A seguito di istanza del creditore procedente il Giudice per le Esecuzioni convoca le parti ivi compresi i comproprietari ad una udienza fissata allo scopo di decidere sulle modalità della esecuzione sulla quota. Nell’udienza il Giudice può: a) fissare la vendita della quota indivisa; b) procedere alla separazione della quota (se ne sussistono i presupposti e c’è accordo fra i comproprietari) e fissare la vendita del bene intero “ricavato”; c) disporre la divisione del bene intero. 1. Vendita della quota indivisa Unico vero modo di liquidazione del bene espropriato e, metodo tendenzialmente seguito nella stragrande maggioranza dei casi. E’ pero’ sotto gli occhi di tutti gli operatori che tale metodo ha sortito pessimi risultati: la quota ha pochissimi acquirenti potenziali e la … [leggi tutto »]

