Selezione degli articoli classificati con categoria ‘notifica atti tributari’

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Atto successivo non preceduto da regolare notifica di quello presupposto – bisogna impugnarli entrambi

In tema di riscossione delle imposte, l’avviso di mora assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto ed avente carattere necessario, consiste nell’accertare il mancato pagamento del debito tributario e nell’intimare al contribuente l’effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l’avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa erariale, ove l’avviso di mora non sia stato preceduto dalla regolare notifica dell’avviso di accertamento o di liquidazione o della cartella esattoriale. Pertanto il contribuente il quale lamenti che la notificazione dell’avviso di mora non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti di imposizione, … [leggi tutto »]

Legittima la notifica degli atti a familiari non conviventi

Con la recente ordinanza n. 5729/2012 la Suprema Cortedi Cassazione torna sull’annosa questione dei soggetti legittimati a ricevere gli atti tributari in luogo del legittimo destinatario, confermando una linea invero già consolidata. Il caso affrontato era quello di una persona cui erano stati notificati una serie di avvisi di accertamento, mediante consegna degli atti non a lei personalmente ma a una parente, non legata al destinatario da un vincolo di convivenza. Oggetto dell’esame della Corte è stato, quindi, l’art. 139 c.p.c. che al comma 2 ammette la consegna degli atti anche a “persona di famiglia”, dovendosi considerare tali soggetti del tutto “idonei a curar[e] la sollecita consegna al destinatario [dell’atto notificando], in forza della solidarietà connessa con detti vincoli e … [leggi tutto »]

Notifica atti e destinatario irreperibile – quando va inviata la raccomandata informativa

Qualora non sia  possibile perfezionare la  notifica di un atto perché il destinatario risulta temporaneamente irreperibile o per assenza, incapacità, o rifiuto dei soggetti (indicati dall’art. 139 del codice di procedura civile) ritenuti idonei a ritirarlo in sua vece, la notifica si effettua depositando l’atto nella sede del Comune dove la notifica deve essere eseguita. Contestualmente viene affisso un avviso dell’avvenuto deposito alla porta dell’abitazione, ufficio o azienda del destinatario e si procede ad inviare al destinatario, risultato momentaneamente irreperibile, una raccomandata A.R. informativa, così come prescrive l’articolo 140 del codice di procedura civile. Nel caso in cui, invece, il destinatario opponesse rifiuto a ritirare l’atto, questa circostanza, ai sensi del secondo comma dell’articolo 138 c.p.c., equivale, a tutti gli … [leggi tutto »]

Notifica postale della cartella esattoriale – è valida?

Ci si chiede se sia valida la notifica della cartella esattoriale effettuata a mezzo posta direttamente dall’Agente della Riscossione. La questione è molto controversa e le sentenze sul punto sono discordanti. Il problema nasce in quanto l’articolo 26, primo periodo, del D.P.R. n. 602/73 prevede che: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale“. Il secondo periodo dello stesso articolo 26 aggiunge che: “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento“. Sulla base di questo secondo periodo, l’Agente della Riscossione ritiene di poter effettuare direttamente … [leggi tutto »]

Notifica degli atti attraverso il servizio postale – quello che bisogna sapere

La notifica degli atti con il servizio postale è regolato dalle norme di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890. L’art. 10 della legge 3.8.1999, n. 265 ha apportato modifiche al primo comma dell’articolo 12 della legge 20 novembre 1982, stabilendo che: “Le norme sulla notifica degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notifica degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell’ufficio che adotta l’atto stesso.“ Per la notifica degli atti a con il servizio postale occorre utilizzare la busta di colore verde stampata secondo il modello ufficiale predisposto dalle Poste e la speciale ricevuta di ritorno. In … [leggi tutto »]

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