Opposizione a cartella esattoriale originata da crediti per contributi previdenziali o premi assicurativi
In materia di contributi e premi, in applicazione dell’art. 32-bis del d. l. n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009
Richiesta di informazioni e di riesame del ruolo in autotutela
Per questa cartella di pagamento è possibile chiedere informazioni al Call Center dell’Agenzia delle Entrate (848.800.444) oppure alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo (indicato nell’intestazione della pagina relativa al ”Dettaglio degli addebiti”).
A tale Direzione/Ufficio potrà, inoltre, essere presentata istanza di riesame per chiedere l’annullamento del ruolo; l’istanza non interrompe né sospende i termini per proporre l’eventuale ricorso.
Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione/Ufficio, indicato nell’intestazione della pagina relativa al “Dettaglio degli addebiti”, o un suo delegato.
Impugnazione della cartella esattoriale – Quando a chi e come presentare ricorso
L’opposizione contro l’iscrizione a ruolo per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva deve essere proposta contro l’I.N.P.S. entro il termine di 40 giorni dalla data della notifica della cartella di pagamento, mediante ricorso intestato al Tribunale ordinario in funzione di Giudice del Lavoro nella cui circoscrizione ricade la Sede I.N.P.S. preposta a esaminare la posizione del contribuente.
Il giudizio è regolato dagli artt. 442 e seguenti del codice di procedura civile (art. 24, commi 5 e 6 d.lgs. n. 46/1999).
Sospensione del pagamento in seguito ad impugnazione
Il contribuente che propone l’impugnazione della cartella esattoriale può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale.
Se la sospensione viene concessa e successivamente il ricorso viene respinto, il contribuente deve pagare le ulteriori somme aggiuntive e/o gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.
- Sospensione amministrativa: l’istanza di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Sede I.N.P.S. preposta a esaminare la posizione del contribuente oppure alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell’intestazione della pagina relativa al “Dettaglio degli addebiti”.
- Sospensione giudiziale: nel corso del giudizio di primo grado il Giudice del Lavoro, su istanza del contribuente, può sospendere l’esecuzione del ruolo per gravi motivi. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione all’Agente della Riscossione.
Modalità di calcolo degli ulteriori oneri accessori
1) Regime sanzionatorio Legge n. 388/2000, art. 116, comma 8, lett. a)
Se è presente l’importo “ulteriore somma aggiuntiva” gli oneri accessori (somme aggiuntive e/o interessi di mora) per il ritardato pagamento, per ogni contributo interessato, si calcolano come segue:
- determinare il numero dei giorni che intercorrono tra la data di notifica della cartella e quella di pagamento;
- moltiplicare questo numero per il Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) maggiorato del 5,5 e per l’importo del contributo e dividere per 36500;
- verificare che l’importo ottenuto sia inferiore o uguale a quello indicato come “ulteriore somma aggiuntiva” esposto nella sezione “Dettaglio degli addebiti” ed effettuare il versamento.
Una volta raggiunto, mediante tale calcolo, l’importo indicato come “ulteriore somma aggiuntiva” si dovrà procedere a un successivo conteggio, in ragione degli ulteriori giorni di ritardo nel pagamento, applicando il tasso stabilito per gli interessi di mora solo sull’importo dovuto per contributi (vedi calcolo per “interessi di mora”) e procedere al versamento.
Se non è presente l’importo “ulteriore somma aggiuntiva”, in quanto il tetto massimo previsto è già stato raggiunto, occorre calcolare gli interessi di mora secondo le istruzioni riportate al punto 3).
Lo stesso calcolo andrà effettuato nel caso in cui sia presente la sola voce “interessi di mora”.
2) Regime sanzionatorio Legge n. 388/2000, art. 116, comma 8, lett. b)
- determinare il numero dei giorni che intercorrono tra la data di notifica della cartella e quella di pagamento;
- moltiplicare questo numero per 30 % in ragione d’anno, per l’importo del contributo e dividere per 36500;
- verificare che l’importo ottenuto sia inferiore o uguale a quello indicato come “ulteriore somma aggiuntiva” esposto nella sezione “Dettaglio degli addebiti” e provvedere al pagamento.
Una volta raggiunto, mediante tale calcolo, l’importo indicato come “ulteriore somma aggiuntiva”, si dovrà procedere a un successivo conteggio in ragione degli ulteriori giorni di ritardo nel pagamento, applicando il tasso stabilito per gli interessi di mora solo sull’importo dovuto per contributi (vedi calcolo per “interessi di mora”).
Se non è presente l’importo “ulteriore somma aggiuntiva” occorre procedere al calcolo degli interessi di mora secondo le istruzioni riportate al punto 3). Lo stesso calcolo andrà effettuato nel caso in cui sia presente la sola voce “interessi di mora”.
3) Calcolo degli interessi di mora Legge n. 388/2000, art. 116, comma 9
Gli interessi di mora per il ritardato pagamento, per ogni contributo per il quale si sia già raggiunto il tetto massimo previsto per le somme aggiuntive, vanno calcolati come segue:
- determinare il numero dei giorni che intercorrono tra il giorno in cui è stato raggiunto il “tetto massimo” e il giorno di pagamento;
- moltiplicare questo numero per il tasso stabilito per gli interessi di mora in ragione d’anno, per l’importo del solo contributo e dividere per 36500;
- sommare l’importo così calcolato agli importi richiesti in cartella ed effettuare il versamento.
Per conoscere il tasso vigente per il calcolo delle somme aggiuntive si dovrà fare riferimento all’apposito provvedimento del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea con il quale viene determinato il Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.).
Per conoscere il tasso vigente per il calcolo degli interessi di mora si dovrà invece fare riferimento all’apposito atto normativo.
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per cartelle inps non pagate e multe equitalia può mettere ipoteche su immoli o fermi amministrativi per auto di ditte individuali
Ciao Archimede. Il suo quesito andrebbe riproposto nella sezione “cartelle esattoriali” del nostro forum.
La registrazione al forum è da noi gradita, ma non è necessaria per poter ottenere risposta.
Potrà inserire il suo quesito e leggere la risposta dei consulenti anche come semplice ospite visitatore, non registrato.