Sospensione del protesto La pubblicazione dei protesti può essere sospesa solo in presenza di un ordine dell’autorità giudiziaria. La sospensione è un provvedimento a carattere temporaneo e non si traduce in modo automatico nella cancellazione. Accesso alle notizie conservate nel Registro Informatico dei Protesti Tutti possono accedere alle notizie conservate nel Registro Informatico dei Protesti negli ultimi 5 anni (L. 18.08.2000, n. 235). Per accedere alle notizie che non sono rilevabili in visura, è sufficiente che l’interessato inoltri all’ufficio Protesti della Camera di Commercio una richiesta di “accesso agli atti” (D.M. 9.8.2000, n. 316). È importante precisare che con lo stesso procedimento si possono effettuare ricerche anche relativamente ai protesti levati e non ancora pubblicati, purché la richiesta venga presentata … [leggi tutto »]


