Conversione del pignoramento
conversione del pignoramento – ultima “chance” concessa al debitore
La conversione del pignoramento di cui all’art. 495 del codice di procedura civile prevede la possibilità, per il debitore esecutato, di chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.
Tale possibilità potremmo definirla un importante strumento che il legislatore ha progettato come ultima possibilità per il debitore di impedire che beni immobili o beni mobili appartenuti per una vita all’esecutato vengano fagocitati dalla impietosa macchina del procedimento esecutivo; siffatto strumento è meglio noto come “conversione del pignoramento”e consente di liberare i beni mobili e immobili sottoposti a pignoramento mobiliare o immobiliare a fronte del versamento di una somma che ne prende le veci.
Cosa è il pignoramento
Il pignoramento è l’atto che dà origine all’espropriazione forzata e consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione forzata e i frutti stessi.
Nel caso di pignoramento immobiliare l’esistenza di un bene immobile di proprietà del debitore risultante dai pubblici registri (conservatoria dei registri immobiliari) consente al creditore di agire in via esecutiva con lo strumento della espropriazione immobiliare. Si tratta di un mezzo di esecuzione particolarmente efficace anche se di norma decisamente complesso e costoso ( spesso le procedure esecutive immobiliari richiedono diversi anni prima di giungere ad una conclusione).
Quando è possibile richiedere la conversione del pignoramento
Si badi bene però la conversione del pignoramento può essere richiesta al Giudice dell’Esecuzione tramite istanza redatta da un legale unicamente prima che sia disposta la vendita del bene a pena di inammissibilità e cioè prima che sia pronunziata l’ordinanza con la quale il Giudice fissa la data della vendita o delega le operazioni di vendita ad un professionista ed inoltre è necessario depositare nella cancelleria del Giudice dell’esecuzione unitamente a suddetta istanza, una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.
Modalità di versamento dell’importo necessario per la conversione del pignoramento
Le modalità di versamento di tale somma variano a seconda delle disposizioni dei diversi tribunali dislocati sul nostro territorio, ma di regola occorre depositare un assegno circolare che il cancelliere provvederà a depositare su un libretto bancario intestato alla procedura e vincolato all’ordine del Giudice.
Talvolta è possibile ottenere una dilazione per la conversione del pignoramento
A seguito di recente riforma legislativa in materia, solo in caso di esecuzioni immobiliari, ovvero qualora l’oggetto del pignoramento sia costituito da un bene immobile ( appartamento etc) di proprietà del debitore, è possibile richiedere al Giudice dell’Esecuzione la dilazione del pagamento del credito sino ad un massimo di diciotto rate mensili, che qualora accolta permetterebbe al debitore di pagare il quantum dovuto e determinato dal Giudice, non più in un’unica soluzione, peraltro onerosa, si pensi ad una richiesta di conversione di un credito per il quale il creditore ha proceduto pari ad Euro centomila, ma in diciotto rate mensili agevolando così il debitore nell’estinzione del debito.
Il G.E. con la stessa ordinanza con cui accoglie l’istanza di conversione sospende la vendita del bene e determina le modalità di pagamento nonché l’importo esatto delle rate di conversione rinviando ad altra udienza per la verifica dei pagamenti, poiché il mancato o ritardato pagamento di una delle rate di oltre 15 giorni da quello concordato comporta la decadenza per il debitore esecutato dal diritto di convertire il pignoramento e le somme già versate entrano a far parte del compendio pignorato.
Avv. Paola Ciciotti
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