QUANDO PUO’ AVVENIRE LA CANCELLAZIONE DAL BOLLETTINO DEI PROTESTI nel caso in cui entro il termine di 12 mesi dalla levata del protesto il debitore esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario (paghero’) comprensiva degli interessi e delle spese maturate (che potrebbero comprendere quelle delle eventuali azioni esecutive messe in atto dal creditore, precetto e pignoramento); nel caso di riabilitazione del protestato ai sensi dell’art.17 della legge 108/96 (necessaria quando il protesto riguarda un assegno o quando si e’ pagato un protesto cambiario oltre l’anno suddetto); qualora il protesto sia stato levato illegittimamente o erroneamente (in questo caso il decreto di riabilitazione non e’ ovviamente necessario e puo’ procedere anche la banca o il pubblico ufficiale che si … [leggi tutto »]


