Selezione degli articoli classificati con categoria ‘cartelle pagamento’

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Anche gli avvisi bonari a volte si impugnano

L’art. 19 del Decreto Legislativo del 31 dicembre 1992 n. 546, recante disposizioni sul processo tributario stabilisce che: Il ricorso può essere proposto avverso: a) l’avviso di accertamento del tributo; b) l’avviso di liquidazione del tributo; c) il provvedimento che irroga le sanzioni; d) il ruolo e la cartella di pagamento; e) l’avviso di mora  (e intimazione di pagamento n.d.r.); e bis) l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; [lettera è stata inserita dall'art. 35 D.L. 04.07.2006, n. 223, così come modificato dalla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza 12.08.2006] e ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all’articolo … [leggi tutto »]

Iscrizione di ipoteca – termini perentori per l’opposizione

L’iscrizione di ipoteca è uno degli atti di tutela delle pretese erariali più odiosi, soprattutto perché spesso si tratta di un’azione compiuta da Equitalia di nascosto e della quale il contribuente viene a conoscenza soltanto molto tempo dopo, quando, ad esempio, intende vendere l’immobile o chiedere un finanziamento. Contro l’iscrizione di ipoteca è possibile senza dubbio proporre opposizione. Essa, tuttavia, deve rispettare le rigorose e complicate regole procedurali poste dalle diverse disposizioni e, soprattutto, i termini in esse previsti. Su tale argomento si è pronunciata la Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 7051/2012 nella quale, oltre a ribadirsi l’impugnabilità dell’iscrizione di ipoteca illegittima, è stata anche sottolineata la perentorietà dei termini entro i quali l’impugnazione medesima deve essere … [leggi tutto »]

Debiti ereditari e beneficio di inventario

Il beneficio di inventario consente all’erede di tenere distinto il proprio patrimonio da quello del defunto. Il “beneficio di inventario” è un istituto che consente all’erede di tenere distinto il proprio patrimonio da quello del defunto (articolo 490 del Codice civile). Questo istituto è opportuno nei casi in cui l’erede (o meglio il “chiamato” all’eredità) non sappia, al momento dell’apertura della successione, l’esatto ammontare dei debiti e dei crediti del defunto. Se – infatti – i debiti si rivelassero superiori al valore dell’eredità, l’erede, che abbia accettato senza il beneficio di inventario, risponderebbe dei debiti del defunto anche con i suoi beni personali. Se invece si è avvalso del beneficio di inventario, garantirà il pagamento degli eventuali debiti ereditari unicamente … [leggi tutto »]

Atto successivo non preceduto da regolare notifica di quello presupposto – bisogna impugnarli entrambi

In tema di riscossione delle imposte, l’avviso di mora assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto ed avente carattere necessario, consiste nell’accertare il mancato pagamento del debito tributario e nell’intimare al contribuente l’effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l’avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa erariale, ove l’avviso di mora non sia stato preceduto dalla regolare notifica dell’avviso di accertamento o di liquidazione o della cartella esattoriale. Pertanto il contribuente il quale lamenti che la notificazione dell’avviso di mora non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti di imposizione, … [leggi tutto »]

Legittima la notifica degli atti a familiari non conviventi

Con la recente ordinanza n. 5729/2012 la Suprema Cortedi Cassazione torna sull’annosa questione dei soggetti legittimati a ricevere gli atti tributari in luogo del legittimo destinatario, confermando una linea invero già consolidata. Il caso affrontato era quello di una persona cui erano stati notificati una serie di avvisi di accertamento, mediante consegna degli atti non a lei personalmente ma a una parente, non legata al destinatario da un vincolo di convivenza. Oggetto dell’esame della Corte è stato, quindi, l’art. 139 c.p.c. che al comma 2 ammette la consegna degli atti anche a “persona di famiglia”, dovendosi considerare tali soggetti del tutto “idonei a curar[e] la sollecita consegna al destinatario [dell’atto notificando], in forza della solidarietà connessa con detti vincoli e … [leggi tutto »]

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