Segnalazione in Centrale Rischi – risarcimento danni per segnalazione incauta di cattivo pagatore

Citiamo una recente ed interessante sentenza della Corte di Cassazione. Precisamente la numero 7958/2009, prima sezione civile.

Con questa sentenza i giudici hanno accolto il ricorso con il quale, il cliente di un Istituto Bancario nel verificare il passaggio a sofferenza della posizione a lui collegata e la conseguente segnalazione del nominativo alla centrale rischi, lamentava la mancanza di una preventiva verifica da parte della Banca della complessiva situazione debitoria, dall’analisi della quale, secondo quanto sostenuto dal ricorrente, si sarebbe potuto rilevare come, la predetta situazione, fosse imputabile a malversazioni commesse dalla moglie pertanto non ascrivibile al ricorrente.

I Giudici della Suprema Corte, hanno posto l’accento su alcuni principi fondamentali inerenti i criteri sulla base dei quali occorre rilevare “l’incauta segnalazione” nonché la non estraneità della Banca d’Italia all’applicazione della normativa dettata dal Codice della Privacy in tema di trattamento dei Dati Personali, da cui l’assoggettamento di questa, anche alle norme dettate in tema di responsabilità per l’esercizio dell’attività pericolosa ex articolo 2050 cc.

Per quel che concerne, i criteri in virtù dei quali occorre stabilire “l’incauta segnalazione”, la Cassazione, ha rilevato che , ai fini dell’obbligo di segnalazione “a sofferenza” alla centrale rischi, l’istituto di credito deve procedere a una disamina dell’intera situazione finanziaria dell’interessato e delle ragioni per cui si registrano degli inadempimenti non potendo dunque procedere de plano in presenza di un mero ritardo nel pagamento del debito.

Prima importante conseguenza di tale impostazione, è data dal fatto che, l’errata segnalazione alla centrale rischi, nei casi in cui si riscontri un “mero ritardo”, espone alla condanna per risarcimento dei danni la Banca segnalante nonché condanna della Banca d’Italia alla cancellazione dall’archivio. Con riferimento al merito della segnalazione a sofferenza, la Cassazione nell’analizzare le deliberazioni del Cicr e delle istruzioni della Banca d’Italia, rileva come siffatte disposizioni, limitino la segnalazione alla centrale rischi alle ipotesi di insolvenza, anche se non accertate giudizialmente, purché desumibili dal complesso della situazione finanziaria dell’interessato e non derivante da un semplice ritardo.

In merito poi all’assunto secondo il quale Banca d’Italia è soggetta al codice della privacy, questa ha contestato siffatta impostazione, richiamandosi al dettato dell’articolo 8, comma 2, lettera d) del codice della privacy, ai sensi del quale il diritto alla cancellazione non può essere esercitato con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell’articolo 145, se il trattamento dei dati personali è effettuato da ” un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità”.

Ulteriore importante conseguenza che scaturisce dall’impostazione della Cassazione è l’assoggettamento dell’attività di segnalazione, nell’ambito di quelle attività pericolose ex articolo 2050c.c., sottoposte pertanto all’istituto giuridico della responsabilità oggettiva, scaturendone un ulteriore effetto di natura meramente processuale, ovvero l’inversione dell’onere della prova, in virtù del quale l’interessato che agisca in giudizio, ritenendosi leso da una “incauta” da parte della Banca, sarà tenuto a dimostrare il solo torto subito, lasciando all’Istituto di Credito l’onere di fornire prova contraria.

In particolare, si osserva come, l’impostazione fornita dalla Corte di Cassazione trova applicazione non solo con riferimento alla Banche iscritte nell’albo ex art. 13 T.u.b. ed al relativo sistema di centralizzazione pubblica dei rischi gestita dalla Banca d’Italia, ma si estende anche all’attività degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107/1 TULB, nonché ai sistemi di centralizzazione privata dei rischi ” CRIF, SIA.

Vale la pena di richiamare, in questo contesto, anche la sentenza numero 21428/2007, laddove viene stabilito che “l’appostazione a sofferenza della centrale dei rischi implica una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo nel pagamento del debito, dovendosi considerare una situazione oggettiva d’incapacità finanziaria, anche se non accertata giudizialmente, e non transitoria d’inadempimento delle obbligazioni assunte, mentre nessun rilievo assume la manifestazione dell’intenzione di non adempiere, se giustificata da una seria contestazione del titolo del credito vantato dalla banca”.

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