In tema di interessi di mora dovuti dal debitore su cartella esattoriale non pagata, la legge 106/2011 (approvata il 7 luglio) è intervenuta, con l’articolo 7 ed i comma 2-sexies e 2-septies, disciplinando le modalità di calcolo degli interessi dovuti sulle somme indicate nella cartella di pagamento scaduta. In particolare è stata inibita ad Equitalia la pratica dell’applicazione degli interessi di mora anatocistici. Attraverso una modifica all’articolo 30, comma 1, del Dpr 602/1973 -concernente gli interessi di mora sulle somme dovute decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento – la legge 106/2011 ha disposto che sulle somme iscritte a ruolo gli interessi di mora non si applichino per la parte corrispondenti alle sanzioni pecuniarie tributarie e agli interessi. … [leggi tutto »]
È stato fissato al 5,0243% il nuovo tasso degli interessi di mora, che i contribuenti devono versare quando pagano in ritardo le cartelle. La nuova misura ha effetto a partire dal 1° ottobre 2011. Gli interessi di mora si applicano se il contribuente, dopo aver ricevuto la cartella di pagamento contenente l’intimazione ad adempiere al versamento entro 60 giorni dalla notifica, non provvede al pagamento, e decorrono dalla data della notifica della cartella fino alla data effettiva di pagamento. Il tasso degli interessi di mora è determinato annualmente sulla base della media dei tassi bancari attivi, che viene comunicata dalla Banca d’Italia. Anche quest’anno la Banca d’Italia, con nota n. 356521, ha comunicato che la media dei tassi bancari attivi … [leggi tutto »]
Gli avvisi di intimazione (o “avvisi di mora”) vengono inviati dall’Agente della Riscossione dopo che sia decorso un anno dalla notifica della cartella. In mancanza, l’Agente della Riscossione non potrebbe – decorso il detto anno – attivare le procedure esecutive. L’avviso di intimazione contiene: le generalità del destinatario dell’atto; il riferimento della cartella di pagamento; la descrizione dei tributi e degli oneri accessori dovuti dal cittadino. Dalla data di notifica dell’avviso di intimazione, il cittadino ha a disposizione 5 giorni di tempo per effettuare il pagamento di quanto dovuto. Trascorsi 5 giorni, l’Agente della Risossione potrebbe legittimamente agire in via esecutiva. L‘avviso di intimazione perde efficacia trascorsi 180 giorni dalla data di notifica. Contro l’avviso di intimazione è possibile presentare … [leggi tutto »]