Se l’Amministrazione tributaria prende atto di aver commesso un errore, può annullare il proprio operato e correggerlo senza necessità di attendere la decisione di un giudice: questo potere di autocorrezione si chiama “autotutela”. La competenza a effettuare la correzione è, generalmente, dello stesso ufficio che ha emanato l’atto. Un atto illegittimo può essere annullato “d’ufficio”, in via del tutto autonoma, oppure su richiesta del contribuente. Quest’ultimo può trasmettere all’ufficio competente una semplice domanda in carta libera, contenente un’esposizione sintetica dei fatti e corredata dalla documentazione idonea a dimostrare le tesi sostenute. Nella domanda occorre riportare: l’atto di cui si chiede l’annullamento i motivi che fanno ritenere tale atto illegittimo e, di conseguenza, annullabile in tutto o in parte. I casi … [leggi tutto »]
I contribuenti che ricevono avvisi di accertamento fondati su dati e valutazioni difficilmente contrastabili, hanno l’opportunità, se rinunciano a presentare ricorso, di ottenere una riduzione delle sanzioni. L’accettazione dell’atto, giuridicamente definita “acquiescenza”, comporta infatti la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate, sempre che il contribuente: rinunci a impugnare l’avviso di accertamento rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione provveda a pagare, entro il termine di proposizione del ricorso (60 giorni dalla notifica dell’atto), le somme complessivamente dovute, tenendo conto delle riduzioni. Un’ulteriore riduzione delle sanzioni è prevista se l’avviso di accertamento non è stato preceduto da “invito al contraddittorio” o da “processo verbale di constatazione”. In tal caso, la riduzione aumenta a 1/6. I VERSAMENTI Le somme dovute … [leggi tutto »]
Sanzioni ancora più ridotte per acquiescenza, accertamento con adesione ed altri strumenti deflativi. La legge di stabilità 2011 ha modificato, infatti, la misura delle sanzioni ridotte dovute dai contribuenti in caso di: acquiescenza; accertamento con adesione; definizione agevolata delle sanzioni; adesione agli inviti al contraddittorio e ai processi verbali di constatazione; conciliazione giudiziale. Si tratta degli istituti introdotti nell’ordinamento tributario al fine di evitare il contenzioso tributario o chiudere una lite fiscale pendente. Dal 1° febbraio 2011 si applicano le seguenti misure: (*) La nuova misura della sanzione ridotta si applica con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate e ai ricorsi presentati a partire dal 1° febbraio 2011. Nel forum di indebitati.it è possibile inserire domande … [leggi tutto »]
A volte, per il contribuente che riceve un avviso di accertamento può essere più conveniente accettare di pagare la maggiore imposta definita dall’ufficio (acquiescenza) piuttosto che intraprendere la strada incerta ed onerosa di un lungo contenzioso. L’accettazione dell’atto, giuridicamente definita “acquiescenza”, è regolamentata dal decreto legislativo n. 218 del 1997 e consiste in una definizione in via amministrativa dell’atto impositivo. Tale definizione, ancora più conveniente quando l’accertamento emesso dall’ufficio è fondato su dati difficilmente contestabili davanti al giudice tributario, comporta per il contribuente notevoli vantaggi che si sostanziano, principalmente, nell’abbattimento delle sanzioni irrogate. Definire l’atto per acquiescenza consente, infatti, di pagare solo 1/4 delle sanzioni amministrative indicate nell’atto. Detta riduzione spetta a condizione che: si rinunci ad impugnare l’avviso di … [leggi tutto »]