Sovraindebitamento – debiti ed esdebitazione
Cosa significa “esdebitazione”?
L’esdebitazione è una novità introdotta dal legislatore con la riforma del diritto fallimentare, avvenuta con il Decreto Legislativo del 9 gennaio 2006, n. 5, poi modificato dal successivo Decreto Legislativo del 12 settembre 2007, n. 169.
Tale istituto è previsto dagli articoli 142 e seguenti della Legge Fallimentare.
L’esdebitazione è un beneficio concesso dal Tribunale all’imprenditore fallito, consistente nella dichiarazione di “inesigibilità” dei debiti non soddisfatti nella procedura concorsuale.
Questo vuol dire che per tali debiti il fallito non potrà subire, una volta ottenuta l’esdebitazione, azioni esecutive da parte dei creditori concorsuali.
L’obiettivo è quello di agevolare il fallito nella ripresa dell’attività economica, liberandolo dal peso dei debiti pregressi.
Le condizioni per chiedere l’esdebitazione
L’esdebitazione riguarda esclusivamente i seguenti soggetti:
- gli imprenditori individuali
- i soci illimitatamente responsabili delle società personali.
Per ottenere l’esdebitazione è necessario che il fallito:
- abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all’accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
- non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
- non abbia violato le disposizioni di cui all’art. 48 della legge fallimentare (il fallito persona fisica è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento);
- non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
- non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
- non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all’esito di quello penale.
È necessario inoltre che siano stati pagati almeno parzialmente i debiti concorsuali.
I debiti esclusi
Alcune tipologie di debito sono escluse dall’esdebitazione, e precisamente:
- gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all’esercizio dell’impresa;
- i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.
Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo; in tale caso, l’esdebitazione opera per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.
Come si chiede l’esdebitazione?
Per ottenere l’esdebitazione, è necessario presentare domanda al Tribunale ove si svolge o si è svolta la procedura concorsuale.
Il Tribunale non può concedere l’esdebitazione d’ufficio, ossia di propria iniziativa senza la domanda dell’interessato.
Possono presentare l’istanza i seguenti soggetti:
- il fallito;
- gli eredi del fallito, in quanto l’esdebitazione riguarda diritti patrimoniali trasmissibili mortis causa.
La domanda può essere presentata alternativamente:
- nel corso della procedura fallimentare, prima che questa si chiuda. In tal caso il giudice potrà concedere l’esdebitazione con lo stesso decreto di chiusura del fallimento;
- successivamente alla chiusura del fallimento, tramite ricorso da depositare nella cancelleria fallimentare dello stesso Tribunale che ha pronunciato il decreto di chiusura.
Attenzione: il ricorso deve essere presentato entro un anno dal decreto di chiusura.
Si tratta di un termine perentorio. Questo vuol dire che la domanda presentata oltre un anno dopo la chiusura sarà dichiarata inammissibile. Il termine annuale è stabilito per un’esigenza di certezza dei rapporti giuridici.
Depositato il ricorso, il Tribunale fisserà la data dell’udienza per sentire il curatore ed i creditori interessati, stabilendo il termine entro cui il ricorrente dovrà notificare il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza al curatore ed a tutti i creditori.
Eventualmente, se il numero dei creditori è così elevato da rendere particolarmente onerose le notifiche, ci si potrà avvalere della notificazione per pubblici proclami ex articolo 150 del Codice di Procedura Civile.
La notifica a tutti i creditori è necessaria per garantire il diritto al contradditorio, dal momento che l’esdebitazione è idonea a produrre effetti anche nella loro sfera giuridica, rendendo inesigibili i crediti rimasti insoddisfatti.
Tale principio è stato affermato dalla Corte Costituzionale, con sentenza del 30 maggio 2008 n. 181, che ha dichiarato incostituzionale l’articolo 143 della Legge fallimentare nella parte in cui esso, nel caso di procedimento di esdebitazione ad istanza del debitore nell’anno successivo al decreto di chiusura, non prevede la notificazione ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti del ricorso col quale il debitore chiede di essere ammesso al beneficio della esdebitazione, nonché del decreto col quale il giudice fissa l’udienza in camera di consiglio.
Non prevedendo, infatti, uno strumento idoneo d’informazione dei creditori concorsuali in merito all’instaurazione di un procedimento, che in caso di accoglimento dell’istanza, produce effetti nella loro sfera giuridica, la legge viola il diritto alla difesa costituzionalmente garantito.
Non è comunque necessaria la partecipazione effettiva dei creditori al procedimento, essendo sufficiente, per il rispetto del diritto di difesa sancito dall’articolo 24 della Costituzione, che essi siano avvisati del procedimento (attraverso appunto la notifica suddetta) e che abbiano la facoltà di intervento.
Reclamo contro il decreto che decide sull’esdebitazione
Al termine del procedimento, il Tribunale si pronuncia sulla domanda di esdebitazione con decreto, succintamente motivato, con il quale concede o nega l’esdebitazione.
Contro questo decreto gli interessati possono proporre reclamo davanti alla Corte di Appello ai sensi dell’articolo 26 della Legge fallimentare.
La legittimazione spetta:
- al debitore;
- ai creditori non integralmente soddisfatti (anche quelli esclusi dalla procedura consorsuale e quelli che non hanno fatto domanda di ammissione al passivo);
- al pubblico ministero;
- a qualunque interessato (inclusi il curatore, il comitato dei creditori, gli obbligati in via di regresso che per effetto dell’esdebitazione rimangono obbligati per intero, non potendo però agire verso l’ex fallito).
Il reclamo va proposto nel termine perentorio di dieci giorni.
Per il fallito, il curatore ed i creditori il termine decorra dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; riguardo agli altri interessati dall’esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal Giudice delegato o dal Tribunale, se quest’ultimo ha emesso il provvedimento (articolo 26, terzo comma).
Indipendentemente dalla notifica del decreto, il reclamo non può più proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.
Il procedimento per il reclamo è analogo a quello per la domanda di esdebitazione.
Si presenta sotto forma di ricorso, da depositare nella cancelleria della Corte di Appello territorialmente competente.
Il reclamo deve contenere:
- l’indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura fallimentare;
- le generalità del ricorrente e l’elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;
- l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni;
- l’indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l’udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore ed ai controinteressati entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto.
La Corte si pronuncia sul reclamo, confermando o revocando il decreto.
La sua decisione è ricorribile per cassazione.
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