Per evitare gli effetti negativi della pubblicità di eventuali protesti levati nell’arco di tempo compreso tra il giorno 27 ed il giorno 26 del mese successivo, è possibile, presentare domanda di cancellazione dal tabulato, entro il giorno 10 del mese seguente: ciò consente di acquisire il diritto ad essere depennati dall’elenco dei protesti prima dell’inserimento nella banca dati del Registro Informatico dei Protesti (es.per protesti levati dal 27 giugno al 26 luglio le richieste di cancellazione da tabulato possono essere presentate entro il 10 agosto). Modulo (facsimile) di domanda Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte (anche sul retro) a cura dell’utente firmato dall’avente diritto – il firmatario della cambiale, o in caso di impresa dal legale rappresentante, … [leggi tutto »]
La domanda di cancellazione può essere inoltrata da chiunque dimostri di essere stato protestato illegittimamente o erroneamente. La domanda può essere presentata anche dai pubblici ufficiali abilitati alla levata dei protesti e dagli istituti di credito. La richiesta di cancellazione per erroneità si riferisce solitamente ad errori materiali o disguidi tecnici della più diversa natura, relativi al procedimento di protesto da parte dell’ufficiale levatore, del presentatore autorizzato o dell’istituto di credito trattario. Per quanto riguarda la prova dell’errore, è sufficiente allegare alla domanda di cancellazione una semplice dichiarazione dell’ufficiale levatore o del funzionario dell’istituto di credito, che esplicita l’errore commesso. La richiesta di cancellazione per illegittimità riguarda tutti i casi in cui la levata del protesto non è conforme alla … [leggi tutto »]
Ai sensi dell’art. 4 legge 12.02.1955, n. 77 e successive modificazioni, “il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine (12 mesi dalla levata del protesto) può chiederne l’annotazione sul registro informatico…” È necessario in tal caso presentare domanda di annotazione dell’effettuato pagamento, corredata dal titolo quietanzato (cambiale o tratta accettata) e dall’atto di protesto o dalla dichiarazione di rifiuto del pagamento. Per effettuare la cancellazione vera e propria, occorre attendere il decreto di riabilitazione del Tribunale, seguendo la procedura vista nella sezione precedente e relativa alla “cancellazione per avvenuto pagamento, presentata oltre i 12 mesi dalla levata del protesto – (cancellazione per riabilitazione)”
Esaminiamo il caso di cancellazione per avvenuto pagamento, entro 12 mesi dalla levata del protesto, in assenza degli effetti originali. Deposito vincolato Qualora il debitore non fosse in possesso del titolo, della cambiale o tratta accettata, perché, per esempio, ancora in fase di lavorazione nel circuito bancario, egli può presentare la domanda di cancellazione al Presidente della Camera di Commercio, corredata del “certificato di deposito” (sostitutivo del titolo originale e della quietanza di pagamento), rilasciato dall’istituto di credito presso il quale è stato effettuato un deposito, della somma dovuta, vincolato al portatore e a favore dell’effetto, a garanzia del pagamento della somma indicata nel titolo protestato (art. 9, D.P.R. 03.06.1975, n. 290).
Il debitore, che esegue il pagamento di un effetto (pagherò cambiario o tratta accettata), entro 12 mesi dalla levata del protesto, può chiedere la cancellazione definitiva dal Registro Informatico dei Protesti. A tale scopo deve presentare domanda al Presidente della Camera di Commercio, corredata di: titolo in originale con atto di protesto o dichiarazione di rifiuto di pagamento; fotocopie fronte retro dell’effetto ed atto di protesto o rifiuto di pagamento; quietanza di pagamento in originale. Sulla domanda decide, con determinazione, il dirigente responsabile dell’Ufficio Protesti entro 20 giorni dal deposito dell’istanza.