Selezione degli articoli classificati con categoria ‘notifica verbale’

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Notifica della multa e prescrizione dei termini

Le norme che disciplinano la notifica della  multa sono stabilite dal Codice Procedura Civile. Le norme stabiliscono che una la notifica della multa può avvenire, in assenza del destinatario o di persone di famiglia/conviventi (non palesemente incapaci o minori di anni 14), a persona addetta alla casa, ad un vicino di casa, al portiere. In questa circostanza è data notizia al destinatario dell’avvenuta notifica della multa mediante raccomandata (Art. 139 C.P.C.) In caso di temporanea irreperibilità del destinatario e concomitante assenza di persone di famiglia/conviventi o altri soggetti abilitati a ricevere notifica della multa,  l’addetto alla notifica deve lasciare un avviso in cui indica dove il verbale di multa può essere ritirato. Successivamente al destinatario della notifica della multa temporaneamente … [leggi tutto »]

Notifica della multa non valida a indirizzo rilevato dal PRA qualora il destinatario abbia cambiato residenza

Non valida la notifica della multa all’indirizzo ottenuto dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) qualora il destinatario abbia cambiato residenza. Questa la motivazione della sentenza 18049/2011 della Corte di Cassazione. Secondo i giudici di Piazza Cavour, infatti, il terzo comma dell’articolo 201 del codice della strada – laddove prevede che le notifiche si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, al domicilio o sede del soggetto risultante dalla carta di circolazione – è suscettibile di interpretazione. Nel senso che la validità della notifica non deve intendersi fondata sul semplice tentativo effettuato presso uno dei luoghi risultanti dalla carta di circolazione, ma al contrario deve basarsi sul necessario espletamento delle formalità previste per le ipotesi di irreperibilità del destinatario. Pertanto, nell’ipotesi … [leggi tutto »]

Notifica degli atti attraverso il servizio postale – quello che bisogna sapere

La notifica degli atti con il servizio postale è regolato dalle norme di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890. L’art. 10 della legge 3.8.1999, n. 265 ha apportato modifiche al primo comma dell’articolo 12 della legge 20 novembre 1982, stabilendo che: “Le norme sulla notifica degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notifica degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell’ufficio che adotta l’atto stesso.“ Per la notifica degli atti a con il servizio postale occorre utilizzare la busta di colore verde stampata secondo il modello ufficiale predisposto dalle Poste e la speciale ricevuta di ritorno. In … [leggi tutto »]

Multe stradali – 90 giorni per la notifica del verbale

Dal 13/8/2010 la notifica del verbale di accertamento delle multe deve essere fatta entro 90 giorni dall’identificazione dei responsabili. In materia di multe previste dal Codice della strada, sono stati ridotti a 90 i giorni entro cui deve essere inviato il verbale di accertamento (prima il termine era di 150 giorni). Il nuovo Codice della strada (art. 38), infatti, prevede per le violazioni commesse dal 13/8/2010 che la notifica del verbale di accertamento delle multe stradali sia  fatta entro 90 giorni dall’identificazione dei responsabili da quando l’amministrazione è “posta in grado di provvedere alla loro identificazione” considerando ciò che risulta al PRA o all’archivio nazionale dei veicoli. Va evidenziato in proposito che il giorno da cui iniziano a decorrere i … [leggi tutto »]

La notifica per compiuta giacenza “frega” spesso il debitore

Andrà sempre verificato se la notifica di un atto (verbale di multa, cartella esattoriale) sia stata correttamente eseguita anche nel caso di temporanea irreperibilità e compiuta giacenza. Nei casi in cui non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilita’ o incapacita’ o rifiuto de destinatario o dei terzi, l’ufficiale giudiziario o l’addetto delle poste deposita l’atto, rispettivamente, nella casa comunale (affissione all’albo pretorio) o presso l’ufficio postale. Il destinatario dev’essere messo al corrente di detto deposito con l’invio di una raccomandata a/r informativa. Sia nel caso di ricorso ai messi comunali o agli ufficiali giudiziari, sia nel caso di utilizzo dei servizi postali,  la notifica si intende perfezionata, per il destinatario, decorsi 10 giorni di giacenza senza ritiro dell’atto. Una … [leggi tutto »]

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