Cessione crediti – La notifica al debitore
La cessione del credito, disciplinata dall’articolo 1260 del Codice Civile, è stata recentemente riformata dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali mediante il provvedimento del 18 gennaio 2007. Più semplice è adesso la procedura di informativa da produrre in caso di cessione dei crediti. La funzione dell’informativa, in questo ambito, è di comunicare al debitore l’esistenza e l’identità di un nuovo titolare del trattamento (non più la società cedente, bensì la cessionaria).
Il debitore, infatti, ha diritto ad essere informato dell’avvenuto trasferimento del credito per comprendere a quale soggetto deve corrisponderlo e quali operazioni in futuro saranno compiute sui propri dati. In assenza di semplificazioni, la cessionaria avrebbe il compito di inviare comunicazioni ad personam, quindi una per ogni debitore, contenente gli elementi previsti dell’art 13 del Codice e, in particolare, l’indicazione del nuovo titolare: operazione da compiere nella fase immediatamente successiva alla realizzazione della cessione e antecedente all’inizio di ogni nuova attività.
La procedura di comunicazione al debitore, prima molto gravosa e di difficile realizzazione, è stata notevolmente semplificata dall’Autorità Garante e da oggi l’obbligo di informativa grava unicamente sulla società cessionaria. Con il trasferimento dei diritti di credito, infatti, la cedente si libera da ogni obbligo nei confronti del debitore.
Appena realizzata la cessione, inoltre, l’obbligo di informativa può essere assolto mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (non più mediante comunicazione ad personam); successivamente deve essere assolto anche singolarmente con riguardo a ogni debitore, ma non più mediante l’invio di una comunicazione ad hoc da realizzarsi prima dell’inizio delle attività di trattamento, bensì, come chiarito dal Provvedimento, “alla prima occasione utile” che coincide con la prima comunicazione che la cessionaria – o chi agisce su suo mandato – invia al debitore.
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