Selezione degli articoli classificati con categoria ‘cartelle esattoriali non originate da multe’

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ricorso alla cartella esattoriale – la mediazione tributaria obbligatoria e il modello di reclamo

L’art. 39, comma 9, D.L. n. 98/2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011) ha introdotto nel D.Lgs. n. 546/1992 l’art. 17-bis, rubricato “Il reclamo e la mediazione”. Il reclamo e la mediazione riguardano esclusivamente le controversie di valore non superiore a 20.000 euro relative a tutti gli atti impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate e notificati a partire dal 1° aprile 2012. Il valore della controversia si determina con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. In caso di atto di irrogazione di sanzioni o di impugnazione delle sole sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Rispetto agli altri istituti deflativi del contenzioso, tra … [leggi tutto »]

Cartella esattoriale per contributi previdenziali – termini per il ricorso e fatti estintivi

In materia di cartelle esattoriali aventi ad oggetto contributi previdenziali si riporta l’orientamento del Tribunale di Roma, sezione lavoro, espresso con la recentissima sentenza del 9 febbraio 2012. Mezzi di tutela Il vigente sistema di tutela giurisdizionale per entrate relative a contributi previdenziali (ed in genere per quelli non tributari) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell’articolo 24, comma 6 , del Decreto Legislativo n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro; proposizione di opposizione ai sensi dell’articolo 615 del codice di procedura civile per questioni attinenti non … [leggi tutto »]

Cartella esattoriale per crediti previdenziali – competenza territoriale per il ricorso

Per l’opposizione a cartella esattoriale, relativa a crediti previdenziali, è competente il Tribunale del luogo ove ha sede l’ufficio dell’ente, se si tratta di lavoro subordinato; altrimenti, se si tratta di lavoro autonomo, il Tribunale nella cui circoscrizione risiede il debitore. Ai sensi dell’articolo 444, terzo comma, del Codice di procedura civile, al quale rinvia l’articolo 24, sesto comma, del Decreto Legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46, giudice del lavoro territorialmente competente a conoscere delle opposizioni a cartella esattoriale per crediti previdenziali è il giudice del luogo ove ha sede l’ufficio dell’ente preposto ad esaminare la posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori. Per ufficio dell’ente, il quale, ai sensi dell’articolo 444, terzo comma, del Codice di procedura civile, rileva … [leggi tutto »]

Cartella esattoriale per omesso versamento tributi – diritto a riduzione sanzioni se manca avviso bonario

Il contribuente ha diritto alla riduzione delle sanzioni se non ha ricevuto l’avviso bonario prima della cartella. In caso di cartelle emesse per omesso o irregolare versamento dei tributi ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter del D.P.R. n. 600/1973, l’Agenzia delle Entrate non è tenuta ad inviare preventivamente un avviso bonario. In proposito la Corte di Cassazione ha affermato che la cartella di pagamento notificata da Equitalia e non preceduta da regolare “avviso bonario” da parte dell’Ufficio delle Entrate non è nulla in quanto l’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 472/97 non prevede l’obbligo di inviare l’avviso bonario. Tale obbligo non è previsto neppure dagli articoli 36 bis e 36 ter del D.P.R. n. 600/1973, né dall’articolo … [leggi tutto »]

Cartella esattoriale per omesso versamento tributi – non obbligatoria comunicazione di iscrizione a ruolo

La Corte di Cassazione ha ribadito che per procedere all’iscrizione a ruolo di tributi il cui versamento è stato omesso in tutto o in parte non è necessario l’invio di alcuna comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate né di Equitalia. Infatti, “tale comunicazione è prevista […] solo per il caso in cui il controllo automatico della dichiarazione riveli «un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione», ossia un errore del contribuente […]. Fuori dal caso di risultato erroneo rivelato dal controllo automatico, nessun obbligo di comunicazione è previsto dalla legge per la liquidazione, eseguita con tale metodo, d’imposte, contributi, premi e rimborsi: ciò per l’evidente ragione che i dati contabili risultanti dalla liquidazione automatica «si considerano, a tutti gli … [leggi tutto »]

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