Cartella esattoriale – cosa è l’iscrizione a ruolo chi è l’ente impositore
Ruolo
Il Ruolo è un elenco di Contribuenti Debitori che devono pagare un’imposta, una tassa, un contributo, una sanzione, un canone o altro e che non hanno versato o potuto versare direttamente all’ENTE Creditore (Stato, Regione, Provincia, Comune, INPS, INAIL, Consorzio, Ordine, Albo, Cassa di Previdenza Professionale etc.).
Il Ruolo, ovvero l’elenco dei Contribuenti Debitori è formato, cioè creato, dagli Enti Creditori, cioè Stato, Regione, Provincia, Comune, INPS, INAIL, Consorzio, Ordine, Albo, Cassa di Previdenza Professionale etc.
Ente impositore
L’ENTE Creditore, per tale motivo denominato “IMPOSITORE”, con cadenza periodica, predispone il ruolo e lo invia all’Agente della Riscossione territorialmente competente, sulla base del domicilio fiscale dei Contribuenti affinché sia gestita la riscossione di quanto dovuto.
Agente della riscossione
L’Agente della Riscossione, ricevuto il ruolo, provvede alla stampa ed alla notifica della cartella esattoriale che contiene la richiesta di pagamento del debito dovuto.
L’Agente della Riscossione, dunque, svolge il ruolo di mero intermediario tra l’ENTE Impositore ed il Debitore ed agisce sulla base delle indicazioni ricevute dallo stesso ENTE, nel rispetto della normativa vigente. Ne consegue che il Contribuente deve rivolgersi all’Ente Impositore, effettivo titolare del credito, per ottenere specifiche informazioni e per esporre eventuali contestazioni inerenti la legittimità della pretesa creditoria inserita nel ruolo, e dunque nella cartella esattoriale.
La cartella esattoriale
La cartella esattoriale è il documento, composto da più pagine, con il quale vengono comunicate al contribuente le somme dovute risultanti dal ruolo.
La cartella esattoriale prodotta e notificata dall’Agente della Riscossione assolve la funzione di:
- comunicazione al Contribuente della sua posizione debitoria nei confronti dell’Erario o degli altri Enti creditori;
- titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile;
- precetto, che consiste nell’intimazione a provvedere al pagamento della cartella esattoriale entro 60 giorni dalla notificazione del precetto con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
Il pagamento della cartella esattoriale
Trascorsi 60 giorni dalla data di notifica del precetto senza alcun pagamento della cartella esattoriale, sempre che non sia stata concessa sospensione o dilazione della cartella esattoriale, si produce automaticamente lo stato di morosità del Debitore. Di conseguenza, a artire dal 61° giorno successivo alla notifica del precetto, l’Agente della Riscossione può dare avvio alle procedure esecutive e/o cautelari per il soddisfacimento del credito riportato nella cartella esattoriale, senza inviare ulteriori comunicazioni al Contribuente.
Dalla data di notifica della cartella esattoriale iniziano pertanto a decorrere i termini per pagare quanto dovuto o per contestare, tramite apposito ricorso, la legittimità dell’importo richiesto con la cartella esattoriale. Il Ricorso, ovvero l’atto finalizzato a contestare il debito, deve essere presentato all’Ente Impositore che ha emesso il ruolo. Sarà, invece, proposto nei confronti dell’Agente della Riscossione quando la cartella esattoriale sia affetta da vizi o errori di notifica.
Il nome dell’Ente è individuabile nella cartella esattoriale nella sezione “Dettaglio degli addebiti” e le modalità da seguire sono indicate nella sezione “Quando e come presentare ricorso”. Le modalità e le scadenze per produrre ricorso avverso la cartella esattoriale (30, 40 o 60 giorni dalla data della notifica), sono differenziate in base alla natura del debito.
Per porre una domanda su ruolo ed ente impositore della cartella esattoriale, sulle cartelle esattoriali in genere, su fisco tasse e contenzioso tributario clicca qui.
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