Accertamento con adesione – decreto anticrisi articolo 27
Accertamenti con adesione (articolo 27, commi da 1 a 8)
Viene ampliata la possibilità per il contribuente di usufruire dell’istituto dell’accertamento con adesione: il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria può prestare adesione anche ai contenuti dell’invito a comparire innanzi al competente ufficio dell’amministrazione finanziaria, per quanto attiene alle imposte dirette e all’Iva.
L’adesione all’invito a comparire innesca un meccanismo premiale: si riducono alla metà le sanzioni applicabili per le violazioni relative ai tributi oggetto dell’adesione commesse nel periodo d’imposta e le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo. Se il contribuente aderisce all’invito a comparire, le sanzioni sono ridotte a un ottavo del minimo. Escluso l’obbligo di prestare garanzie in caso di pagamento rateale. Le somme dovute generano interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.
Il mancato pagamento delle somme dovute comporta l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dei relativi importi. L’invito al contraddittorio non si applica agli inviti preceduti dai verbali di constatazione ai fini dell’accertamento parziale, per i quali è prevista la possibilità di adesione, ove tale adesione non sia stata prestata, e con riferimento alle maggiori imposte e altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali che consentono l’emissione di accertamenti parziali. L’invito a comparire deve essere motivato e contenere le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi dovuti in caso di definizione agevolata, nonché i motivi che hanno dato luogo alla determinazione di tali maggiori imposte, ritenute e contributi. Esteso l’ambito operativo dell’adesione ai contenuti dell’invito a comparire, consentendo al contribuente di usufruire di questa modalità di definizione anche per quanto riguarda le altre imposte indirette, diverse dall’Iva.
Nel caso di adesione all’invito a comparire, la misura delle sanzioni è ridotta a un ottavo del minimo previsto dalla legge. Le norme sull’adesione ai contenuti dell’invito a comparire, per quanto attiene all’accertamento delle imposte dirette e dell’Iva, si applichino agli inviti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2009. Le norme introdotte in materia di definizione agevolata relative alle altre imposte indirette si applicano dal momento dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge anticrisi. Limiti a ulteriori attività di accertamento presuntivo nei confronti dei contribuenti che aderiscono agli inviti a comparire emessi in relazione degli studi di settore, per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi. Modificate le disposizioni (articolo 4 del Dlgs 218/1997) in tema di competenza degli uffici dell’amministrazione finanziaria per la definizione degli accertamenti relativi alle imposte sui redditi e all’imposta sul valore aggiunto.
Ampliato l’ambito applicativo di alcune misure cautelari previste dal Dlgs 472/1997. L’applicazione delle misure cautelari dell’iscrizione di ipoteca e del sequestro conservativo (di cui all’articolo 22 del citato D.Lgs. n. 472 del 1997) è estesa all’insieme delle somme dovute per il pagamento di tributi e relativi interessi vantati dagli uffici e dagli enti in base ai processi verbali di constatazione. Se sussiste pericolo per la riscossione, dopo la notifica degli atti con i quali vengono accertati maggiori tributi, le disposizioni cautelari si applicano a tutti gli importi dovuti. Disciplina particolare in tema di efficacia dei provvedimenti cautelari adottati per i crediti nascenti da atti di accertamento. Le misure cautelari perdono efficacia dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento della cartella per gli importi iscritti a ruolo. Interventi sulla disciplina del diritto (in capo al concessionario della riscossione, nei confronti dell’ente creditore) al discarico per inesigibilità.
Accertamenti con adesione su particolari categorie di contribuenti (articolo 27, commi da 9 a 15)
Disposizioni in materia di controlli fiscali su determinate categorie di contribuenti, o imprese di grandi dimensioni. L’Agenzia delle entrate è tenuta di norma ad attivare un controllo sostanziale sulle dichiarazioni dei redditi e sulle dichiarazioni Iva delle imprese di più rilevante dimensione. Il controllo deve essere attivato entro l’anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni. Per “imprese di più rilevante dimensione”, si intendono quelle che conseguono un volume d’affari o ricavi non inferiori a 300 milioni di euro.
L’importo verrà gradualmente diminuito fino a 100 milioni di euro entro il 31 dicembre 2011, con modalità stabilite tramite provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Fissate le modalità del “controllo sostanziale”, da effettuarsi selettivamente, sulla base di specifiche analisi di rischio. Disposizioni sulle istanze di interpello presentate dalle imprese di grandi dimensioni sottoposte alla disciplina testé illustrata in tema di controlli. Disposizioni organizzative per l’Agenzia delle entrate: vengono ridefinite le competenze interne delle varie strutture in funzione delle nuove norme in materia di controllo sulle grandi imprese.
Per fare una domanda sulle modifiche apportate dal decreto anticrisi del febbraio 2009 alla procedura di accertamento con adesione, sul contenzioso tributario, su fisco e tasse in genere, sulle cartelle esattoriali clicca qui.
Ricorda, fare una domanda non costa nulla, non farla a volte può costare caro!!!
| Annunci Google |
Andrea Ricciardi ti ringrazia, anche a nome dello staff, per il contributo che vorrai fornire alla visibilità di indebitati.it
Se hai una account Facebook, segnala che ti piace la pagina di indebitati.it
Se disponi di un account Google+, condividi la pagina di indebitati.it 
Pubblica il post su Facebook o invialo ai tuoi amici
Se l'articolo ti e' sembrato utile, consiglialo e condividilo su Google+
Se vuoi restare aggiornato sui contenuti del blog, iscriviti al feed degli articoli di indebitati.it 
Da Andrea Ricciardi e dallo staff un invito a condividere questo articolo anche su Tumblr 
Se non hai trovato cio' che cercavi nel blog di indebitati.it, accetta un paio di consigli da Andrea Ricciardi e dallo staff
Se non hai trovato cio' che cercavi, prova ad insistere, utilizzando la casella Google di ricerca personalizzata per il forum e per il blog, posizionata qui sotto.
Inserisci la parola o la frase chiave nella casella di ricerca e seleziona fra le seguenti opzioni:
- indebitati.it - per cercare anche le guide, le istruzioni, gli articoli che affrontano gli argomenti relativi alla chiave da te inserita;
- domande - per effettuare la ricerca delle domande gia' poste e correlate alla chiave da te inserita;
- risposte - per ottenere le riposte fornite dagli esperti in relazione alla chiave da te inserita;
Oppure, effettua la ricerca di argomenti che potrebbero rispondere alle tue esigenze di informazione, servendoti dei tag del
forum e del
blog. Apri le pagine linkate e clicca sul tag di interesse. Verranno cosi' selezionati gli articoli del blog nonche' le domande e le relative risposte del forum classificate con il tag che hai cliccato.
Puoi anche dare uno sguardo agli articoli correlati a quello che hai appena letto e che trovi elencati qui sotto, nella sezione "Una lista di articoli in cui potresti trovare altre informazioni utili". Bastera' un click sul titolo. Ti auguro una proficua lettura!
| Annunci Google |
Andrea Ricciardi ti suggerisce la lettura degli articoli che seguono, in cui potresti trovare altre informazioni a te utili
- Accertamento con adesione – perchè conviene Raggiungere un accordo attraverso lo strumento deflativo di accertamento con adesione permette di conseguire vantaggi per entrambe le parti interessate, ovvero ufficio e contribuente. Esaminando l’immagine che segue, possiamo capire i vantaggi connessi all’utilizzo dello strumento deflativo dii accertamento con adesione. E’ importante infatti sapere che con l’accertamento con adesione...
- Accertamento con adesione L’accertamento con adesione è lo strumento che consente al contribuente di “concordare” la definizione delle imposte dovute ed evitare, in tal modo, l’insorgere di una lite giudiziaria. Si tratta, sostanzialmente, di un accordo tra contribuente ed ufficio che può essere raggiunto prima dell’emissione di un avviso di accertamento o anche...
- Accertamento con adesione – la procedura Cosa è l’accertamento con adesione Accertamento con adesione è una procedura che può essere avviata sia dall’ufficio che dal contribuente. L’ufficio, tramite l’invito a comparire, può invitare il contribuente a tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario, prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento....
- Cartella esattoriale per omesso versamento tributi – diritto a riduzione sanzioni se manca avviso bonario Il contribuente ha diritto alla riduzione delle sanzioni se non ha ricevuto l’avviso bonario prima della cartella. In caso di cartelle emesse per omesso o irregolare versamento dei tributi ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter del D.P.R. n. 600/1973, l’Agenzia delle Entrate non è tenuta ad inviare...
- Fermo amministrativo – è impugnabile il preavviso di fermo del veicolo di proprietà del debitore È stata riconosciuta l’impugnabilità del preavviso di fermo di un veicolo dinanzi alla Commissione Tributaria. Il preavviso di fermo amministrativo è previsto dalla nota dell’Agenzia delle Entrate n. 57413/03, che impone ai concessionari di inviare al contribuente avviso di adempiere al pagamento delle somme indicate nel termine di venti giorni,...
- Opposizione a cartella esattoriale originata da crediti per contributi previdenziali o premi assicurativi In materia di contributi e premi, in applicazione dell’art. 32-bis del d. l. n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009 Richiesta di informazioni e di riesame del ruolo in autotutela Per questa cartella di pagamento è possibile chiedere informazioni al Call Center dell’Agenzia delle Entrate (848.800.444) oppure alla...
- Comunicazione di irregolarità – cosa fare se è relativa alla dichiarazione dei redditi Il contribuente che riceve una comunicazione di irregolarità, relativa alla dichiarazione dei redditi, deve anzitutto verificare la fondatezza della pretesa tributaria. Se il contribuente riconosce la validità della contestazione può regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento di una sanzione ridotta, oltre all’imposta oggetto della rettifica e ai relativi interessi....
- Dichiarazione dei redditi – errori o omissioni Gli errori o le omissioni relativi alle dichiarazioni dei redditi validamente presentate (comprese quelle presentate con ritardo non superiore a novanta giorni) possono essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo. Entro lo stesso termine deve essere eseguito il pagamento del...
- Processo tributario on line Un’importante innovazione destinata a segnare una svolta operativa fondamentale è rappresentata dalla possibilità di essere informati, on-line, sulle fasi del processo tributario. Attualmente, tramite una banca dati recentemente istituita, il contribuente ha la possibilità di utilizzare una procedura telematica per verificare lo stato di lavorazione del ricorso presentato, conoscere la...
- guida alle agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie – agevolazioni IRPEF Con l’entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011 n° 201 – cosiddetto “Salva Italia” – le agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie (detrazione del 36% delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio) sono state rese strutturali e pertanto non soggette a scadenze temporali (l’ultima scadenza...
