L’accertamento con adesione consente al contribuente di definire in contraddittorio con l’ufficio le maggiori imposte dovute ed evitare, in tal modo, l’insorgere di una lite tributaria. Si tratta, sostanzialmente, di un “accordo” tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di accertamento, sia dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso al giudice tributario. La procedura riguarda tutte le principali imposte dirette e indirette e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale. Quali sono i vantaggi dell’adesione all’accertamento L’accertamento con adesione permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di 1/3 del … [leggi tutto »]
Un altro istituto deflativo del contenzioso è la definizione dell’accertamento mediante “adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio”. Si applica in materia sia di imposte dirette e Iva sia di altre imposte indirette (registro, successioni e donazioni, eccetera). In pratica, il contribuente che accetta i contenuti di un invito al contraddittorio (o invito a comparire), in cui sono indicati la pretesa fiscale e i motivi che l’hanno determinata, ottiene lo stesso regime agevolato, in tema di sanzioni (riduzione a 1/6) e di pagamento rateale (senza prestazione di garanzia), previsto per l’adesione ai processi verbali di constatazione (vedi paragrafo precedente). Come funziona l’adesione all’invito al contraddittorio La definizione si realizza con l’acquisizione dell’assenso del contribuente e il pagamento delle somme dovute entro … [leggi tutto »]
L’istituto dell’adesione al processo verbale di constatazione consente al contribuente di definire il proprio rapporto tributario sulla base dei rilievi e dei contenuti dell’atto ricevuto. Se il contribuente esercita tale facoltà, ha diritto: alla riduzione a 1/6 delle sanzioni (cioè alla metà della misura prevista nell’ipotesi di accertamento con adesione) al pagamento rateizzato delle somme dovute senza dover prestare alcuna garanzia. Non tutti i processi verbali di constatazione sono definibili, ma solo quelli che: consentono l’emissione di un accertamento parziale contengono la constatazione di violazioni “sostanziali” con riferimento esclusivamente alla normativa in materia di imposte sui redditi, Irap e Iva. Gli accertamenti parziali sono quelli emessi ai sensi degli articoli 41-bis del Dpr n. 600/73 e 54, quarto comma, del … [leggi tutto »]
Sanzioni ancora più ridotte per acquiescenza, accertamento con adesione ed altri strumenti deflativi. La legge di stabilità 2011 ha modificato, infatti, la misura delle sanzioni ridotte dovute dai contribuenti in caso di: acquiescenza; accertamento con adesione; definizione agevolata delle sanzioni; adesione agli inviti al contraddittorio e ai processi verbali di constatazione; conciliazione giudiziale. Si tratta degli istituti introdotti nell’ordinamento tributario al fine di evitare il contenzioso tributario o chiudere una lite fiscale pendente. Dal 1° febbraio 2011 si applicano le seguenti misure: (*) La nuova misura della sanzione ridotta si applica con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate e ai ricorsi presentati a partire dal 1° febbraio 2011. Nel forum di indebitati.it è possibile inserire domande … [leggi tutto »]
Raggiungere un accordo attraverso lo strumento deflativo di accertamento con adesione permette di conseguire vantaggi per entrambe le parti interessate, ovvero ufficio e contribuente. Esaminando l’immagine che segue, possiamo capire i vantaggi connessi all’utilizzo dello strumento deflativo dii accertamento con adesione. E’ importante infatti sapere che con l’accertamento con adesione il contribuente usufruisce anche di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di 1/4 del minimo previsto dalla legge. Inoltre, in caso di fatti perseguibili anche penalmente, la definizione, concordata con l’estinzione del debito prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, costituisce una circostanza attenuante. Da essa deriva un abbattimento fino alla metà delle sanzioni penali previste e la non applicazione delle sanzioni accessorie. … [leggi tutto »]