilità dei mutui. Viene estesa l’operatività delle disposizioni concernenti la cancellazione delle ipoteche, oltre ai mutui e finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari e ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti, anche ai finanziamenti concessi dai suddetti enti previdenziali ai propri dipendenti.
Novellata la disciplina del risarcimento da ritardo nel perfezionamento della surrogazione. In particolare, fermo restando il termine di trenta giorni per il perfezionamento della surrogazione – decorrente dalla richiesta di avvio delle procedure di collaborazione, rivolta al finanziatore originario da parte del mutuante surrogato – i precisa che l’ammontare del risarcimento è da calcolarsi non più sul valore del debito complessivo, ma sul debito residuo.
Soppressa la disposizione che prevedeva che l’avvio delle procedure di collaborazione tra intermediari – da cui decorre il computo del termine – seguisse l’adozione della delibera di mutuo da parte del mutuante surrogato.
Processo tributario, istanza di sospensione (articolo 7, comma 2)
Modificata la vigente normativa sul processo tributario: l’istanza di sospensione deve essere decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
Rateizzazione debiti tributari (articolo 7, comma 2)
Disposizioni per favorire la rateizzazione dei debiti tributari, semplificando gli adempimenti dei contribuenti che intendono accedere alla dilazione dei pagamenti delle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni fiscali.
Riscossione locale, modifiche (articolo 7, comma 2)
A decorrere dal 1° gennaio 2012, la società Equitalia Spa cessa di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione – spontanea e coattiva – delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate. Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2012, i comuni effettueranno la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. Sempre dalla stessa data, i comuni effettueranno anche la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali secondo specifiche modalità. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro duemila euro – ai sensi del Dpr 602/1973 – le azioni cautelari ed esecutive devono essere precedute dall’invio di due solleciti di pagamento, mediante posta ordinaria, a distanza di almeno sei mesi l’uno dall’altro. Nell’ipotesi di cui i comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2012, effettuino in forma diretta la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate oppure si avvalgano delle società a capitale interamente pubblico, previsto che il sindaco o il legale rappresentante della società debba nominare uno o più funzionari responsabili della riscossione che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione.
Riduzione degli importi da iscrivere provvisoriamente a ruolo (articolo 7, comma 2-quinquies)
Vengono ridotti gli importi da iscrivere provvisoriamente a ruolo, conseguenti ad accertamenti non definitivi, dalla metà a un terzo delle somme corrispondenti ai maggiori imponibili accertati.
Servizi di pagamento [Modifiche alla disciplina che regola il pagamento degli assegni emessi senza provvista] (articolo 8, comma 7)
Disposizioni in materia creditizia concernenti i pagamenti e gli assegni, per allineare l’esercizio del credito allo standard europeo. Modifiche alle norme del Dlgs 11/ 2010 – che ha recepito nell’ordinamento la direttiva 2007/64/Ce sui servizi di pagamento nel mercato interno – relative al momento di perfezionamento delle operazioni di pagamento. Modifiche alla disciplina degli assegni contenuta nel Rd 1736/1933, complessivamente volte a consentirne la circolazione e il pagamento anche in forma elettronica. Equivalenza, a ogni effetto di legge, delle copie informatiche di assegni cartacei rispetto agli originali da cui sono tratte, a condizione che la loro conformità all’originale sia assicurata dalla banca negoziatrice mediante l’utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate nella disposizione. Differiti i termini per l’entrata in vigore delle modifiche introdotte al Rd 1736/1933. Aggiunto il comma 3-bis all’articolo 8 della legge 386/1990 che disciplina la materia del pagamento dell’assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione. In tale ipotesi, si prevede che la prova dell’avvenuto pagamento possa essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco.
Tasso usuraio (articolo 8, comma 5, lettera d)
Modificate le modalità di calcolo del tasso d’interesse, applicato ai finanziamenti, rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di usura. La fattispecie penalmente rilevante scatta ove il tasso superi il tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ma aumentato di un quarto in luogo del 50 per cento. A tale ammontare viene aggiunto un margine di ulteriori quattro punti percentuali.
Marzia Ciunfrini per indebitati.it
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