Con il “ravvedimento operoso” il contribuente può regolarizzare omissioni e irregolarità e beneficiare della riduzione delle sanzioni amministrative ordinarie. Il ravvedimento è consentito entro determinati limiti di tempo e quando: la violazione non è stata già constatata dall’ufficio o ente impositore e notificata all’autore della stessa non sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche (in questi casi l’esclusione dal ravvedimento non è totale, ma limitata ai periodi e ai tributi oggetto di controllo) non sono iniziate altre attività amministrative di accertamento (notifica di inviti a comparire, richieste di esibizione di documenti, invio di questionari, eccetera) formalmente comunicate all’autore o ai soggetti solidalmente obbligati. Indagini di altro tipo, come quelle di natura penale, non sono di ostacolo al ravvedimento. Ravvedimento operoso per … [leggi tutto »]
Alcune importanti disposizioni fiscali relative al ravvedimento operoso sono contenute nella legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 13 dicembre 2010). In particolare, è stata modificata la misura delle sanzioni ridotte previste in caso di ricorso all’istituto del ravvedimento operoso sia lungo che breve. Le nuove misure si applicano per la regolarizzazione delle violazioni commesse a partire dal 1° febbraio 2011. Mancato pagamento dei tributi La sanzione relativa al ravvedimento operoso – ordinariamente prevista nella misura del 30% per l’omesso o insufficiente versamento delle imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione dei redditi e dell’Iva, e per l’omeso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d’imposta – è così ridotta: … [leggi tutto »]
L’omesso o insufficiente pagamento dei tributi può essere regolarizzato con il ravvedimento operoso, eseguendo spontaneamente il pagamento dell’importo dovuto, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta. I principali tributi che possono essere regolarizzati sono: le imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione dei redditi; le ritenute alla fonte operate dal sostituto di imposta; l’imposta sul valore aggiunto; l’imposta di registro (nelle locazioni quella dovuta per le annualità successive alla prima); l’imposta ipotecaria; l’imposta catastale. In particolare la prevista sanzione del 30% viene ridotta: ad 1/8, ossia al 3,75%, se il … [leggi tutto »]