Il beneficio di inventario consente all’erede di tenere distinto il proprio patrimonio da quello del defunto. Il “beneficio di inventario” è un istituto che consente all’erede di tenere distinto il proprio patrimonio da quello del defunto (articolo 490 del Codice civile). Questo istituto è opportuno nei casi in cui l’erede (o meglio il “chiamato” all’eredità) non sappia, al momento dell’apertura della successione, l’esatto ammontare dei debiti e dei crediti del defunto. Se – infatti – i debiti si rivelassero superiori al valore dell’eredità, l’erede, che abbia accettato senza il beneficio di inventario, risponderebbe dei debiti del defunto anche con i suoi beni personali. Se invece si è avvalso del beneficio di inventario, garantirà il pagamento degli eventuali debiti ereditari unicamente … [leggi tutto »]
In caso di acquisto di un immobile in costruzione, generalmente, se il costruttore (impresa o cooperativa) dovesse fallire prima della stipula dell’atto di trasferimento della proprietà (che di solito avviene dopo il completamento della costruzione), solo i creditori dotati di garanzie reali sul fabbricato in costruzione (ad esempio la banca che ha finanziato l’acquisto del terreno e/o la costruzione del fabbricato iscrivendo ipoteca sull’immobile) vedranno soddisfatte le proprie ragioni di credito, dovendo essere loro riconosciuto, con precedenza su tutti gli altri creditori, il ricavato della vendita forzata del fabbricato in costruzione. L’acquirente, invece, privo di specifiche garanzie sugli immobili, difficilmente potrà recuperare anche solo parte degli importi versati a titolo di caparra e/o di acconto di prezzo, col rischio concreto, … [leggi tutto »]
Non è sempre vero che il fideiussore deve, sempre e comunque, rispondere nei confronti del creditore senza limite alcuno. Alcuni limiti alla fideiussione possono essere imposti dalla disciplina contrattuale, ad esempio pattuendo il beneficio di preventiva escussione del debitore principale. Comportamento fraudolento del creditore L’art. 1955 c.c. indica come causa estintiva dell’obbligazione un comportamento colposo, contrario a buona fede ed in violazione di un dovere giuridico impostogli, imputabile al creditore,che determini direttamente la definitiva perdita del diritto di surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore verso il debitore: ad esempio, sarebbe contraria a buona fede la concessione di ulteriore credito al debitore principale se le condizioni fossero tali da poter fondatamente temere l’insolvenza del debitore. Infatti, perché si verifichi la … [leggi tutto »]
La fideiussione è una figura contrattuale tipica di garanzia personale, disciplinata dagli artt. 1936 e seguenti del codice civile. Nel nostro ordinamento è prevista la trasmissibilità agli eredi dell’obbligazione fideiussoria. Cioè la fideiussione viene trasferita con l’eredità. In parole semplici l’eventuale garanzia prestata a tutela di un debito in corso continuerà a sussistere, a carico degli eredi del fideiussore. In caso di morte del fideiussore, infatti, tutti i doveri che egli aveva assunto in vita ricadranno sugli eredi. Come anche eventuali diritti che avesse vantato verso debitori assistiti con l’anticipo del rimborso dei loro debiti.
Sovente, non riuscendo a contattare direttamente i debitori perchè assenti durante una visita domiciliare, gli agenti di recupero lasciano degli avvisi nella cassetta delle lettere o sotto la porta del debitore. La deontologia vorrebbe che questi avvisi fossero chiusi, magari in una busta o con l’utilizzo di una spillatrice, in maniera che non siano intelleggibili da estranei, ed indirizzati al debitore. Inoltre il contenuto del messaggio dovrebbe rispettare quanto disposto dal Garante per la Privacy in tema di recupero crediti. Ecco di seguito, invece, un esempio di avviso scorretto: In questo caso, oltre ad essere l’avviso aperto e leggibile da chiunque, il recuperatore minaccia azioni sproporzionate, e di competenza esclusiva del creditore mandatario. Siffatta condotta, oltre a costituire una violazione … [leggi tutto »]