L’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto del debitore presumibilmente finalizzato a sottrarre il proprio patrimonio dalle procedure di escussione coattiva esperibili dal creditore. Trascorsi i cinque anni dalla data dell’atto, il creditore non può più ottenere la dichiarazione di inefficacia, anche se dimostra che l’atto era unicamente finalizzato a sottrarre il patrimonio del debitore dalle procedure di riscossione coattiva da lui proponibili. Prescrizione dell’azione revocatoria fallimentare Sono suscettibili di azione revocatoria, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore: gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano notevolmente ciò che a lui è … [leggi tutto »]


