La cartella esattoriale originata da crediti erariali (Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 23 febbraio 2010, n. 4283) o emessa in conseguenza a sentenze passate in giudicato (art. 2953 cc) se non è opposta entro i sessanta giorni dalla notifica, diventa definitiva ed il credito tramite essa preteso si prescrive in dieci anni. Dunque, l’azione per il recupero esattoriale di un credito erariale che può essere avviata con una cartella di pagamento correttamente notificata, non opposta entro i sessanta giorni dalla notifica, e rimasta impagata, si prescrive in dieci anni – secondo l’ordinario termine ex art. 2946 c.c. Salvo eventi interruttivi dei termini di prescrizione rappresentati dalla notifica di azioni di escussione forzata (anche infruttuose) messe in atto da Equitalia nei … [leggi tutto »]

