Decreto ingiuntivo – opposizione
L’ingiunzione per decreto ingiuntivo è il provvedimento con il quale un giudice ordina al debitore di adempiere in tempi breve ai propri obblighi, pena azioni esecutive come l’iscrizione di ipoteca o il pignoramento.
Il procedimento di ingiunzione “accertamento con prevalente funzione esecutiva”, mira ad assicurare la rapida formazione del titolo esecutivo. Il decreto ingiuntivo non è una sentenza, ma un forte strumento di riscossione che solitamente le banche utilizzano per snellire le procedure della giustizia. Il procedimento di ingiunzione è un procedimento speciale disciplinato dagli artt. 633 sgg. del c.p.c. L’ingiunzione viene pronunciata quando vi sia una prova scritta del diritto che si vuol far valere ed e’ valutata a discrezione del giudice. Per le banche valgono anche gli estratti delle scritture contabili purche’ regolarmente emessi e vidimati.
Al “ricorso per ingiunzione” devono essere allegate le prove documentali, se il giudice rigetta la domanda ritenendola insufficientemente giustificata lo comunica richiedendo ulteriori prove. Se il giudice ritiene motivata la richiesta, ingiungera’ all’altra parte entro 30 giorni dalla richiesta di pagare la somma dovuta entro 40 giorni dalla notifica o di presentare ricorso allo stesso tribunale, in assenza di pagamento o di opposizione provvedera’ all’esecuzione forzata. I decreto può essere emesso con esecuzione provvisoria normalmente concesso nel caso in cui vi sia un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo oppure se il ricorrente produce documentazione comprovante il suo diritto sottoscritta dal debitore. In questo il giudice puo’ autorizzare l’esecuzione senza osservanza di alcun termine. L’opposizione al decreto ingiuntivo deve essere effettuata entro 40 giorni presentando un atto di citazione.
L’opposizione può avere motivazioni di merito (debito inesistente o gia’ pagato) per vizi di notifica del decreto, con documentazione di quanto si sostiene. Se l’opposizione non e’ fondata su prova scritta o di pronta soluzione, il giudice solitamente concede l’esecuzione provvisoria del decreto. Se l’opposizione viene rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva il decreto acquista efficacia esecutiva.
Una attenta analisi della documentazione prodotta a sostegno del Decreto ingiuntivo, ed una relazione tecnica effettuata da un esperto professionista possono determinare una valida e riconosciuta opposizione, che quasi sempre riesce ad ottenere anche la sospensione della provvisoria esecuzione.
Soltanto con l’opposizione al decreto ingiuntivo potete fare valere le Vostre ragioni richiedendo la revoca del provvedimento impugnato. E quindi, opponetevi al decreto ingiuntivo.
L’opposizione al decreto ingiuntivo può far emergere l’applicazione di interessi ultralegali, l’ anatocismo, le commissioni di massimo scoperto , le spese che sono state trasformate in capitale producendo ulteriori interessi e commissioni e gli eventuali vizi contrattuali.
Il decreto ingiuntivo verrà invalidato poiché contiene voci di costo illegittime che nel tempo hanno contribuito ad alterare il saldo che non è certamente liquido e neppure esigibile.
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