Selezione degli articoli classificati con categoria ‘eredità e successione’

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Debiti ereditari e beneficio di inventario

Il beneficio di inventario consente all’erede di tenere distinto il proprio patrimonio da quello del defunto. Il “beneficio di inventario” è un istituto che consente all’erede di tenere distinto il proprio patrimonio da quello del defunto (articolo 490 del Codice civile). Questo istituto è opportuno nei casi in cui l’erede (o meglio il “chiamato” all’eredità) non sappia, al momento dell’apertura della successione, l’esatto ammontare dei debiti e dei crediti del defunto. Se – infatti – i debiti si rivelassero superiori al valore dell’eredità, l’erede, che abbia accettato senza il beneficio di inventario, risponderebbe dei debiti del defunto anche con i suoi beni personali. Se invece si è avvalso del beneficio di inventario, garantirà il pagamento degli eventuali debiti ereditari unicamente … [leggi tutto »]

Eredità riservata disponibile e legittima – eredi e legatari

Grado di parentela Costruito l’albero genealogico, il grado di parentela fra due individui dell’albero è dato dalla lunghezza del percorso che li unisce, essendo 1 la lunghezza fra due elementi contigui. Abbiamo così che due fratelli sono legati da un vincolo di parentela di secondo grado; genitore e figlio sono legati da un vincolo di parentela di primo grado; due cugini (figli di fratelli) sono parenti di quarto grado. Nell’illustrazione in alto,  il capostipite Marco ed il suo discendente Luigi (in basso a sinistra) sono parenti di quarto grado. Fra Luigi e Marzia (in basso a destra) intercorre un vincolo di parentela di ottavo grado. Michela e Giuditta, entrambe nipoti di Marco, sono fra loro “cugine” e legate da un … [leggi tutto »]

fideiussione ed eredità – si ereditano anche le garanzie

La fideiussione è una figura contrattuale tipica di garanzia personale, disciplinata dagli artt. 1936 e seguenti del codice civile. Nel nostro ordinamento  è prevista la trasmissibilità agli eredi dell’obbligazione fideiussoria. Cioè  la fideiussione viene trasferita con l’eredità. In parole semplici  l’eventuale garanzia prestata a tutela di un debito in corso continuerà a sussistere, a carico degli eredi del fideiussore. In caso di morte del fideiussore, infatti, tutti i doveri che egli aveva assunto in vita ricadranno sugli eredi. Come anche eventuali diritti che avesse vantato verso debitori assistiti con l’anticipo del rimborso dei loro debiti.

Rinuncia all’eredità – i creditori possono accettare l’eredità in nome e luogo del rinunciante debitore

Salve, siamo tre eredi che dovremmo accettare l’eredità dei nostri genitori deceduti. Mio fratello vorrebbe passarmi i suoi diritti dell’eredità, perchè lui era amministratore unico di una SRL, alla quale da poco è stata presentata una istanza di fallimento. Vorrei sapere se i suoi diritti all’eredità li posso accettare e come, e se durante la procedura fallimentare fatta alla società, farebbere una procedura per accertata responsabilità all’amministratore,io cosa andrei incontro per l’eredità… Grazie,spero di essere stata chiara. Ci avevano già pensato altri, ma i creditori dei chiamati all’eredità che abbiano rinunciato possono farsi autorizzare entro 5 anni dalla rinuncia ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunciante debitore, al solo scopo di soddisfarsi sui beni del debitore e fino … [leggi tutto »]

Eredità e debiti tributari

Il chiamato eredita i debiti tributari solo al momento dell’accettazione dell’eredità. I soggetti “chiamati” ad accettare l’eredità non rispondono dei debiti tributari del defunto. Tale obbligo sorge solamente quando il “chiamato” accetta l’eredità (in modo espresso oppure in modo tacito per facta concludentia). Solo al momento dell’accettazione, infatti, si acquista la qualità di “erede”, sia in relazione ai crediti che ai debiti. In proposito la Cassazione ha precisato che “grava sull’amministrazione finanziaria creditrice del de cuius l’onere di provare l’accettazione dell’eredità da parte del chiamato, per potere esigere l’adempimento dell’obbligazione del suo dante causa” (Cassazione, ordinanza del 13 ottobre 2010, n. 21101).

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