Selezione degli articoli classificati con categoria ‘portabilità surroga surrogazione mutuo’

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Il debitore ed il testo unico bancario

Ipoteca, parziale liberazione ed estinzione Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili. Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a revocatoria fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. Così come non possono essere revocati pagamenti effettuati dal debitore fallito a fronte di crediti fondiari. .I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti … [leggi tutto »]

Portabilità del mutuo – nuove regole su risarcimento in caso di ritardi e cancellazione di ipoteca

In tema di risarcimento al mutuatario per ritardi nella pratica di portabilità del mutuo e di cancellazione di ipoteca una volta concluso il piano di ammortamento, la legge 106/2011 (approvata il 7 luglio) è intervenuta, con l’articolo 8, comma 8, definendo nuove regole. In particolare sono state semplificate le operazioni di portabilità dei mutui ed è stata  estesa l’operatività delle disposizioni concernenti la cancellazione delle ipoteche, oltre ai mutui e finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari e ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti, anche ai finanziamenti concessi dai suddetti enti previdenziali ai propri dipendenti. Per quanto attiene la disciplina del risarcimento conseguente al  ritardo nel perfezionamento della pratica di portabilità del mutuo ipotecario, fermo … [leggi tutto »]

Portabilità del mutuo – l’Arbitro Bancario Finanziario punisce i ritardi delle banche

La portabilità del mutuo, in Italia, continua ad essere un terreno pieno di ostacoli. Cosa prevede la legge La legge n. 102 del 3 agosto 2009, che ha stabilito che, se la procedura per la portabilità del mutuo dalla vecchia alla nuova banca dura più di 30 giorni, spetta al consumatore il risarcimento in misura pari all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, salva la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria ove il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest’ultima. La domanda di surroga La domanda va rivolta alla banca cedente, cioè quella che si lascia. Il termine dei 30 giorni decorre “dalla data della richiesta da parte … [leggi tutto »]

Portabilità del mutuo – risarcimento al mutuatario per ritardi oltre i 30 giorni

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge fiscale con il pacchetto di misure anticrisi, che contiene anche provvedimenti riguardanti la portabilità del mutuo o surrogazione del mutuo. Un articolo del decreto legge prevede infatti che, nel caso la banca ritardi la portabilità di un mutuo (cioè il passaggio del cliente ad altro istituto di credito con un altro mutuo) oltre i 30 giorni dovrà risarcire il proprio cliente in misura pari all’1% del valore del prestito per ogni mese o frazione di ritardo. Più in dettaglio, in caso di surrogazione, cioè di sostituzione del mutuo di una banca con quello di un’altra, il cliente ha diritto a un risarcimento in caso di ritardo. Se la surrogazione del mutuo … [leggi tutto »]

Mutuo sostituzione rinegoziazione portabilità

Non è mai superfluo mettere in evidenza differenze ed analogie fra questi strumenti, dal momento che, spesso, i termini sostituzione (o cambio), rinegoziazione (o contrattazione), portabilità (o surroga o surrogazione) del mutuo vengono impropriamente confusi. Sostituzione del mutuo Sostituire il vecchio mutuo significa estinguere il debito mediante l’erogazione di un nuovo finanziamento. In pratica si si tratta di chiudere il vecchio mutuo e di riaccenderne un altro con la stessa banca o con una nuova che ci offrirà condizioni più vantaggiose. Trattandosi di un nuovo rapporto di mutuo tutte le condizioni sono nuovamente trattabili. Possiamo scegliere lo stesso tipo di tasso che avevamo in precedenza, o cambiarlo ( ad esempio se il vecchio mutuo era a tasso variabile, possiamo adesso … [leggi tutto »]

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