Cancellazione protesto assegni per riabilitazione

Per la cancellazione di protesti, levati su assegni sia bancari che postali, occorre essere in possesso della riabilitazione accordata dal Tribunale con decreto (L. 18.08.2000, n. 235, art. 2 e L. 7.03.1996, n. 108 art.17).

Modulo (facsimile) di istanza di riabilitazione del protestato da presentare al Tribunale

La cancellazione del protesto potrà essere eseguita dall’Ufficio Protesti solo dopo il decorso del periodo di pubblicazione. In questo caso è la Camera di Commercio che, ricevuto il decreto dal Tribunale, provvede ad informare l’interessato che è possibile presentare la domanda di cancellazione per riabilitazione. Sulla domanda decide, con determinazione, il dirigente responsabile dell’Ufficio Protesti entro 20 giorni dal deposito dell’istanza. L’Ufficio Protesti provvede alla cancellazione del nominativo entro 5 giorni dalla data del provvedimento dirigenziale (art. 2, n. 3 L.18 agosto 2000, n. 235).

L’istanza di cancellazione per protesti relativi ad “assegni “ è ricevibile solo dopo che sia pervenuto all’Ufficio Protesti il decreto di riabilitazione del Tribunale. La cancellazione del protesto, oggetto della riabilitazione, potrà essere eseguita, solo dopo la pubblicazione del decreto nel Registro informatico dei Protesti per un periodo di 10 giorni (art.17 L. 7.03.1996, n. 108).

I decreti emessi dal Tribunale vengono trasmessi all’Ufficio Protesti direttamente dalla cancelleria del Tribunale.

La cancellazione del protesto potrà essere eseguita dall’Ufficio Protesti solo dopo il decorso del periodo di pubblicazione. In questo caso è la Camera di Commercio che, ricevuto il decreto dal Tribunale, provvede ad informare l’interessato che è possibile presentare la domanda di cancellazione per riabilitazione.

Sulla domanda decide, con determinazione, il dirigente responsabile dell’Ufficio Protesti entro 20 giorni dal deposito dell’istanza.

L’Ufficio Protesti provvede alla cancellazione del nominativo entro 5 giorni dalla data del provvedimento dirigenziale (art. 2, n. 3 L.18 agosto 2000, n. 235).

Modulo (facsimile) di domanda

La cancellazione del protesto potrà essere eseguita dall’Ufficio Protesti solo dopo il decorso del periodo di pubblicazione. In questo caso è la Camera di Commercio che, ricevuto il decreto dal Tribunale, provvede ad informare l’interessato che è possibile presentare la domanda di cancellazione per riabilitazione. Sulla domanda decide, con determinazione, il dirigente responsabile dell’Ufficio Protesti entro 20 giorni dal deposito dell’istanza. L’Ufficio Protesti provvede alla cancellazione del nominativo entro 5 giorni dalla data del provvedimento dirigenziale (art. 2, n. 3 L.18 agosto 2000, n. 235).

(1) La firma può essere apposta direttamente in presenza dell’addetto all’ufficio competente a ricevere le domande, ovvero quando quest’ultima non viene depositata direttamente dall’interessato, è sufficiente allegare una fotocopia di un documento d’identità del medesimo.

(2) Il versamento può essere effettuato direttamente in contanti presso l’Ufficio Protesti o con bollettino postale CCP n. 351502 intestato alla Camera di Commercio causale “6060”.

La presente richiesta, con i prescritti allegati, può essere inviata anche a mezzo posta e corredata dalla fotocopia di un documento in corso di validità dell’interessato.

ATTENZIONE

I protesti su assegni postali vengono levati, generalmente, dalle Stanze di Compensazione di Roma e/o Milano. Conseguentemente, le istanze di cancellazione, corredate della relativa riabilitazione accordata dal Tribunale, devono essere inoltrate alle Camere di Commercio competenti per territorio (Roma o Milano).

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  • ANDREA 23 marzo 2010 at 08:22

    CIAO cocco bill sono passati i 5 anni dalla data di levata di diversi protesti che ho avuto ma non so perchè risultano ancora sulla visura perche la data di pubblicazione è avvenuta nel 2006 2 anni dopo la data di levata cosa posso fare per farmeli togliere ti spiego non trovo più alcuni assegni che ho pagato come posso fare aiutami grazie

    • cocco bill 23 marzo 2010 at 08:47

      Bisognerebbe capire perchè c’è stato questo ritardo nella pubblicazione.

      Le camere di commercio devono protocollare gli elenchi ricevuti e pubblicarne i dati entro 10 giorni dalla loro ricezione. La pubblicazione avviene tramite iscrizione dei protesti in un apposito archivio informatizzato, comunemente detto il bollettino dei protesti.

      Le notizie dei protesti vengono conservate per cinque anni dal momento della loro iscrizione.

      • ANDREA 23 marzo 2010 at 11:47

        posso fare qualcosa? ho devo per forza aspettare un altro anno sarebbe un casino ciao e grazie mille

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