Conciliazione giudiziale
La conciliazione giudiziale è il mezzo attraverso il quale si può chiudere un contenzioso aperto con il fisco. Infatti, in presenza di un ricorso presentato alla Commissione tributaria provinciale, la conciliazione giudiziale permette di chiudere la lite in tempi brevi, evitando così il rischio e i costi di un eventuale proseguimento della lite.
Rispetto al campo di applicazione dell’accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale si estende ad un maggior numero di tributi.
Ad esempio, anche le controversie riguardanti i tributi locali, per i quali non sempre è ammessa la definizione attraverso l’istituto dell’accertamento con adesione (vedi cap. 4), possono essere conciliate.
La conciliazione giudiziale può essere proposta:
- dalla stessa Commissione tributaria provinciale che, d’ufficio, può proporre alle parti il tentativo di conciliazione;
- dalle parti stesse: contribuente, ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, Ente locale, concessionario della riscossione.
La conciliazione giudiziale si applica a tutte le controversie per le quali hanno giurisdizione le Commissioni tributarie provinciali e non oltre la prima udienza.
I VANTAGGI PER I CONTRIBUENTI DERIVANTI DALLA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
Gli evidenti vantaggi che il contribuente può trarre dal ricorso all’istituto della conciliazione giudiziale sono:
- la possibilità di chiudere definitivamente la partita con il fisco, se la conciliazione è totale;
- la compensazione delle spese di giudizio;
- la riduzione delle sanzioni amministrative ad 1/3 delle somme irrogabili in rapporto all’ammontare del tributo risultante dalla conciliazione;
- la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad 1/3 dei minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo;
- l’applicazione di una sanzione unica, in caso di cumulo delle sanzioni derivante dall’applicazione delle regole sulla ripetitività continuata delle violazioni, solo per le violazioni espressamente indicate nell’atto di contestazione o nel provvedimento di irrogazione;
- la diminuzione delle pene previste per i reati tributari fino alla metà di quanto previsto per ogni singolo reato tributario e l’eliminazione delle pene accessorie, se l’estinzione dei debiti tributari a seguito della conciliazione avviene prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
Il tentativo di conciliazione non è vincolante. Infatti, se il contribuente nel tentare l’accordo non lo raggiunge, può sempre proseguire nel contraddittorio con il contenzioso.

COME SI SVOLGE IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
La conciliazione giudiziale può essere realizzata sia in udienza che fuori udienza.
La conciliazione “in udienza” può essere avviata su iniziativa delle parti o dello stesso giudice. In particolare si può verificare uno dei seguenti casi:
- il contribuente, con una domanda di discussione in pubblica udienza depositata presso la segreteria della Commissione e notificata all’ufficio entro i 10 giorni precedenti la trattazione, può chiedere di conciliare in tutto o in parte la controversia;
- l’ufficio, dopo la data di fissazione dell’udienza di trattazione e prima che questa si sia svolta, può depositare una proposta scritta già concordata con il ricorrente;
- il giudice tributario, con intervento autonomo, può invitare le parti a conciliare la controversia.
Se l’accordo viene raggiunto, viene redatto un verbale, in udienza, contenente i termini della conciliazione e la liquidazione delle somme dovute.La conciliazione “fuori udienza” viene avviata formalmente una volta che sia intervenuto l’accordo tra l’ufficio e il contribuente sulle condizioni alle quali si può chiudere la controversia. In questa ipotesi lo stesso ufficio, prima della fissazione della data di trattazione, provvede a depositare presso la segreteria della Commissione una proposta di conciliazione con l’indicazione dei contenuti dell’accordo.
Se l’accordo viene confermato, il Presidente della Commissione dichiara, con decreto, l’estinzione del giudizio.
LA CONCLUSIONE E IL PERFEZIONAMENTO DELL’ACCORDO DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
Una volta raggiunto l’accordo, la “conciliazione” si conclude con la redazione di un atto scritto in doppia copia.
La conciliazione si perfeziona, e quindi produce i suoi effetti, solo se il contribuente provvede al versamento delle somme dovute secondo le modalità seguenti:
- in unica soluzione, entro 20 giorni dalla data del verbale (conciliazione in udienza) o della comunicazione del decreto del Presidente della Commissione (conciliazione fuori udienza);
- in forma rateale, in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo, o in un massimo di 12 rate trimestrali se le somme dovute superano 51.645,69 euro. La prima delle rate deve essere versata entro il termine di 20 giorni dalla data del processo verbale o del decreto presidenziale, mentre per le rate successive, che sono gravate degli interessi legali, è necessario che il contribuente presti garanzia esclusivamente con fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, per tutto il periodo di rateazione aumentato di 1 anno. Gli interessi sulle rate sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio, e fino alla scadenza di ciascuna rata.
Il contribuente deve consegnare all’ufficio una copia dell’attestazione del versamento accompagnata, nell’ipotesi di pagamento rateale, dalla documentazione della garanzia prestata.
In caso di mancato versamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l’importo entro 30 giorni dalla notifica di apposito invito, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle somme dovute a carico del contribuente e dello stesso garante.
Come versare le somme dovute
Il versamento delle somme dovute per la conciliazione delle controversie tributarie è effettuato utilizzando il modello F24 per le imposte dirette, per le imposte sostitutive e per l’Iva, il mod. F23 per le altre imposte indirette, indicando gli appositi codici tributo reperibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nonché il codice atto relativo all’istituto conciliativo a cui si è aderito.
Per le Imposte dirette e per l’Iva è consentito effettuare, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, la compensazione di tutte le somme dovute per effetto della conciliazione giudiziale, con i crediti d’imposta del contribuente.
Di seguito lo schema (fac simile) di istanza di conciliazione giudiziale che va presentata in carta libera.

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