Dalla Circolare Inps n. 110/1992, possiamo rilevare i termini di prescrizione per poter fruire di un assegno per il nucleo familiare. Il diritto del lavoratore alla percezione di un assegno per il nucleo familiare si prescrive nel termine di cinque anni. Il termine di prescrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e’ compreso il periodo di lavoro cui l’assegno si riferisce. Le richieste di un assegno per il nucleo familiare per periodi arretrati possono quindi essere accolte limitatamente al periodo di cinque anni precedente il mese in cui viene formulata la domanda. Dunque, qualora la domanda venga presentata per un periodo pregresso, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni (prescrizione quinquennale). … [leggi tutto »]
La prescrizione degli assegni di mantenimento, dovuti mensilmente, è di cinque anni a far data dalla scadenza I ratei mensili degli assegni di mantenimento per i figli, così come gli assegni di separazione e di divorzio per il coniuge, costituiscono prestazioni che debbono essere pagate periodicamente in termini inferiori all’anno. Conseguentemente ai sensi dell’articolo 2948, n. 4, del Codice civile, la prescrizione degli assegni di mantenimento è dicinque anni, non rilevando, al fine dell’operatività di tale norma – anziché di quella dell’articolo 2953 del Codice civile – il fatto che essi siano dovuti in forza di sentenza di separazione o divorzio passata in giudicato, costituendo questa fonte dell’obbligazione periodica e titolo esecutivo per l’esazione dei singoli ratei, ma non costituendo … [leggi tutto »]
In materia di separazione e divorzio, la prescrizione quinquennale non riguarda il diritto al mantenimento. La prescrizione riguarda, invece, la singola rata dovuta ogni mese, in cinque anni dalla scadenza. Il diritto all’assegno divorzile ed il diritto all’assegno di mantenimento sono imprescrittibili. Ciò che si prescrive sono, è bene ribadirlo, i singoli ratei dell’assegno. In particolare, il diritto alla corresponsione dei singoli ratei si prescrive a decorrere dalle singole scadenze, e non a decorrere da un unico termine (la data della sentenza), trattandosi di una pretesa avente ad oggetto più prestazioni, autonome e periodiche (Corte di Cassazione, sentenza del 5 novembre 2009, n. 23462). La Cassazione ha pure affermato che il termine di prescrizione dei ratei mensili è di 5 … [leggi tutto »]
I diritti dei lavoratori (retribuzione, tfr, risarcimento per mancato versamento dei contributi, etc.) vanno esercitati entro certi termini di prescrizione, altrimenti si estinguono Il lavoratore deve agire per la tutela dei propri diritti entro determinati temini di prescrizione, stabiliti dalla legge. Se il lavoratore rimane inerte, una volta decorso il termine di prescrizione, il diritto “si estingue”. Va precisato che se il lavoratore agisce in giudizio dopo che sia decorso il termine di prescrizione, sarà comunque onere del datore di lavoro eccepire l’avvenuta prescrizione. Se il datore solleva tempestivamente l’eccezione di prescrizione, il ricorso del lavoratore verrà rigettato. Qualora tuttavia il datore non sollevi tempestivamente tale eccezione, la domanda del lavoratore potrà essere accolta, se il suo diritto risulterà fondato … [leggi tutto »]