Riscossione coattiva – cosa succede se non si paga una cartella esattoriale
Trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, l’Agente della Riscossione, per legge, deve iniziare le procedure esecutive sui beni del Contribuente rilevati presso l’Anagrafe Tributaria, per il recupero delle somme non pagate previste nella cartella esattoriale stessa.
L’attivazione, da parte dell’ Agente della Riscossione, di procedure cautelari ed esecutive determina ulteriori spese a carico del Contribuente.
Sulla base dei beni individuati possono essere attivate le seguenti azioni:
1. IL FERMO AMMINISTRATIVO DEI BENI MOBILI REGISTRATI
Si tratta del provvedimento che in gergo giornalistico viene denominato “ganasce fiscali”. E’ una procedura cautelativa che può riguardare autoveicoli, motoveicoli, aeromobili, barche e navi; cioè tutti quei beni che, dai Pubblici Registri Mobiliari (P.R.A., Registro Navale, ecc.), risultano essere intestati al Contribuente.
In tali casi l’ Agente della Riscossione invia al Contribuente una lettera di preavviso di iscrizione del fermo amministrativo, nella quale è indicato il dettaglio del debito relativo alla cartella esattoriale (più eventuali spese) con l’avvertenza che, in difetto di pagamento entro 20 giorni dalla lettera, si procederà all’iscrizione del fermo del bene nei Pubblici Registri.
l caso più frequente è quello di iscrizione di fermo al P.R.A. – Pubblico Registro Automobilistico – di una o più autovetture di proprietà del Debitore, con le seguenti conseguenze:
- il veicolo sottoposto a fermo non può circolare;
- il veicolo sottoposto a fermo e trovato a circolare è soggetto alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada (art. 214 del D.Lgs 285/92), da un minimo di 656,25 Euro ad un massimo di 2.628,15 Euro, oltre al sequestro immediato ed al successivo ricovero in apposito luogo di custodia;
- il provvedimento di fermo comporta l’inopponibilità all’ Agente della Riscossione di successivi atti dispositivi del bene; ciò significa che, se non viene pagato il debito che ha dato origine alla procedura, l’ Agente della Riscossione può sottoporre a pignoramento il bene fermato e venderlo all’asta, anche se nel frattempo l’auto è passata in proprietà ad un terzo a seguito di vendita;
- le Compagnie di Assicurazione, in caso di sinistro accaduto in violazione del provvedimento di fermo, a norma delle condizioni contrattuali, possono far valere il diritto di rivalsa sull’Assicurato.
La cancellazione del “fermo” è effettuata a cura del Contribuente presso il P.R.A. – Pubblico Registro Automobilistico – previa esibizione del provvedimento di revoca che l’ Agente della Riscossione rilascerà all’atto del saldo degli importi dovuti (cartella esattorial più spese per la procedura di fermo amministrativo) nonché dietro versamento alle casse dell’Automobile Club d’Italia delle ulteriori spese allo stesso spettanti. In caso di sgravio della cartella esattoriale per debito non dovuto, provvede l’ Agente della Riscossione alla cancellazione gratuita.
2. L’IPOTECA SUGLI IMMOBILI
È una procedura cautelativa che, per gli effetti, è simile al fermo dei beni mobili registrati, ma che si differenzia per l’oggetto del bene individuato in uno o più immobili di proprietà del Debitore.
Contemporaneamente all’iscrizione dell’ipoteca, l’ Agente della Riscossione invia al Debitore una lettera di comunicazione dell’iscrizione dell’ipoteca, che viene effettuata per un valore doppio del debito previsto nella cartella esattoriale (comprensivo di interessi di mora, compensi e spese per procedure maturate), nella quale si invita al pagamento onde evitare la successiva vendita dell’immobile all’asta.
La Legge non prevede limiti di importo minimi alla iscrizione dell’ipoteca sui beni del debitore essendo semplicemente una procedura a tutela del credito dell’Ente Impositore. Se il debito riferito alla cartella esattoriale, che ha dato origine all’ipoteca, non risulta nel frattempo pagato, l’ Agente della Riscossione può iniziare gli atti esecutivi mettendo all’asta l’immobile, anche se la proprietà è stata trasferita ad un terzo (ad esempio, a seguito di vendita). Le procedure di vendita all’asta di norma vengono attivate dopo alcuni mesi dall’iscrizione dell’ipoteca, anche in relazione ai tempi previsti per l’avvio della procedura stessa e per la fissazione delle aste.
3. IL PIGNORAMENTO IMMOBILIARE
E’ l’atto esecutivo con il quale l’ Agente della Riscossione inizia la procedura per la vendita all’asta dell’immobile di proprietà del Contribuente. Il pignoramento immobiliare, di norma successivo all’ipoteca, può essere effettuato immediatamente nel caso di debiti superiori ad € 8.000,00. Per importi inferiori a tale limite non si può procedere al pignoramento immobiliare mentre è sempre possibile attivare l’ipoteca, in quanto procedura cautelare e non esecutiva.
Il pignoramento immobiliare si perfeziona con la trascrizione dello stesso e dell’avviso di vendita all’asta con le date indicate per gli incanti, presso la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari dove è censito l’immobile.
Eseguita la trascrizione del pignoramento, nei 5 giorni successivi, viene notificato l’avviso di vendita all’asta al Contribuente e agli eventuali Comproprietari, Creditori ipotecari, Usufruttuari.
Per i tributi erariali è prevista l’effettuazione sino a tre incanti; successivamente il bene viene assegnato allo Stato, mentre per gli altri tributi l’Ente Impositore può autorizzare l’effettuazione di un quarto incanto.
Almeno 20 giorni prima della data fissata per il primo incanto viene data pubblicità della vendita affiggendo l’avviso d’asta presso il Tribunale ed il Comune ove l’immobile è situato.
Le comunicazioni di vendita vengono inoltre pubblicizzate nella sezione “Aste Immobiliari” di Equitalia, tramite inserzioni sui quotidiani e riviste specializzate.
4. IL PIGNORAMENTO MOBILIARE
Con questo atto esecutivo l’ Agente della Riscossione procede al pignoramento dei beni mobili di proprietà del Debitore presso la casa di abitazione dello Stesso, ovvero nei locali dove, in qualità di Titolare, svolge la sua attività professionale, commerciale o artigianale. I beni mobili pignorati, in caso di mancato pagamento, sono poi messi all’asta, anche ricorrendo all’ausilio di Istituti di Vendite Giudiziarie.
5. IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DI CREDITI
E’ l’atto esecutivo con il quale l’ Agente della Riscossione procede al pignoramento di crediti che il Contribuente debitore vanta presso Terzi. E’ il caso delle retribuzioni, che il dipendente percepisce mensilmente dal suo datore di lavoro, delle pensioni corrisposte da Enti Previdenziali, dei crediti presso i committenti per le prestazioni professionali svolte dai lavoratori autonomi, dei fitti per locazioni di immobili, ecc.
Il pignoramento presso terzi per i rapporti di lavoro può essere eseguito direttamente dall’Agente della Riscossione senza ricorrere al Giudice dell’Esecuzione. In questo caso il datore di lavoro versa direttamente all’ Agente della Riscossione parte della retribuzione dovuta al Contribuente (nel limite di un quinto della retribuzione stessa).
In tutti gli altri casi (lavoro autonomo, prestazioni professionali, etc.) è necessario che il Giudice dell’Esecuzione, previa citazione e successiva dichiarazione positiva del Terzo, emetta ordinanza di assegnazione pari all’importo del credito per il quale si procede.
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ma mi dite ad una persona di 78 anni che campa con una pensione misera che si può fare fate una cosa giriamo un po la cosa incominciate a far pagare chi veramente non ha mai pagato che hanno ville macchine e case ed e tutto in nero ma la legge quando si sveglia si sveglia solo con le famiglie con buste paghe che andassero girando un po per il mondo a vedere la gente che gli fanno fessi aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa