Cartella esattoriale nulla senza indicazione dei responsabili del procedimento di emissione e notifica

Nella cartella esattoriale deve essere indicato specificatamente il nome e cognome del soggetto che si occupa della formazione del titolo esecutivo (ossia il cd “responsabile del procedimento di iscrizione al ruolo”) oltre che quello della persona che materialmente ha emesso e notificato l’atto al debitore (il cd “responsabile del procedimento di emissione e notifica della cartella”).

Nel caso in cui, dunque, manchi anche di uno solo dei predetti nominativi la cartella esattoriale è da ritenersi gravemente viziata e quindi siamo di fronte ad una cartella esattoriale nulla.

Ciò è quanto emerge da una recentissima sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano (sentenza della CTR di Milano n.125/08/11), la quale, sconfessando la pronuncia dei giudici di primo grado, evidenzia la palese illegittimità della cartella esattoriale priva anche solamente di uno dei predetti soggetti responsabili.

Al fine di comprendere al meglio l’importanza di questi requisiti, è necessario ricapitolare brevemente l’evoluzione della cartella esattoriale in questi ultimi anni.

A seguito della oramai famosa pronuncia della Corte Costituzionale nr.377, del 9 novembre 2007, i giudici hanno stabilito che anche il Concessionario della riscossione deve assicurare la massima trasparenza durante lo svolgimento della propria attività, in aderenza ai principi del procedimento amministrativo.                                             

Principi che la Corte era stata chiamata a valutare in riferimento ad una cartella esattoriale cosiddetta “muta”, poiché priva dell’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione al ruolo, ossia di quel soggetto che materialmente ha accertato la presenza di un debito tributario in capo al contribuente.

L’illegittimità di un atto privo dell’indicazione del responsabile, e nello specifico di una cartella esattoriale, deriva sostanzialmente dal fatto che al cittadino/contribuente/debitore  viene preclusa la possibilità di interfacciarsi con la persona che materialmente ha agito nei suoi confronti e quindi di ottenere da quest’ultima i chiarimenti necessari.

A seguito di tale pronuncia era corso ai ripari il legislatore, il quale, con una disposizione ad hoc – ossia con il “decreto milleproroghe” e in particolare con l’art. 36, comma 4, del DL n.248/2007  - aveva sostanzialmente legittimato l’operato del Concessionario.

Con tale artifizio legislativo, infatti, si è stabilito che una cartella esattoriale priva dell’indicazione del responsabile del procedimento era pienamente legittima fino al 31 maggio 2008, diventando invece gravemente viziata il giorno successivo.

In pratica, il predetto articolo 36, comma 4, prevede espressamente che “La cartella esattoriale di cui all’art.25 del D.P.R. nr.602/73 e successive modificazioni,contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (1) e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella (2). Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008”.

Ora, indipendentemente dai dubbi di costituzionalità della norma – la quale in pratica sanziona con la nullità solo la cartella esattoriale  priva dei predetti responsabili a decorrere dal 1° giugno 2008, lasciando intatte quelle precedenti –  il caso in questione riguarda una cartella esattoriale sicuramente rientrante nella recente normativa, in quanto l’iscrizione al ruolo risale al 2009.

Nonostante ciò, i giudici di primo grado non comprendevano il senso della norma, ritenendo che fosse sufficiente l’indicazione del solo responsabile di emissione e notificazione della cartella (mentre mancava invece il responsabile del procedimento di iscrizione al ruolo della cartella) e rigettando quindi il ricorso.

I  giudici di appello (ossia la Commissione Tributaria Regionale di Milano), invece, comprendevano a pieno la gravità del vizio della cartella esattoriale dichiarando che “l’appello merita accoglimento. Risulta infatti che nella cartella esattoriale in copia in atti, pur essendo indicato il nome del responsabile del procedimento di riscossione … non è indicato quello del responsabile del procedimento di iscrizione al ruolo. Tale indicazione in forza della norma dell’art. 36 citato è necessaria a pena di nullità per i ruoli consegnati successivamente al 1.6.2008, come è avvenuto per quello in questione”.

Alla luce di quanto illustrato, dunque, si può comprendere come la cartella esattoriale non può più essere (come in passato) un insieme di sigle e cifre assolutamente incomprensibili ma deve essere necessariamente chiara al contribuente, il quale ha anche il sacrosanto diritto di conoscere i soggetti che hanno attivato il procedimento di riscossione nei suoi confronti.

La mancanza di tali requisiti, pertanto, inficia insanabilmente anche gli atti della riscossione.

Avv. Ivan Paladini ed Avv. Matteo Sances - Studio Legale Tributario Sances

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  • Soniatim 13 febbraio 2012 at 17:39

    salve, io oggi ho ricevuto 3 cartelle esattoriali in cui manca il nome del responsabile del procedimento. In una c’è scritto solo Ufficio:
    U RJN ufficio entrate di palermo 2, ruolo anno 2009
    e poi descrizione tributi:
    anno 2003 costo notifica atti: 6.00€
    anno 2003 registro tasse riscosse interessi sicilia 25.99€
    anno 2003 registro tasse riscosse sanz. pecun. sicilia 25.54€
    anno 2003 registro tasse riscosse sicilia 85.14€
    non c’è il nome di nessuno e non capisco di cosa si tratti. Ho telefonato e non risponde mai nessuno. Abito fuori Palermo e mi tocca andare di persona a vedere di che si tratta?
    In una la camera di commercio mi chiede i diritti annuali degli anni 1999 e 1998 con iscrizione al ruolo anno 2000…non è scaduto il termine?
    Cosa si deve fare in questi casi per far valere la nullità dell’atto vista la mancata segnalazione dei responsabili del procedimento?
    Grazie infinite
    Sonia

    • Ludmilla Karadzic 13 febbraio 2012 at 17:48

      Bisogna recarsi negli uffici dell’esattore ed in quelli della Camera di Commercio, presentare istanza di accesso agli atti ed ottenere copia delle relate di notifica. Per verificare così, se non ci siano state comunicazioni a lei inviate che abbiano interrotto i termini. Sia per quel che riguarda la cartella esattoriale, sia per quel che attiene gli accertamenti della Camera di Commercio da cui la cartella ha origine.

      In ogni caso, per far valere una eventuale nullità dell’atto per mancanza delle informazioni necessarie relative al responsabile del procedimento, o per far valere una eventuale prescrizione, sarà necessario presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica.

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