Centrale Rischi (CR) della Banca d’Italia – guida informativa

Una brave panoramica su cosa è e quali funzioni svolge la Centrale Rischi della Banca d’Italia. Quali sono gli obblighi degli intermediari tenuti a comunicare mensilmente l’esposizione nei confronti dei propri affidati e i nominativi a questi collegati. Il dettaglio dei dati positivi e negativi registrati in questa Centrale Rischi.

Cosa è la Centrale Rischi della Banca d’Italia
Obblighi degli intermediari
Contenuti della Centrale Rischi

Cosa è la Centrale Rischi della Banca d’Italia

La Centrale Rischi (CR) è un sistema informativo sull’indebitamento della clientela delle banche e delle società finanziarie vigilate dalla Banca d’Italia.

Essa ha l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli impieghi del sistema creditizio ed, in ultima analisi, accrescerne la stabilità.

La Centrale Rischi della Banca d’Italia, contiene informazioni su mutui, anticipazioni, aperture di credito etc. pari o superiori a 30.000 euro. Ricordiamo che dal 1/1/2009 la Centrale Rischi della Banca d’Italia ha abbassato a 30.000 la propria soglia di competenza (che prima era fissata a 75 mila euro) inglobando la CRIC – Centrale Rischi Importo Contenuto – sempre pubblica, che raccoglieva le segnalazioni di importo “ridotto”.

Gli intermediari che partecipano alla Centrale Rischi comunicano alla Banca d’Italia l’esposizione nei confronti dei propri clienti e ricevono, per ciascuno di essi, le informazioni sulla complessiva posizione di rischio verso il sistema creditizio.

I soggetti interessati a conoscere la propria posizione presso la Centrale Rischi possono farne richiesta secondo le modalità previste nella sezione ‘Accesso ai dati CR da parte degli interessati’.

Obblighi degli intermediari

Alla Banca d’Italia è affidato il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi. Tutte le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti, a richiesta della Banca d’Italia e con le modalità da questa stabilite, a comunicare mensilmente l’esposizione nei confronti dei propri affidati e i nominativi a questi collegati.

Sono esonerati dall’obbligo di partecipazione al servizio gli intermediari finanziari per i quali l’attività di credito al consumo rappresenti oltre il 50% dell’attività di finanziamento.

Analogamente la Banca d’Italia fornisce mensilmente a ogni soggetto tenuto a effettuare le comunicazioni (banche e intermediari finanziari) la posizione riepilogativa dei rischi complessivamente censiti al nome di ciascun affidato dallo stesso segnalato e dei nominativi collegati.

Qualora il soggetto affidato voglia conoscere il dettaglio delle segnalazioni prodotte a suo nome da ciascun intermediario, deve presentare apposita istanza ad una Filiale della Banca d’Italia la quale fornisce un prospetto contenente i dati richiesti corredato da un foglio informativo che illustra lo scopo e il funzionamento della Centrale Rischi.

La rilevazione delle posizioni viene fatta su base mensile aggregando in capo a ciascun nominativo censito le segnalazioni di rischio (esposizione) trasmesse dai soggetti segnalanti risultanti all’ultimo giorno lavorativo del mese di riferimento.

I soggetti segnalanti (banche e intermediari finanziari) devono inviare le rilevazioni mensili entro il 25 del mese successivo mentre Banca d’Italia di norma rende disponibili le informazioni circa 40 giorni dopo la fine del mese di riferimento.

L’informazione fornita ai soggetti segnalanti (banche e intermediari finanziari) in caso di assenza di indicazioni specifiche di questi, riguarda le ultime 36 rilevazioni mensili per le richieste di prima informazione (nuovi affidamenti su nominativi non segnalati), mentre l’informazione fornita ai soggetti affidati, sempre in caso di assenza di indicazioni specifiche di questi, riguarda le ultime 12 rilevazioni mensili.

In ogni caso, è bene tenere presente che, qualora la banca e/o l’interessato (soggetto affidato) lo richiedano, è possibile avere le rilevazioni di periodi precedenti risalenti fino ai primi anni 90.

Tutte le richieste di prima informazione vengono memorizzate ed integrate nella base dati riferita al soggetto. Ciò vuol dire che la banca o l’intermediario finanziario che effettua una visura informativa su di un determinato soggetto viene a conoscenza di tutte le sue richieste precedenti inoltrate presso altri istituti.

Infine la Banca d’Italia in quanto ente pubblico non economico non necessita del consenso degli interessati per il trattamento dei dati e quindi anche i soggetti segnalanti (banche e intermediari finanziari) essendo tenuti per legge a fornire a Banca d’Italia i dati relativi all’indebitamento della clientela, sono anch’essi esonerati dall’obbligo di acquisire il consenso degli interessati. Se ne desume che non è possibile chiedere la cancellazione della storicità delle segnalazioni di rischio (andamento dell’esposizione nel tempo) ma solo la rettifica in caso di inesattezze

Contenuti della Centrale Rischi

Dati positivi: crediti per cassa o firma, garanzie personali o reali a favore di terzi superiori a € 30.000 in essere alla data di riferimento.

Dati negativi: crediti in sofferenza e crediti portati a perdita per un importo superiore a € 250.

E’ possibile effettuare qui il download di un dettagliato foglio informativo sulla CR, a cura della Banca d’Italia.

CENTRALE RISCHI C/O BANCA D’ITALIA
Via XX Settembre n.97/E, 00187 ROMA
Tel. 06/47921

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