Il debitore, che esegue il pagamento di un effetto (pagherò cambiario o tratta accettata), entro 12 mesi dalla levata del protesto, può chiedere la cancellazione definitiva dal Registro Informatico dei Protesti, presentando domanda al Presidente della Camera di Commercio, corredata di: titolo in originale con atto di protesto o dichiarazione di rifiuto di pagamento; fotocopie fronte retro dell’effetto ed atto di protesto o rifiuto di pagamento; quietanza di pagamento in originale. Per evitare gli effetti negativi della pubblicità di eventuali protesti di cambiali levati nell’arco di tempo compreso tra il giorno 27 ed il giorno 26 del mese successivo, è possibile, presentare domanda di cancellazione dal tabulato, entro il giorno 10 del mese seguente: ciò consente di acquisire il diritto … [leggi tutto »]
Per evitare gli effetti negativi della pubblicità di eventuali protesti di cambiali levati nell’arco di tempo compreso tra il giorno 27 ed il giorno 26 del mese successivo, è possibile presentare domanda di cancellazione dal tabulato entro il giorno 10 del mese successivo: ciò consente di acquisire il diritto ad essere depennati dall’elenco dei protesti prima dell’inserimento nella banca dati del Registro Informatico dei Protesti Ad esempio, per protesti levatidal 27 dicembre al 26 gennaio, le richieste di cancellazione da tabulato possono essere presentate entro il 10 febbraio. Letture consigliate e quesiti agli esperti Per fare una domanda agli esperti vai alforum Per approfondimenti, accedi allesezioni tematiche del blog Articoli correlati
Un titolo cambiario può essere un assegno, una cambiale, un vaglia cambiario (pagherò), un assegno circolare. Il protesto è quell’operazione con la quale un titolo cambiario che prevede il pagamento di una certa somma a favore di un creditore in una data specifica certa, e’ consegnato dalla banca creditrice ad un notaio (od ufficiale giudiziario, segretario comunale o capostanza di compensazione bancaria) il quale si reca presso il domicilio del debitore per chiedere il pagamento del titolo non coperto e, a fronte della mancata riscossione immediata – o in assenza dell’interessato – redige la “levata” del protesto, rendendo cosi’ il titolo esecutivo (al pari, cioe’, di un decreto ingiuntivo). Da questa operazione ne consegue, per il protestato, di poter subire … [leggi tutto »]
Qualora sull’atto di protesto figuri la dicitura “tratta non accettata” o “tratta non” siamo in presenza di una cambiale tratta, cioè di una cambiale contenente l’ordine di provvedere al pagamento a favore del creditore, rivolto ad un terzo che ha rifiutato di procedere al pagamento richiesto. Il protesto di una tratta non accettata ha conseguenze diverse rispetto a quelle proprie dei protesti su cambiali o assegni: infatti, l’elenco dei protesti relativo alle tratte non accettate viene anch’esso inviato dagli ufficiali levatori, il giorno successivo alla fine di ogni mese, al Presidente della Camera di Commercio, ma unicamente a fini statistici. Le tratte non accettate non vengono pubblicate sul Registro Informatico dei Protesti, pertanto non è necessario attivare alcuna procedura di … [leggi tutto »]