Selezione degli articoli classificati con categoria ‘cancellazione protesto assegni’

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Cancellazione degli assegni protestati

La normativa vigente non consente la cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti per avvenuto pagamento dell’assegno dopo il protesto. Quindi è possibile procedere alla cancellazione solo nei seguenti casi: dimostrazione della illegittimità con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o dell’errore (ad es. con dichiarazione proveniente dell’ufficiale levatore o dall’azienda di credito) nella levata del protesto; se sussistono particolari motivazioni che permettano di richiedere al Tribunale la sospensione della pubblicazione del protesto in base all’art. 700 del codice di procedura civile. E’ necessario l’intervento di un legale. La Camera di Commercio effettua la sospensione in seguito alla notifica del provvedimento del Tribunale; se sussistono le condizioni per poter ottenere dal Tribunale un decreto di riabilitazione ai sensi dell’art. 17 L. 108/1996. La Camera … [leggi tutto »]

Cancellazione protesto assegni per erronea o illegittima levata del protesto

La domanda di cancellazione può essere inoltrata da chiunque dimostri di essere stato protestato illegittimamente o erroneamente. La domanda può essere presentata anche dai pubblici ufficiali abilitati alla levata dei protesti e dagli istituti di credito. La richiesta di cancellazione per erronea levata del protesto  si riferisce solitamente ad errori materiali o disguidi tecnici della più diversa natura, relativi al procedimento di protesto da parte dell’ufficiale levatore, del presentatore autorizzato o dell’istituto di credito trattario. Per quanto riguarda la prova dell’errore, è sufficiente allegare alla domanda di cancellazione una semplice dichiarazione dell’ufficiale levatore o del funzionario dell’istituto di credito, che esplicita l’errore commesso. La richiesta di cancellazione per illegittima  levata del protesto riguarda tutti i casi in cui la levata … [leggi tutto »]

Cancellazione protesto assegni per riabilitazione

Per la cancellazione di protesti, levati su assegni sia bancari che postali, occorre essere in possesso della riabilitazione accordata dal Tribunale con decreto (L. 18.08.2000, n. 235, art. 2 e L. 7.03.1996, n. 108 art.17). Modulo (facsimile) di istanza di riabilitazione del protestato da presentare al Tribunale L’istanza di cancellazione per protesti relativi ad “assegni “ è ricevibile solo dopo che sia pervenuto all’Ufficio Protesti il decreto di riabilitazione del Tribunale. La cancellazione del protesto, oggetto della riabilitazione, potrà essere eseguita, solo dopo la pubblicazione del decreto nel Registro informatico dei Protesti per un periodo di 10 giorni (art.17 L. 7.03.1996, n. 108).

Cancellazione protesto cambiali – Istanza per pagamento oltre i 12 mesi dal protesto

Esamineremo ora la procedura relativa alla “cancellazione per avvenuto pagamento, presentata oltre i 12 mesi dalla levata del protesto”, altresì indicata come cancellazione per riabilitazione” La legge 18.08.2000, n. 235, che all’art. 2 trasferisce alle Camere di Commercio la competenza circa la cancellazione dei protesti relativi agli effetti cambiari pagati entro 12 mesi dalla levata del protesto, nulla dice in merito agli effetti cambiari pagati successivamente al predetto termine. Di conseguenza, il procedimento di cancellazione per avvenuto pagamento oltre il termine di 12 mesi dalla levata del protesto è rimasto di competenza del Tribunale. Modulo (facsimile) di istanza di riabilitazione da presentare al Tribunale La domanda di cancellazione per protesti, relativi ad effetti cambiari pagati successivamente ai 12 mesi dalla … [leggi tutto »]

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