Debiti ed imprese
Quando i capitali necessari alla costituzione o allo sviluppo dell’azienda sono cospicui e quando la gestione si fa particolarmente complessa, la forma dell’azienda individuale risulta non più idonea a consentire un efficace svolgimento dell’attività imprenditoriale. Da qui il ricorso a forme aziendali diverse e l’associazione di più persone per la gestione in comune di un’attività economica: sorgono così le società. Sotto il profilo giuridico le società possono assumere forme diverse, ma tutte sono caratterizzate da alcuni elementi essenziali chiaramente indicati nella definizione che ne dà il Codice Civile all’art. 2247: “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”.Gli elementi fondamentali del contratto di società sono dunque tre:
- i conferimenti dei soci (denaro, crediti e beni, ma anche servizi);
- esercizio in comune di un’attività economica;
- lo scopo di dividerne gli utili, cioè un vantaggio patrimoniale per i soci.
Mentre in parecchi casi la società rappresenta un’evoluzione dell’azienda individuale, in altri è la forma con cui l’impresa si costituisce.
Infatti, quando le dimensioni sono già imponenti al momento in cui l’azienda sorge, solo il concorso di più persone può garantire fin dall’origine l’apporto dei mezzi necessari al suo impianto e solo la loro collaborazione alla gestione può assicurarle un andamento soddisfacente.
Le società in base al livello di responsabilità dei soci
Al momento della costituzione di una società si pone il problema della scelta fra i vari tipi previsti dalla nostra legislazione. Diverse sono, infatti, le forme che la società può assumere e ad ognuna di esse corrispondono caratteristiche diverse sul piano giuridico e operativo nonché differenti obblighi e diritti dei soci. In questa fase ci limitiamo ad operare una classificazione delle società sulla base del diverso livello di responsabilità dei soci. Sotto questo aspetto distinguiamo le società che implicano una responsabilità illimitata e solidale da parte dei soci da quelle nelle quali essi rispondono limitatamente al capitale conferito.
Le Società di persone o a Responsabilità Illimitata
Nelle società di persone i soci rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali, cioè per i debiti contratti nell’esercizio dell’attività sociale. Ciò significa che per i debiti sociali i soci rispondono con tutto il patrimonio personale e non soltanto con il proprio conferimento (responsabilità illimitata), e inoltre che i creditori della società, possono rivalersi, per l’intero ammontare dei loro crediti, sul patrimonio di uno qualunque dei soci, i quali rispondono l’uno per l’altro (responsabilità solidale). Questo tipo di responsabilità nasce dal fatto che le società di persone non sono dotate di personalità giuridica e pertanto le obbligazioni sociali si ricollegano direttamente ai soci, che sono i veri debitori. Tuttavia, pur non esistendo un soggetto collettivo al quale riferire la titolarità dei beni sociali, queste società sono dotate di una certa autonomia patrimoniale, nel senso che i beni sociali, essendo destinati allo svolgimento dell’attività comune, formano un complesso distinto dal patrimonio personale dei soci, e su tali beni dovranno rivalersi in prima istanza i creditori della società.
L’autonomia patrimoniale viene pertanto a mitigare la responsabilità dei soci, i quali godono del cosiddetto“beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale”: i creditori sociali dovranno quindi cercare di soddisfarsi dapprima sui beni sociali e soltanto se questi risulteranno insufficienti potranno aggredire i beni personali dei soci. Nelle società di persone, dunque, la responsabilità dei soci è limitata e solidale ma sussidiaria: essa scatta soltanto se il patrimonio sociale è insufficiente a pagare i creditori sociali. In tali società prevale l’elemento personale rispetto all’ammontare del patrimonio sociale e, pertanto, sono i patrimoni personali e il credito di cui godono i singoli soci gli elementi che stanno alla base dei rapporti con i terzi.
Il coinvolgimento degli interi patrimoni personali e la responsabilità solidale per le obbligazioni sociali, da chiunque contratte, pongono delicati problemi nei rapporti fra i soci e precisi limiti al diffondersi di società di questo tipo. Una situazione particolare si ha nelle società di persone a base familiare, nelle quali i soci appartengono ad un unico nucleo familiare o sono legati da vincoli di parentela o di affinità: in tal caso risulta assicurato un elevato grado di fiducia reciproca e di coesione tra gli interessati, che è indispensabile ai fini di una efficiente conduzione aziendale. L’unico tipo di società commerciale caratterizzato dalla responsabilità illimitata di tutti i soci è rappresentato dalla società in nome collettivo (sigla: S.n.c.).
Le Società di Capitali o a Responsabilità Limitata
Le società di capitali, contrariamente a quelle considerate al punto precedente, sono dotate di personalità giuridica, rappresentano cioè dei “soggetti di diritto”, capaci di assumere in proprio diritti e obbligazioni.
Il patrimonio comune (sociale) acquista in esse una precisa individualità come patrimonio della società e questa risponde soltanto con esso nei confronti dei suoi creditori. In questa situazione i debiti contratti per l’esercizio dell’attività sociale sono debiti della società e non dei soci e pertanto il patrimonio personale di questi ultimi è fuori dalla portata di qualunque pretesa dei creditori sociali. Per questo, si dice che la responsabilità dei soci è limitata alle quote di capitale sottoscritte, cioè ai conferimenti che essi si sono impegnati a eseguire. Ciò fa si che nelle società di capitali perdano rilevanza taluni elementi – quali la fiducia reciproca fra i soci, la prestazione della loro opera nella società, etc. – che limitano il numero dei partecipanti nelle società di persone. Infatti, soprattutto nelle grandi società per azioni, la partecipazione dei soci all’attività sociale è assai ridotta o addirittura inesistente, in quanto per la maggior parte di essi l’investimento societario è un semplice impiego di risparmio dal quale si attendono vantaggi economici, sia sotto forma di partecipazione agli utili sia attraverso la possibile rivalutazione del capitale impiegato.
Il panorama delle società di capitali è quanto mai vario e caratterizzato dalla presenza di imprese delle più diverse dimensioni.Tuttavia, quando l’assunzione di tali forme sociali non sia dettata soltanto dal desiderio di ottenere una limitazione della responsabilità personale dei soci, si tratta di complessi di notevoli dimensioni, con un elevato numero di soci. Tale circostanza, infatti, è una condizione necessaria perché possano raccogliersi gli ingenti capitali che l’attività aziendale richiede.Nel nostro ordinamento, le società nelle quali la responsabilità di tutti i soci è limitata alle quote di capitale sottoscritte sono:
- le società a responsabilità limitata (sigla: S.r.l.);
- le società per azioni (sigla: S.p.A.).
I tipi sociali intermedi
Accanto ai tipi sociali precedentemente esaminati, nei quali tutti i soci sono illimitatamente e solidalmente responsabili oppure rispondono limitatamente ai capitali sottoscritti, esistono forme sociali intermedie, caratterizzate dal fatto che non tutti i soci hanno il medesimo livello di responsabilità.
Si tratta, in particolare, delle seguenti:
- società in accomandita semplice (sigla: S.a.s.);
- società in accomandita per azioni (sigla: S.a.p.a.).
In entrambi questi tipi di società i soci si suddividono in due categorie, i soci accomandatari, che si assumono una responsabilità illimitata e solidale; i soci accomandanti, la cui responsabilità è limitata ai conferimenti sottoscritti.
Sul piano pratico, le società in accomandita semplice possono considerarsi società di persone, in quanto non sono dotate di personalità giuridica e rappresentano una evoluzione delle imprese individuali e delle società in nome collettivo, realizzando una specie di “simbiosi” tra soggetti dotati di capacità imprenditoriali, ma con scarsi mezzi per ampliare la propria attività, e soggetti disposti a fornire i capitali necessari, ma non ad assumersi una responsabilità che coinvolga l’intero loro patrimonio né a collaborare alla gestione, non avendone le capacità o la volontà.
Ciò vale anche per la società in accomandita per azioni, che è sostanzialmente una società modificata dalla presenza di soci accomandatari, i quali rispondono senza limiti e in solido delle obbligazioni sociali e ai quali compete di diritto il potere di amministrare la società.
La società in questione è dotata di personalità giuridica e quindi risponde verso i terzi con il proprio patrimonio, ma, in più, i soci accomandatari sono garanti della società e assumono una responsabilità illimitata e solidale ma sussidiaria, essendo tenuti a intervenire solo dopo l’escussione dei beni sociali. Un ultimo tipo di società, che tuttavia rappresenta una figura atipica rispetto alle altre forme sociali cui si è accennato, è costituito dalle società cooperative, le quali perseguono finalità mutualistiche e possono comportare, a seconda dei casi, una responsabilità limitata oppure illimitata dei soci.
Altre classificazioni delle Società
Oltre che in funzione del tipo di responsabilità che i soci si assumono, le società possono essere classificate sotto altri aspetti.
1. Secondo lo scopo. In base allo scopo si distinguono società lucrative e società mutualistiche: le prime si ripropongono di conseguire un lucro da ripartire fra i soci; le seconde, invece, mirano a svolgere un’attività a favore dei soci stessi riducendo il costo dei beni e dei servizi che interessano loro (ad es. cooperative di consumo) o procurando un aumento delle possibilità di lavoro e di retribuzione (cooperative di lavoro).Le società lucrative sono anche dette società a capitale fisso perché la variazione del capitale sociale costituisce una modifica del contratto di società (o atto costitutivo), contrariamente a quanto accade nelle società mutualistiche, che si dicono anche società a capitale variabile.
2. Secondo la struttura. In rapporto alla struttura si hanno società dotate di autonomia patrimoniale (società in nome collettivo e in accomandita semplice) e società dotate di personalità giuridica (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici).
3. Secondo l’attività svolta. Sotto questo aspetto, si distinguono società commerciali e società non commerciali.Senza addentrarci nei particolari di specifico carattere giuridico, precisiamo che, secondo l’art. 2249 del Codice Civile, le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale, cioè:
- un’attività industriale di produzione di beni e servizi;
- un’attività mercantile;
- un’attività di trasporto;
- un’attività bancaria o assicurativa;
- altre attività ausiliarie alle precedenti;
devono costituirsi come società commerciali, ossia secondo uno dei seguenti tipi sociali:
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice;
- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata.
Per l’esercizio di attività “non commerciali” (ad esempio, un’attività artigianale, un’attività agricola, un’attività di libera professione intellettuale) è prevista invece la società semplice, a meno che i soci non vogliano espressamente costituire una delle società sopra indicate.
Perciò l’esercizio in comune di attività commerciali richiede necessariamente l’istituzione di una società commerciale; mentre l’esercizio in comune di attività non commerciali dà luogo di norma alla costituzione di una società semplice, ma nulla vieta che i soci decidano di fare ricorso a una società commerciale (ad esempio, è noto che le società di calcio della massima divisione, pur non svolgendo un’attività qualificabile come “commerciale”, hanno la forma giuridica di S.p.A.).
Quindi riepilogando:
Responsabilità dei soci per i debiti della società
.
Società Semplice (S.s.)
I soci possono chiedere che siano usati prima i beni della società più facilmente trasformabili in denaro e poi venga intaccato il loro patrimonio personale.
Società in nome collettivo (S.n.c.)
I soci possono pretendere che vengano usati prima i beni della società e che solo se essi non sono sufficienti a pagare i debiti venga intaccato ii loro patrimonio personale.
Società in accomandita semplice (S.a.s.)
Ci sono due categorie di soci: accomandanti, che non rispondono mai con il loro patrimonio personale; accomandatari, che si trovano nella stessa situazione dei soci della S.n.c.
Società per azioni (S.p.a.)
I soci non rispondono mai per i debiti sociali.
Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)
I soci accomandanti non rispondono mai per i debiti sociali; per i soci accomandatari vale quanto detto per la S.a.s.
Società a responsabilita limitata (S.r.l.)
Vale quanto detto per la S.p.a.
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Azienda s.n.c. ha chiuso con debiti ma non in liquidazione nel 1996. Adesso recupera per aver vinto una causa il pignoramento del quinto dello stipendio, ma l’assegno viene intestato alla ditta ormai chiusa. Come si puo’ fare per ritirare l’assegno visto che e’ intestato alla ditta chiusa?
L’assegno, anche se non presentato nei termini, costituisce sempre titolo esecutivo nei confronti di chi ha emesso l’assegno, ma si perde l’azione di regresso nei confronti dei giranti. Quindi, dal momento che sono decorsi i termini di presentazione, il traente (colui che ha emesso l’assegno) puo’ aver dato l’ordine alla banca di non pagare l’assegno. Solo in mancanza di tale ordine, la banca puo’ pagare ugualmente, anche dopo la scadenza del termine.