Cattivi pagatori credito al consumo e tutela del consumatore – domande e risposte (parte seconda)

1) Che cosa avviene quando si acquista un bene o un servizio grazie ad un finanziamento?

Avviene che il debitore stabilisce con una banca o con una società finanziaria una dilazione di pagamento destinata all’acquisto di un bene o un servizio. Pagherà a rate al finanziatore.

La banca o società finanziaria pagherà subito l’intera somma al venditore.

Il venditore consegnerà subito il bene o servizio al debitore.

Si aprono quindi tre distinti rapporti:

  1. uno tra debitore e finanziaria;
  2. uno tra consumatore e commerciante;
  3. uno tra la finanziaria e il commerciante indicato come beneficiario del finanziamento.

Questo tipo di finanziamento, quando riguarda solo i consumatori persone fisiche per soddisfare bisogni di acquisto delle famiglie, al di fuori di ogni attività professionale, prende il nome di credito al consumo.

Così come avviene per i mutui, i fidi, e i leasing, anche tutte le operazioni di credito al consumo danno luogo ad una serie di passaggi di informazioni tra gli istituti finanziari e le banche dati specializzate, una volta indicate con il nome di “ centrali rischi” e ora denominate Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC), ma note soprattutto come banche dati dei cattivi pagatori (o cattivi debitori). Le banche dati dei cattivi pagatori (o cattivi debitori) raccolgono e conservano queste informazioni.

2) Come funzionano queste banche dati?

Le banche dati dei cattivi pagatori (o cattivi debitori) che raccolgono le informazioni sull’accesso al credito dei cittadini e delle imprese e sull’andamento dei rapporti di credito nel tempo, fino alla estinzione, vengono alimentate dalle banche e dalle società finanziarie che ricevono le richieste di finanziamenti e che li concedono.

Le Banche e le finanziarie sono sia gli utilizzatori che gli alimentatori dei SIC e, come tali, hanno l’interesse e l’obbligo di fornire e aggiornare tempestivamente tutte le informazioni di cui vengono in possesso nella procedura di richiesta, concessione e svolgimento di un rapporto di finanziamento. Esse sono dette per questo “Partecipanti”.

Le informazioni sono aggiornate mensilmente e danno conto anche della regolarità dei pagamenti delle rate, di eventuali ritardi, della regolarizzazione di ritardi precedenti, della estinzione del debito, etc.

3) Chi le consulta e quando?

Le banche e le finanziarie, ogni volta che ricevono una richiesta di apertura di un credito o di un conto corrente o di un finanziamento, consultano i SIC per conoscere la storia creditizia della persona che si è rivolta a loro. In base alla capacità finanziaria della persona, al suo livello di indebitamento ed alle sue precedenti esperienze di buono o cattivo pagatore che trovano iscritte nei SIC gli istituti finanziari decidono, di loro autonoma iniziativa, se concedere il finanziamento o meno e a quali condizioni concederlo. E ogni volta che consultano la banca dati lasciano la registrazione del motivo per cui lo fanno, indicando le generalità di chi ha chiesto il finanziamento, il tipo di finanziamento richiesto e, infine, l’avvenuta concessione o il rifiuto di esso.

Oltre ai SIC gli istituti finanziari consultano anche altre fonti di informazione di tipo pubblico, quali elenchi dei protesti, registri dei tribunali, dati catastali, etc. per avere un quadro completo della situazione finanziaria del richiedente il credito.

Sulla base di tutte queste informazioni gli istituti finanziari decidono se concedere o meno il finanziamento. I SIC infatti forniscono le informazioni ma non danno un loro giudizio sulla solvibilità della persona.

Quando la richiesta di credito non è accolta, l’istituto finanziario comunica all’interessato se nell’istruttoriaha consultato dati personali e creditizi di tipo negativo in uno o più SIC, indicandogli quali.

4) Esiste una normativa a garanzia della privacy su queste informazioni?

Il Garante della Privacy si preoccupato di regolare questa raccolta di dati per garantire i diritti dei consumatori pur mantenendo l’efficienza del sistema, essenziale per le esigenze degli istituti finanziari. Lo ha fatto con la emanazione del “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” pubblicato sulla G. Uff. del 23 -12 -2005, n. 300.

Alla stesura del testo hanno collaborato, al fianco del Garante, tutte le rappresentanze del mondo creditizio e dei SIC, nonché molte associazioni dei consumatori, pervenendo ad una formulazione largamente condivisa.

5) Che cosa ha deciso il Garante?

Il Garante ha deciso di distinguere i SIC che contengono solo informazioni negative (ovvero ritardi, insolvenze e irregolarità nei pagamenti) e quelli che invece raccolgono tutte le informazioni, comprese quelle sulla regolarità dei rapporti e dei rimborsi.

A seconda che si tratti di informazioni positive o negative il Garante ha definito un diverso regime di tenuta, di accessibilità dei dati e per quanto riguarda i tempi di conservazione delle informazioni nonché tutti i diritti dei consumatori riguardo alla possibilità di conoscere, accedere e correggere i dati.

6) Quali dati vengono trattati dai SIC?

Oltre ai dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo,data e luogo di nascita e codice fiscale) i SIC contengono tutte le informazioni riguardanti i rapporti di credito che riguardano la persona e i suoi garanti e fideiussori.

Pertanto sono registrate le domande di credito rivolte ai vari istituti, i rapporti esistenti e quelli estinti da un certo periodo di tempo, l’andamento dei pagamenti, eventuali ritardi, etc.

Nei SIC non sono raccolte le notizie sulla capacità finanziaria, il reddito, la situazione patrimoniale delle persone registrate, anche perché questi dati possono cambiare molto rapidamente.

Il Garante ha stabilito che non possano essere fatte iscrizioni negative per ritardi nei pagamenti di utenze telefoniche o domestiche o altri tipi di pagamenti periodici.

7) Per quanto tempo sono conservate le informazioni?

Le informazioni sono conservate nei SIC per un tempo che varia a seconda se siano di tipo positivo o negativo e del tipo di informazione :

1) le informazioni positive secondo le quali il rapporto creditizio si svolge o si è esaurito in piena regolarità sono conservate per 36 mesi dal termine di estinzione del rapporto. Se in nome dello stesso creditore ci sono, per un altro rapporto, informazioni negative, anche le positive possono essere conservate più a lungo.

2) Le informazioni negative per ritardi mai regolarizzati restano disponibili per 36 mesi dalla scadenza del contratto

3) I ritardi di più di 2 mesi poi regolarizzati restano disponibili per 24 mesi dalla regolarizzazione

4) I ritardi di due mesi poi regolarizzati restano disponibili per 12 mesi dalla regolarizzazione

5) Le richieste di finanziamento che non sono sfociate in un contratto sono conservate per 30 giorni dalla richiesta, quelle accolte per 6 mesi.

8) Cosa succede in caso di ritardo del pagamento delle rate? Quando si immettono le iscrizioni negative?

In caso di ritardo nei pagamenti i SIC registrano immediatamente l’informazione ma non la rendono ancora pubblica.

I SIC positivi e negativi la renderanno accessibile soltanto dopo che siano trascorsi 60 giorni dall’aggiornamento mensile senza che il ritardo sia stato regolarizzato o se si verificherà un ritardo di almeno due rate mensili consecutive.

Se invece il ritardo riguarda una delle ultime due rate del rimborso la renderanno disponibile al ritardo di una sola rata.

Nei sistemi di informazioni creditizie di tipo solo negativo, l’informazione sarà resa accessibile dopo almeno centoventi giorni dalla data di scadenza del pagamento o in caso di mancato pagamento di almeno quattro rate mensili non regolarizzate.

9) Il consumatore deve essere avvertito prima che l’informazione sia resa visibile?

Il Codice di deontologia ha stabilito che 15 giorni prima che un primo ritardo di pagamento sia reso accessibile sui SIC la banca o la società finanziaria che ha concesso il credito e non ha ricevuto il pagamento deve darne informazione scritta al debitore.

10) Come faccio a sapere se sono iscritto nelle banche dati?

Il Codice deontologico ha stabilito che quando un consumatore chiede un finanziamento la banca o la società finanziario debba consegnargli un modulo, il cui contenuto è stato stabilito dal Garante per la privacy, in cui sono indicati i dati che saranno comunicati ai SIC.

Nella “Informativa” (così si chiama il modulo in questione) è specificato che i dati positivi saranno registrati solo se il consumatore darà il proprio consenso; per quelli negativi, invece, tale consenso non è necessario.

Nella informativa sono inoltre indicati i tempi della registrazione dei dati, della loro conservazione, da chi saranno conservati, chi potrà accedervi e a quali SIC e come ci si potrà rivolgere per avere informazioni e apportare rettifiche, aggiornamenti o cancellazioni.

11) Come faccio a sapere se le informazioni conservate sono esatte?

Il consumatore ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano. Per fare questo deve rivolgersi all’istituto finanziario (alla persona o ufficio indicato nella Informativa) oppure ai SIC, ai recapiti che troverà indicati nella Informativa che gli è stata consegnata al momento della richiesta del finanziamento.

12) Come faccio a far correggere eventuali errori?

Se il consumatore riscontra errori può richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta .

La richiesta può essere rivolta al SIC o, più convenientemente, alla Banca o finanziaria che li ha trasmessi al SIC.

13) E se sano un mio debito con ritardo posso farlo risultare?

La registrazione della regolarizzazione dei ritardi di pagamento viene effettuata dall’istituto finanziario dandone notizia al SIC. Se il credito è stato ceduto ad un altro soggetto che non partecipa all’alimentazione della banca dati, il consumatore può fare richiesta direttamente al SIC allegando la documentazione comprovante la regolarizzazione.

14) Chi può vedere i miei dati?

Soltanto gli istituti finanziari e le imprese che concedono dilazioni di pagamento nella vendita di beni e servizi (i Partecipanti) possono vedere i dati raccolti nei SIC e solo se hanno ricevuto dal consumatore una richiesta di finanziamento o glielo abbiano già accordato .

Possono inoltre accedervi gli organi giudiziari e di polizia giudiziaria per ragioni di giustizia, altre istituzioni, autorità, amministrazioni o enti pubblici nei soli casi di legge.

15) Quali usi dei dati sono consentiti?

La consultazione delle banche dati dei SIC è consentita al solo scopo di istruire nel modo migliore una domanda di finanziamento, per conoscere la situazione debitoria del soggetto richiedente ed evitare rischi di sovraindebitamento e di conseguente mancato rispetto dei termini di pagamento.

Questi elenchi di dati pertanto non possono essere utilizzati per diffondere materiale pubblicitario né per qualsiasi altra finalità che non sia strettamente attinente alla istruttoria della domanda di credito.

Ovviamente non possono essere diffusi a soggetti terzi.

16) I SIC svolgono una funzione utile anche per il consumatore?

L’attività dei SIC, essendo funzionale a ridurre i rischi di chi deve accordare un finanziamento, svolge una funzione utile anche per il consumatore poiché l’acquisizione di informazioni attendibili e aggiornate consente agli Istituti finanziari di erogare il finanziamento più rapidamente ed a condizioni economiche migliori per chi si presenta come un buon pagatore.

Da questo punto di vista la possibilità di dare il consenso per la conservazione dei dati positivi rappresenta una opportunità per il consumatore, il quale troverà più facile il proprio accesso al credito e non si sentirà chiedere garanzie particolarmente onerose.

Inoltre questa attività si sostanzia in un monitoraggio costante e aggiornato sulla situazione debitoria delle famiglie e rappresenta un freno rispetto ai rischi di sovraindebitamento.

Il consenso per la tenuta dei dati positivi può comunque essere ritirato in qualsiasi momento. In questo caso il SIC ha 90 giorni per la cancellazione dei dati positivi.

17) Ci sono società che promettono di far cancellare le iscrizioni negative? Ci si può fidare?

La cancellazione dei dati negativi nei SIC non è sottoposta a scelte discrezionali e pertanto nessuno può far cancellare iscrizioni se non facendo valere delle ragioni di diritto.

La possibilità di fare presenti tali ragioni è a disposizione di ciascun consumatore ed il procedimento presso i SIC per la cancellazione delle iscrizioni errate o scadute è gratuito. Pertanto non c’è nessuna ragione di ricorrere a chi si offre per svolgere questo lavoro al posto del consumatore e tanto meno di pagare loro qualcosa.

Anzi è pericoloso che qualcuno venga a conoscenza della situazione debitoria e del grado di indebitamento di un consumatore perché c’è il rischio che le informazioni così raccolte vengono diffuse ad usurai e ad altri malintenzionati.

18) Ci sono finanziarie che promettono prestiti anche a chi ha iscrizioni negative nei SIC. Ci si può fidare?

Bisogna fare assolutamente grande attenzione. Spesso dietro a queste offerte si nasconde usura e malavita. Nel rispondere a queste offerte pubblicitarie, di fatto, si dichiara apertamente la propria situazione di difficoltà e di debolezza e si diventa facile preda dei malintenzionati.

19) Cosa fanno le associazioni dei consumatori per tutelare i cittadini da questa raccolta di informazioni?

Le Associazioni dei consumatori sono state in prima linea nel lavoro di stesura del Codice di deontologia emanato dal Garante per la privacy, in considerazione della delicatezza delle informazioni che vengono trattate dai SIC.

Lo stesso Codice attribuisce alle Associazioni dei consumatori un ruolo di controllo sulle procedure adottate, sulla liceità e correttezza del trattamento dei dati, verificando l’esattezza e completezza dei dati riferiti ad un congruo numero di richieste/rapporti di credito, estratti a campione. Il controllo è eseguito da un organismo di cui fa parte anche un rappresentante delle associazioni dei consumatori designato dal Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti. Il verbale di questi controlli è trasmesso al Garante.

20) Se il venditore consegna un bene difettoso si può sospendere il pagamento delle rate?

Come indicato nella risposta n.1, i contratti di finanziamento e di compravendita sono distinti l’uno dall’altro. Spesso nei contratti di credito al consumo c’è una espressa clausola che è volta ad impedire che il mancato o parziale adempimento del commerciante possa essere opposto al finanziatore per sospendere o cessare il pagamento. Taluni giudici, tuttavia, hanno valutato questa clausola vessatoria e, pertanto, nulla,

Tuttavia chi non rispetta i termini di pagamento delle rate, anche se lo fa con dei buoni motivi, finisce per trovarsi una iscrizione negativa nei SIC.

Ogni azione contro il commerciante deve comunque essere tempestivamente comunicata alla finanziaria e ai SIC che sono stati indicati nella informativa, chiedendo a questi ultimi che della esistenza di questo contenzioso sia data menzione nelle iscrizioni registrate.

Prima di sospendere i pagamenti, quindi, conviene valutare con un legale la situazione specifica e agire di conseguenza.

21) Ho ricevuto l’ ”Informativa” che mi comunica l’iscrizione al SIC. Cosa devo fare?

Il documento deve essere conservato con grande riservatezza in modo che nessuno possa prendere visione della sua eventuale posizione debitoria. Esso, infatti, contiene dati e informazioni personali molto delicate che potrebbero essere utilizzate da malintenzionati per commettere truffe a nome del consumatore, con la tecnica del furto di identità, o per cogliere, in momenti difficili della vita di un consumatore, l’occasione propizia per proporre prestiti usurari.

22) Quali sono i tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie?

Ecco i tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:

tempi-massimi-sic1

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Per fare una domanda  sulla CRIF (Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria), sugli altri Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC), sui cattivi pagatori o cattivi debitori, sui tempi massimi di permanenza nelle centrali rischio delle informazioni relative ai cattivi debitori e su tutti gli altri argomenti correlati a questo articolo, clicca qui.

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  • Alessandro 11 luglio 2010 at 08:00

    Ho perso il lavoro a causa del trasferimento dell’impresa presso cui lavoravo, successivamente ho perso anche la famiglia, incluso mio figlio a causa di una tempestosa separazione giudiziale. Mi sono quindi ritrovato in un mare di debiti, maturati da finanziamenti e rapporti bancari esclusivamente intrapresi non per divertimento ma per necessità, oltre ad altri debiti a mio nome contratti dalla mia ex moglie. Adesso sono assalito dalle società di recupero crediti. Talune persone del settore, perseguitandomi, sono arrivate al punto di dirmi che anche i malati di tumore continuano a pagare per cui anche io dovrei farlo per loro rispetto. Altre invece si presentano con il titolo di avvocato, il cui nome però non risulta in nessun ordine professionale d’Italia.
    C’è chi invece si è presentato a persone a me solo conoscenti come funzionario della Procura delle Repubblica, al solo fine di chiedere informazione sul mio conto. (Posso garantirvi che non ho mai avuto a che fare con nessun ordine di polizia).
    Proprio ieri vengo a sapere che qualcuno ha telefonato presso una famiglia che abita presso lo stesso condominio in cui abitavo da sposato, esclusivamente per chiedere informazioni sulla mia reperibilità e inoltre lasciando loro il numero di telefono per poterli richiamare non appena rintracciatomi.
    Il numero di telefono corrisponde all’ennesima agenzia di recupero crediti.
    Considerando adesso soltanto quest’ultimo episodio, desidererei sapere:
    1) è legale da parte di un agenzia di recupero crediti, per altro associata alla UNIREC, chiedere informazioni personali sul conto di una persona utilizzando nello specifico tali mezzi.
    2) esiste un ordine di controllo al fine di valutare se realmente codeste agenzie operino nella legalità?
    3) dimostrando in maniera chiara di non possedere più nessun genere di bene e quindi di non poter far più fronte, almeno in tal momento, ai miei impegni economici a suo tempo assunti, com’è possibile potersi liberare da tali persecuzioni ? Cosa vorrebbero che io facessi per pagarli …… uccidere, spacciare, rubare oppure cosa ?
    Fiducioso di una Vostra risposta, porgo i miei più cordiali saluti.

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