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Prescrizione di una cartella esattoriale per crediti erariali correttamente notificata e non impugnata

La cartella esattoriale originata da crediti erariali (Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 23 febbraio 2010, n. 4283) o emessa in conseguenza a sentenze passate in giudicato (art. 2953 cc) se non è opposta entro i sessanta giorni dalla notifica, diventa definitiva ed il credito tramite essa preteso si prescrive in dieci anni. Dunque, l’azione per il recupero esattoriale di un credito erariale che può essere avviata con una cartella di pagamento correttamente notificata, non  opposta entro i sessanta giorni dalla notifica, e rimasta impagata, si prescrive in dieci anni – secondo l’ordinario termine  ex art. 2946 c.c. Salvo eventi interruttivi dei termini di prescrizione rappresentati dalla notifica di azioni di escussione forzata (anche infruttuose)  messe in atto da Equitalia nei … [leggi tutto »]

Prescrizione della cartella esattoriale – esempi utili al consumatore

Come sappiamo, la cartella esattoriale e’ il mezzo con il quale i concessionari riscuotono, come intermediari, cifre relative a tasse, tributi, sanzioni etc. dovute allo Stato e ad enti pubblici, previdenziali e/o assicurativi. Per tale motivo non si puo’ dire che esista un termine di prescrizione proprio della cartella. Il termine di prescrizione esiste, ma e’ diverso a seconda del tipo di tributo oggetto dell’iscrizione a ruolo. In linea generale si può affermare che il termine di prescrizione della cartella (ovvero il termine entro il quale la cartella deve essere notificata) segue quello del tributo riscosso. Esempi utili per il consumatore Multe al codice della strada e sanzioni amministrative in genere: il termine di prescrizione e’ di cinque anni dalla … [leggi tutto »]

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