Selezione degli articoli classificati con categoria ‘procedure comuni assegni e cambiali’

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Protesto assegni e cambiali – procedure comuni

Sospensione del protesto La pubblicazione dei protesti può essere sospesa solo in presenza di un ordine dell’autorità giudiziaria. La sospensione è un provvedimento a carattere temporaneo e non si traduce in modo automatico nella cancellazione. Accesso alle notizie conservate nel Registro Informatico dei Protesti Tutti possono accedere alle notizie conservate nel Registro Informatico dei Protesti negli ultimi 5 anni (L. 18.08.2000, n. 235). Per accedere alle notizie che non sono rilevabili in visura, è sufficiente che l’interessato inoltri all’ufficio Protesti della Camera di Commercio una richiesta di “accesso agli atti” (D.M. 9.8.2000, n. 316). È importante precisare che con lo stesso procedimento si possono effettuare ricerche anche relativamente ai protesti levati e non ancora pubblicati, purché la richiesta venga presentata … [leggi tutto »]

Pubblicazione del protesto, tempi e costi di cancellazione

Il titolo di credito, che prevede il pagamento di una somma a favore di un creditore ad una scadenza certa, viene consegnato, se non coperto (cioè se non è pagato o non ci sono risorse per il pagamento presso la banca alla data indicata), dal creditore (privato o banca emittente) ad un notaio, ad un ufficiale giudiziario o ad un segretario comunale. Il notaio, o il pubblico ufficiale che ha levato il protesto, deve provvedere all’iscrizione del titolo protestato su appositi registri. Il giorno successivo alla fine di ogni mese, i pubblici ufficiali sopra menzionati devono inviare al Presidente della Camera di Commercio l’elenco dei protesti levati nel periodo (che va dal giorno 27 di ogni mese al giorno 26 … [leggi tutto »]

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