Selezione degli articoli classificati con categoria ‘fermo’

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Equitalia e riscossione coattiva – il quadro generale dopo le modifiche di legge più recenti

Se il contribuente non paga nei termini previsti una cartella e non presenta ricorso, e non interviene un provvedimento di sospensione o annullamento da parte dell’ente impositore o della Commissione tributaria, l’Agente della riscossione deve procedere al recupero forzato. Per farlo, può, nei confronti del debitore e dei coobbligati, a seconda dei casi:  iscrivere fermo amministrativo sui beni mobili registrati (per esempio, autovetture)  iscrivere ipoteca sui beni immobili  procedere al pignoramento mobiliare o presso terzi  procedere all’espropriazione forzata dei beni immobili  effettuare ogni altra azione esecutiva, cautelare o conservativa che l’ordinamento attribuisce in genere al creditore. Con il decreto legge n. 70/2011 sono state introdotte importanti disposizioni in tema di riscossione e di applicazione delle misure cautelari. Ulteriori novità sono … [leggi tutto »]

Fermo amministrativo e pagamento bollo auto – facciamo chiarezza

Il fermo amministrativo segue il mancato pagamento di un atto formale come: la cartella esattoriale; l’avviso di accertamento esecutivo,  che sostituisce la cartella cartella esattoriale dall’ottobre 2011 per debiti di origine erariale; l’ingiunzione di pagamento,  gia’ utilizzata da molti comuni per riscuotere le multe e unico mezzo che gli stessi potranno utilizzare, anche per i propri tributi, dal 2012. Il fermo amministrativo consiste in una misura cautelare attivata dall’agente della riscossione (Equitalia) attraverso la trascrizione del fermo del bene mobile registrato, per esempio, un’automobile nel Pubblico registro automobilistico, con conseguente divieto di circolazione. La circolazione con mezzi sottoposti a fermo amministrativo e’ vietata e sanzionata, come previsto dall’art.214 comma 8 del codice della strada. Un veicolo sottoposto a fermo amministrativo … [leggi tutto »]

preavviso di fermo amministrativo originato da sanzioni amministrative impugnabile davanti al Giudice di Pace nei sessanta giorni dalla notifica

Così si espressa la Corte di Cassazione nella sentenza numero 22088 del 25 ottobre 2011. In particolare i giudici di Piazza Cavour hanno osservato che le opposizioni, se proposte in funzione recuperatoria del mezzo di impugnazione dell’atto amministrativo che la parte non abbia potuto proporre per un allegato vizio della notifica, devono essere proposte in un termine decorrente dalla data di notifica del primo atto con cui la parte è venuta a conoscenza del provvedimento originario. Detto termine era pertanto, nella specie, di sessanta giorni (art. 204 bis CdS) dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo (Cass. 17312/07) e deve tener conto anche della eventuale sospensione feriale. Hanno poi rilevato che l’opposizione al preavviso di fermo amministrativo, in quanto finalizzata a … [leggi tutto »]

Fermo amministrativo come sanzione accessoria alla multa – la procedura

Se il fermo amministrativo è applicato come sanzione accessoria di una multa per infrazione al codice della strada, esso viene disposto al momento dell’accertamento della violazione. Nel caso invece in cui venga sottoposto a fermo un mezzo come la moto o il ciclomotore, la rimozione e la custodia avvengono a cura dell’organo di Polizia. Nel caso di un veicolo esso dovrà esser affidato al proprietario, ovvero, se questi non è presente al momento dell’accertamento o non è prontamente reperibile, al conducente o ad altri soggetti obbligati in solido presenti (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria cioè in regime di leasing, ecc.). Se il conducente è minorenne, il veicolo deve essere sempre affidato a … [leggi tutto »]

Fermo amministrativo – spese di cancellazione

In tema di fermo amministrativo disposto da Equitalia sul veicolo di proprietà del debitore, la legge 106/2011 approvata il 7 luglio) è intervenuta, con l’articolo 7, comma 2, lettere gg-octies, sulle modalità di cancellazione dai pubblici registri e sui costi ad essa connessi. Al riguardo, nell’ipotesi in cui venga cancellato il fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell’articolo 86 del Dpr 602/1973, la legge 106/2011 dispone che il debitore non è tenuto al pagamento delle spese dovute: all’agente della riscossione; al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall’Aci; ai gestori degli altri pubblici registri.

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