conversione del pignoramento – ultima “chance” concessa al debitore La conversione del pignoramento di cui all’art. 495 del codice di procedura civile prevede la possibilità, per il debitore esecutato, di chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. Tale possibilità potremmo definirla un importante strumento che il legislatore ha progettato come ultima possibilità per il debitore di impedire che beni immobili o beni mobili appartenuti per una vita all’esecutato vengano fagocitati dalla impietosa macchina del procedimento esecutivo; siffatto strumento è meglio noto come “conversione del pignoramento”e consente di liberare i beni mobili … [leggi tutto »]
L’avvertimento ex articolo 492, comma 3, Cpc (ovvero la facoltà di conversione della cosa pignorata in un somma di denaro pari al debito) è necessario anche nell’atto esecutivo presso terzi. La Suprema corte fa chiarezza sulle novità legislative che negli ultimi anni hanno interessato il pignoramento. L’avvertimento che il debitore, ai sensi dell’articolo 495 Cpc, può chiedere la conversione del credito o della cosa pignorati in un somma di denaro secondo le forme e i termini previsti dal Codice deve essere contenuto in ogni atto di pignoramento, compreso quello presso terzi. L’avvertimento, quindi, deve essere contenuto anche nell’atto notificato personalmente al debitore ex articolo 543 Cpc. E se invece l’avviso manca? È escluso che il pignoramento sia nullo. Ma attenzione, … [leggi tutto »]
Il debitore esecutato che sostiene di non aver avuto notizia del pignoramento a suo carico ha solo cinque giorni di tempo per far valere tale difetto di notifica attraverso l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’articolo 617 Cpc. Cinque giorni che decorrono da quello della comunicazione o notificazione dell’atto successivo che necessariamente presuppone il pignoramento. Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza 22279/10 con cui ha confermato la tardività dell’opposizione all’atto di pignoramento di alcuni debitori esecutati, in quanto proposta oltre il termine di cinque giorni – previsti dall’articolo 617 Cpc – decorrenti dalla notifica della diffida a presentare il rendiconto che, invece, avevano ricevuto. Sul punto, infatti, la Suprema corte ha ricordato che l’inosservanza di tale termine perentorio comporta … [leggi tutto »]
L’usufrutto è un bene come un altro, quantificabile in valore e come tale pignorabile in caso di insolvenza debitoria. Il calcolo avviene sulla base del valore catastale dell’immobile e su tabelle attuariali. Se parliamo di usufrutto vitalizio, il suo valore si calcola applicando un determinato coefficiente (relativo all’età dell’usufruttuario) – che tiene anche conto del saggio legale d’interesse – al valore catastale aggiornato della piena proprietà del bene. Ad esempio dato 200.000 Euro il valore della piena proprietà e in 51 gli anni dell’usufruttuario, si ha che: – l’usufrutto vale: 200.000 x 3% x 23 = 138.000 Euro – la nuda proprietà vale (specularmente): 62.000 Euro Da hai domande sui debiti? at indebitati.it Per porre una domanda su debiti e sovraindebitamento, … [leggi tutto »]
Si definisce “azione esecutiva” il procedimento attraverso il quale il creditore che sia in possesso di un “titolo esecutivo” (cambiale, assegno, sentenza definitiva, ecc.) può aggredire il patrimonio del debitore. Le azioni esecutive sono svolte da uno o più creditori, siano essi privilegiati o chirografari, anche sullo stesso bene, mobile, immobile, mobile registrato o credito vantato da debitore, sono cumulabili in quanto il creditore può agire con i possibili mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ovvero il pignoramento mobiliare, il pignoramento immobiliare o il pignoramento presso terzi. Il debitore può però chiedere al giudice di limitare il mezzo utilizzabile ovvero che lo stabilisca il giudice stesso, nonché può chiedere che l’espropriazione sia limitata ad uno o più beni di … [leggi tutto »]